Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3742/03 LA CORTE Oggetto NE LAVORO Lavoro Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16854/01 Dott. Stefano CICIRETTI - Consigliere Cron. 8532 Dott. Alberto SPANO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Rel. Consigliere Od. 04/12/02 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SE NTENZA eul ricorso proposto da: TO CO, elettivamente domiciliato in ROMA : presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato е difeso dagli avvocati CASSAZIONE, GTUSEPPE DE LIGUORI, CO GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 2002 presso 1'Avvocatura difeso dagli avvocati CARLO DE 5150 rappresentato -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta;
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 1284/99 del Tribunale di NOLA, ¦ -depositata il 07/12/99 R.G. N. 230/98; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
¡udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. : i -2- 16854/00 rg1. ud. 4 dicembre 2000. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Can ricorso depositato alla Pretura di LA CO ES, operaio edile. promesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che infruttuosamente si era esaurita la fase amministrativa, chiedeva il riconoscimento della prestazione previdenziale. Pretore di LA, esplotata la CTU, con sentenza del 14.1.1998 riconosceva il diritto del ricorrente a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1° aprile 1994 condannava l'INPS al pagamento dei relativi ratei.
2. Avverso detto sentenza I'INPS proponeva appello movendo consure alla sentenza sostanzialmente sotto un profilo medico-legale. Il Tribunale di LA con la sentenza n.1284/1999 dell'1/7 dicembre 1999 dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio atteso che il ricorso introduttivo "era munito di mandato al difensore apposto su di un foglio materialmente congiunto in fine all'atto". Sosteneva il Tribunale che la modifica normativa introdotta dalla legge n.141 del 1997 "prescrive incontestabilmente che la procura rilasciata sia un foglio separato debba contenere necessariamente l'indicazione del relativo procedimento, non essendo concepibile un mandato generico a rappresentare in giudizio". Pertanto dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e compensava le spese 3. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione CO ES con un unico motivo di ricorso. L'Istituto intimato si è costituito depositando solo la procura. Ta u 4 embre 2003 MOTIVI DELLA DECISIONE violazione e falsa1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia applicazione dell'art.83 c.p.c., come modificato dall'art.1 della Legge 27 maggio 1997 n.141, in relazione all'art.360 n. 3 e 4 c.p.c.. Sostiene la difesa del ricorrente che crroneamente ritiene il Tribunale che, poiché il ricorrente cra munito di mandato al difensore apposto su di un foglio congiunto infine all'atto, l'atto stesso sia da considerarsi affetto da nullità insanabile. Il Tribunale dà sì atto della nuova formulazione dell'art.83 c.p.c., a seguito della novella introdotta dalla legge n.141 del 1997, ma ritiene che dalla lettera della disposizione inovativa viene in evidenza che la procura su foglio separato debba cssere unita all'atto cui si riferisce, con ciò indicando un riferimento che non può soltanto essere quello materiale della sua unione all'atto, ma che sia invece esplicito e non controvertibile.
2. Il ricorso è fondato. La questione posta dal ricorrente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646) che hanno affermato il seguente principio di diritto: Quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 1. 27 maggio 1997 n. 141), il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a 16854/2000 .. wd. 4 dicembre 2002 conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nulla libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da csigenze di tutela della controparte.>>. Quindi il rilascio della procura può ora avvenire, oltreché in calce e a margine dell'atto, anche in un foglio scparato, ma congiunto materialmente all'atto, anche se non contiene il riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Il ricorso deve pertanto cssere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
PER QUESTI MOTIVI
La Corto accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Cosi deciso in Roma, il 4 dicembre 2002 fi Presidente Il Consigliere estensore ww (Stefano Ciciretti (Giovanni Amorosp)Amoros() UL CANCELLIERE Depositato in cancelleria Joge 13 MAR. 2003 CANCELLIERE und 4 dicembre 2002