CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8788 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OD RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG 63 com-LttL CAA-k. La) )eie:c70 oted _ 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8788 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 08/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 ha sostituito, nei confronti di DA RA, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Crotone in data 14 maggio 2022. 1.1 La provvisoria contestazione nei confronti del DA è di tentato omicidio, commesso in danno di ET GI in data 26 aprile 2022. 2. Quanto al tema della gravità indiziaria, il Tribunale richiama la ricostruzione operata dal GIP. Dalle evidenze raccolte (dichiarazioni rese da NO NI, ex convivente del DA ed attuale compagna del ET, presente ai fatti, nonchè immagini videoregistrate) risulta che il DA, munito di un coltello, si è diretto verso il ET ed ha cercato quattro volte di colpirlo in zone del corpo contenenti organi vitali. Solo la reazione della vittima ha evitato che i colpi andassero a segno. L'aggressività mostrata dal DA - poi contenuto da altri soggetti - si ricollega alla mancata accettazione della chiusura del rapporto sentimentale con la NO e trova riscontro nelle 12-47 dichiarazioni rese dalla donna. Ciò posto, Il Tribunale ravvisa la gravità indiziaria in riferimento alla contestazione elevata nei confronti dell'indagato. Si ravvisa il pericolo di reiterazione, ma si ritiene adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 3. Avverso détta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - DA RA, deducendo vizio di motivazione. 3.1 La doglianza difensiva si dirige, in particolare, sul punto della qualificazione giuridica del fatto. Non si è rinvenuto il coltello e la persona offesa non è stata colpita. Se le intenzioni fossero state realmente omicidiarie sarebbe stato utilizzato mezzo più idoneo e scelto un luogo appartato e lontano da videocamere. Si rappresenta inoltre che nei venti giorni intercorrenti tra il fatto e l'applicazione della misura non vi sono stati ulteriori atti intimidatori o violenti posti in essere dall'indagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. 2. Va premesso, in diritto, che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc. pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'. In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 2.1 Nel caso in esame la decisione ha congruamente analizzato i materiali dimostrativi, con particolare riferimento agli indicatori dell'animus necandi, rappresentati dall'utilizzo di uno strumento altamente lesivo (per come risulta dalla visione delle immagini, indicata in sede di merito), più volte, in direzione del soggetto antagonista e verso la parte alta del corpo. L'assenza di lesioni - per come risulta dall'esame degli atti compiuto in sede di merito - non impedisce di ritenere l'azione ex ante idonea e sostenuta, quantomeno, da dolo alternativo (lesioni gravi o morte dell'antagonista), posto che l'evento non si è 3 Il Preside e determinato per l'abilità del ET di 'scansare' i colpi, fatto estraneo alla volontà dell'agente. I fatti sono stati congruamente apprezzati anche sotto il profilo del pericolo di reiterazione, trattandosi di una condotta maturata nell'ambito di un disagio derivante dalla cessazione di un rapporto sentimentale già manifestatosi con condotte di minaccia nei confronti della NO, nè appare rilevante la mancanza di condotte immediatamente successive all'evento delittuoso per cui si procede, dovendosi apprezzare il disvalore complessivo della condotta, indicativa della capacità del soggetto di commettere azioni violente anche d'impeto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG 63 com-LttL CAA-k. La) )eie:c70 oted _ 4. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8788 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 08/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 ha sostituito, nei confronti di DA RA, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Crotone in data 14 maggio 2022. 1.1 La provvisoria contestazione nei confronti del DA è di tentato omicidio, commesso in danno di ET GI in data 26 aprile 2022. 2. Quanto al tema della gravità indiziaria, il Tribunale richiama la ricostruzione operata dal GIP. Dalle evidenze raccolte (dichiarazioni rese da NO NI, ex convivente del DA ed attuale compagna del ET, presente ai fatti, nonchè immagini videoregistrate) risulta che il DA, munito di un coltello, si è diretto verso il ET ed ha cercato quattro volte di colpirlo in zone del corpo contenenti organi vitali. Solo la reazione della vittima ha evitato che i colpi andassero a segno. L'aggressività mostrata dal DA - poi contenuto da altri soggetti - si ricollega alla mancata accettazione della chiusura del rapporto sentimentale con la NO e trova riscontro nelle 12-47 dichiarazioni rese dalla donna. Ciò posto, Il Tribunale ravvisa la gravità indiziaria in riferimento alla contestazione elevata nei confronti dell'indagato. Si ravvisa il pericolo di reiterazione, ma si ritiene adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 3. Avverso détta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - DA RA, deducendo vizio di motivazione. 3.1 La doglianza difensiva si dirige, in particolare, sul punto della qualificazione giuridica del fatto. Non si è rinvenuto il coltello e la persona offesa non è stata colpita. Se le intenzioni fossero state realmente omicidiarie sarebbe stato utilizzato mezzo più idoneo e scelto un luogo appartato e lontano da videocamere. Si rappresenta inoltre che nei venti giorni intercorrenti tra il fatto e l'applicazione della misura non vi sono stati ulteriori atti intimidatori o violenti posti in essere dall'indagato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. 2. Va premesso, in diritto, che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc. pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'. In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 2.1 Nel caso in esame la decisione ha congruamente analizzato i materiali dimostrativi, con particolare riferimento agli indicatori dell'animus necandi, rappresentati dall'utilizzo di uno strumento altamente lesivo (per come risulta dalla visione delle immagini, indicata in sede di merito), più volte, in direzione del soggetto antagonista e verso la parte alta del corpo. L'assenza di lesioni - per come risulta dall'esame degli atti compiuto in sede di merito - non impedisce di ritenere l'azione ex ante idonea e sostenuta, quantomeno, da dolo alternativo (lesioni gravi o morte dell'antagonista), posto che l'evento non si è 3 Il Preside e determinato per l'abilità del ET di 'scansare' i colpi, fatto estraneo alla volontà dell'agente. I fatti sono stati congruamente apprezzati anche sotto il profilo del pericolo di reiterazione, trattandosi di una condotta maturata nell'ambito di un disagio derivante dalla cessazione di un rapporto sentimentale già manifestatosi con condotte di minaccia nei confronti della NO, nè appare rilevante la mancanza di condotte immediatamente successive all'evento delittuoso per cui si procede, dovendosi apprezzare il disvalore complessivo della condotta, indicativa della capacità del soggetto di commettere azioni violente anche d'impeto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore