Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
In tema di documentazione degli atti, non determina nullità la mancanza di sottoscrizione da parte del tecnico sulle trascrizioni stenotipiche delle udienze o nel testo delle relative registrazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2008, n. 45506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45506 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/11/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 3953
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023275/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO N. IL 15/01/1963;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Fraticelli Mario che ha chiesto l'inammissibilità;
udito il dif. Avv. Mandarano Francesco.
IN FATTO
In data 13.1.2005 il Tribunale di Bologna ha condannato NI UR quale responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale (impropria) in relazione al fallimento di ALTA MAREA Snc, dichiarata fallita il 6.6.2001, di cui l'imputato era (insieme a PA CO, non ricorrente, perché assolta in sede di appello) socio illimitatamente responsabile.
Avverso la sentenza interpose appello il prevenuto, ma la Corte d'Appello di Bologna confermò la condanna con decisione pronunciata il 14.11.2007. A difesa dell'imputato ricorre a questa Corte dolendosi:
- dell'inosservanza della legge processuale poiché i verbali di udienza del primo grado non vennero sottoscritti e che la reiezione dell'eccezione non risulta adeguatamente motivata, essendo stato richiamato il solo art. 139 c.p.p., mentre una ulteriore serie di disposizioni regola la materia;
- della prescrizione del delitto computandosi il reato dalla data della sua commissione o della manifestazione dell'insolvenza, e non già dalla dichiarazione del fallimento;
- della riforma della legge fallimentare che ha elevato le soglie di "fallibilità", con esclusione di organismi del tipo della società fallita, verso la quale - comunque - è stato omesso ogni accertamento al riguardo.
Per l'odierna udienza la difesa faceva pervenire (in data 30.10.2008) memoria con cui sottolineava la necessità di applicare - a mente dell'art. 2 cod. pen. - la normativa di riforma fallimentare, trattandosi (quanto alle cd. "soglie di fallibilità") di norma più favorevole all'imputato.
All'odierna udienza il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. Mario Fraticelli) insta per la declaratoria di inammissibilità.
È presente per il ricorrente l'avv. MANDARANO Francesco del Foro di Prato, che si riporta al ricorso ed alla memoria depositata ed insta per l'accoglimento.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Con il primo motivo lamenta il ricorrente la carenza di sottoscrizione sui verbali non già di udienza, bensì di quelli riportanti la fono-registrazione di udienza. La sentenza (pag. 4) attesta che il verbale (cd. riassuntivo) di udienza risulta regolarmente sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. Orbene, come ha già affermato questa Corte (Cass., sez. 1^, 11.1.2007, Risaliti, Ced Cass., rv. 235684), contrariamente al convincimento difensivo, in tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 c.p.p. dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo della relativa registrazione, documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri;
in questo ultimo caso la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perché è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.
Il motivo non trova, quindi, accoglimento.
Non ha pregio neppure il secondo mezzo.
Il delitto di bancarotta, nelle sue diverse manifestazioni, si consuma non al momento della insolvenza o della sua manifestazione, bensì a seguito della formale dichiarazione resa dall'Autorità giudiziaria e, dunque, dalla sentenza dichiarativa del fallimento (o dell'insolvenza, nelle procedure di amministrazione straordinaria, ovvero del decreto di ammissione al concordato preventivo) alla quale conseguono anche effetti costitutivi.
E poiché il reato di bancarotta semplice ha carattere permanente, la prescrizione decorre dal momento in cui cessano gli obblighi giuridici penalmente sanzionati dalla norma incriminatrice, momento che, quindi, deve essere individuato nel deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.
Anche il secondo motivo è, pertanto infondato, poiché il decorso prescrizionale non è ancora maturato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (SS.UU., Sent. 28.2.2008, Niccoli, n. 24948) che la nuova definizione normativa di imprenditore assoggettabile alla procedura concorsuale non influisce sulla qualifica soggettiva della fattispecie penale di bancarotta, non rilevandosi al riguardo alcun fenomeno di successione di norma incriminatrice nel tempo.
Dal rigetto del riscorso discende di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008