Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
tte LS L O B Pe E g E 1-1991, N N 7 397 /0 1 IO O Z A A UBBLICA ITALIANA R P IST I D G E E R L E DEL POPOLO L A AT URTE SUPREMA DI CASSAZIONE PAT d E Oggetto IN T Филегениил RCA S i SEZIONE TERZA CIVILE Gudath fell Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19686/98 - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere LUPO Dott. Ernesto Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 17050 Cron. Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere Ud. 06/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato DANIELA ALLOCCA (STUDIO SOTIS), difesa dall'avvocato FRANCESCO DI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI AN, EDERA ASSIC IN LCA, GENERALI ASSIC SPA, ANGELETTI GIROLAMO, FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 356/98 del Giudice di pace di NOLA, emessa il 16/06/98 e depositata il 19/06/98 (R.G. 2001 249 1407/96); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dinanzi al giudice di Pace di Nola, ET DD, nella veste di danneggiata, con- veniva in giudizio la danneggiante LL NA e ne chiedeva la condanna al pagamento di L. 1.350.000, per danni da costei provocati in Nola il 12 aprile 1996, allorchè con il proprio motorino aveva colpito e danneggiato l'auto della DD. La LL restava contumace, ma interveniva in giudizio la sua assicuratrice EDERA spa, che conte- stava il fondamento della domanda e chiedeva di chiama- re in lite tale AN OL assumendo che anche la autovettura di costui era rimasta coinvolta nell'incidente. AN si costituiva assumendo che in ordine al fatto descritto dalla DD era evidente la respon- sabilità della guidatrice del motorino che procedeva zigzagando nel traffico;
chiedeva poi di chiamare in causa la Assicuratrice La Fondiaria in garanzia;
la as- 2 sicuratrice si costituiva e sosteneva le tesi del pro- prio assicurato. La causa era istruita con prove orali e documenta- li, ed all'esito il giudice di pace così decideva: .rigetta la domanda proposta dalla DD in quanto non provata né per l'an né per il quantum e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'AN e della spa La Fondiaria. Contro la decisione ricorre per Cassazione la Mad- daloni deducendo quattro motivi di censura. Le controparti, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento in relazione al pri- mo motivo di censura, restando assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni. Il giudice di pace, decidendo secondo equità, ha rigettato la domanda proposta dalla DD in quanto non provata;
ma la deposizione di AN LL, che ha carattere decisivo, in quanto descrive lo svol- gersi dei fatti, trovandosi fuori dal negozio antistan- te all'incidente, è stata esclusa dal giudice di pace (che ha ritenuto che la deposizione, benchè raccolta a verbale "non assume valenza probatoria") sul falsa pre- 3 supposto che il teste in quanto proprietario dell'auto guidata dal fratello AN OL, fosse parte potenziale in causa. Nel primo motivo si denuncia l'error in procedendo e la violazione dei diritti della difesa, posto che l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere tempestivamente eccepita. Si aggiunge che dal verbale chiaramente si compren- deva come il teste non fosse il proprietario dell'auto coinvolta nell'incidente, tale essendo il fratello, parte in giudizio. La deposizione dell'AN era dunque pienamente attendibile e decisiva. Il motivo è fondato sia sotto il profilo dell'error in procedendo che sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa. Ed in vero, quando le S.U. nella nota sentenza 15 ottobre 1999 n. 716, hanno delimitato l'ambito di ri- corribilità delle sentenze di equità del giudice di pa- ce, hanno congiuntamente delimitato l'ambito della stessa equità, che non può essere contraria ai precetti costituzionali, alle norme europee recepite ed interna- zionali ratificate, alle regole del giusto processo, ed alle regole processuali essenziali (sul litisconsorzio ma anche sulle prove, che devono essere ritualmente ac- 1 4 quisite, sempre nel rispetto del contraddittorio) ed alle regole della motivazione adeguata, non apparente e non contraddittoria (regola questa ultima, di valenza costituzionale, sia nel vecchio testo che nel nuovo te- sto riformato dell'art. 111 della Costituzione). Questa doppia delimitazione (di gravame e di ambito di equità circostanziata, e cioè aderente al fatto da sussumere sotto la regola equitativa) giova all'accoglimento del primo motivo del ricorso. Ed in vero il giudice ha dapprima violato la regola processuale della non rilevabilità d'ufficio della in- (cfr. Cass. agosto 1990 n. capacità a testimoniare 5534), senza rilevare che le 7869; 20 giugno 1997 n. controparti nulla avevano eccepito;
ma ha sanzionato una inesistente nullità ° inutilizzabilità dell'atto, dopo averlo regolarmente raccolto e verbalizzato. In tal modo ha privato la parte di un mezzo difen- sivo indispensabile per lo svolgimento della propria difesa, trattandosi infatti di un teste che descrive le modalità dell'incidente e che dunque è in grado di con- fermare o non la versione dei fatti proposta dalla par- te attrice. Risulta inoltre evidente dalla lettura del verbale (e qui la Corte è il giudice del fatto processuale, e dunque può esaminare l'atto) che il teste non versava 5 Z nella situazione di incapacità erroneamente ritenuta dal giudice di pace. Dalla violazione della regola processuale è deriva- ta la lesione dei diritti della difesa, tanto più che la motivazione fonda la "mancanza di prova" proprio sulla invalidazione errata della prova testimoniale. Restano assorbiti gli altri motivi (il secondo, sotto il profilo della omessa valutazione di altri ele- menti di prova, in particolare sul quantum) il terzo sulla condanna alle spese in favore del terzo chiamato in causa, il quarto sul riparto definitivo delle spese) che attengono al necessario riesame del merito della lite. All'accoglimento del primo motivo segue la cassa- zione della sentenza con rinvio al giudice di Pace di Salerno, in persona diversa dal primo giudicante, che ༧ provvederà anche in ordine alle spese di questo giudi- zio di cassazione.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Salerno, in persona di altro giu- dicante. Roma 6 febbraio 2001. Beckhfor B h Pu IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, ni 3:0.MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista A O C LO L 4 O 7 B .3 E N E ) , E N 1 ZIO 9 C 1-19 A A P R I 1-1 T IS D 2 G E . E IC L R 9 D A 3 D IU E TE G 6 N 4 E ESE . T T.N T R (IS A s