Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, pur se relative a questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria, non è configurabile il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (sicuramente applicabile al giudizio tributario), impone al giudice la sospensione del processo, poiché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro, non può - per ciò stesso - costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione. La sussistenza del suddetto vincolo tra le questioni affrontate consente, tuttavia, qualora sia il medesimo organo giudicante a pronunciare le decisioni, che la motivazione di una sentenza consista nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra, configurandosi in tal caso non l'inesistenza della motivazione, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l'identica conclusione per l'altra (nella fattispecie, le due cause concernevano l'una il diritto dell'erede all'esenzione dall'imposta di successione e l'altra l'obbligazione tributaria del legatario conseguente al disconoscimento del menzionato diritto dell'erede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO SACCUCCI - Presidente -
Dott. MASSIMO ODDO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MAGNO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 31 maggio 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12
- ricorrente -
contro
HI MA BE - elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 128, presso l'avv. Salvatore Pettinato, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale - sez. 6^ - n. 4995 del 20 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 agosto 1982 decedeva il sig. SA MO, che con testamento olografo istituiva erede universale la Contrada Priora della Civetta di Siena e legataria, tra altri, MA BE HI, e la relativa denuncia era tassata dall'Ufficio del registro di Siena in esenzione delle imposte di successione e d'incremento di valore, ai sensi dell'art. 3, d.p.r. n. 637/72, e dell'art. 25, 1^ co., d.p.r. n. 643/72, in ragione della natura dell'erede di soggetto legalmente riconosciuto avente finalità di pubblica utilità.
I benefici erano in seguito revocati per il diniego dell'esistenza dei requisiti necessari ed alla HI veniva notificato il 19 febbraio 1986 un avviso di liquidazione delle imposte, avverso il quale la legataria proponeva ricorso e deduceva, oltre a vizi formali dell'atto e della sua notifica, il diritto della Contrada all'esenzioni e la propria estraneità all'obbligazione tributaria dell'erede.
Il ricorso era accolto l'8 giugno 1990 dalla Commissione tributaria di 1^ grado di Siena, che riconosceva il diritto della Contrada alle esenzioni, e la decisione, su impugnazioni dell'Ufficio, era confermata il 6 giugno 1991 dalla Commissione Tributaria di 2^ grado ed il 20 luglio 1999 dalla Commissione tributaria centrale, la quale osservava che l'illegittimità del provvedimento di revoca delle esenzioni nei confronti della Contrada, affermata con sua decisione n. 4468 del 21 settembre 1998, comportava anche quella dell'avviso di liquidazione notificato alla legataria.
Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione di quest'ultima sentenza con un unico articolato motivo e la HI resisteva con controricorso notificato il 2 marzo 2000, depositando memoria il 14 marzo 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 34, d.p.r. n. 636/72, e dell'art. 295, c.p.c., ed inesistenza della motivazione, in relazione all'art. 360, 1^ co., nn. 3 e 4, c.p.c.. Il ravvisato rapporto di connessione diretta tra le controversie promosse dall'erede e dalla legataria non avrebbe consentito al giudice di merito, infatti, di estendere automaticamente alla seconda di esse la decisione già emessa nella prima, ma agli avrebbe imposto la sospensione del giudizio in attesa della formazione del giudicato su quest'ultima pronuncia.
Il richiamo all'anteriore decisione quale unico fondamento della sentenza si sarebbe risolto, inoltre, in una totale assenza di motivazione del provvedimento e nello stesso sarebbe stato omesso, altresì, qualsiasi accenno alle richieste dell'Ufficio di applicazione dell'art. 34, d.p.r. n. 636/72, e di declaratoria della legittimità dell'avviso di liquidazione.
Il motivo è infondato in ogni suo profilo.
Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti dell'altro, non può perciò stesso costituire il necessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 29 maggio 2001, n. 7280; Cass. civ., sez. 2^, sent. 4 febbraio 1998, n. 1133; Cass. civ., sez. 1^, sent. 13 gennaio 1996, n. 250). In tale fattispecie non rientra, quindi, l'ipotesi in cui il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare più decisioni, in cui siano affrontate questioni che siano legate fra di loro con un vincolo di consequenzialità necessaria in ragione della comunanza sussistente tra i loro presupposti fattuali, anche se l'eventuale autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze rende inevitabile che la decisione intervenuta nella prima delle suddette si rifletta logicamente sulla pronuncia afferente alla seconda (cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 27 novembre 2000, n. 15250). Unica questione prospettabile in questo caso, nel quale va ricompreso, in specie, il contenzioso attinente il diritto dell'erede all'esenzioni fiscali e l'altro relativo all'obbligazione gravante sulla legataria in conseguenza del disconoscimento di tale diritto, è quello della legittimità della motivazione della seconda delle decisioni che consista in un rinvio alle argomentazione anteriormente svolte nell'altra, ma sul punto è sufficiente osservare che un siffatto rinvio per relationem non solo non comporta l'inesistenza della motivazione, ma, oltre ad essere stato ritenuto consentito (cfr.: Cass, civ., sez. lav., sent. 28 gennaio 1987, n. 821), costituisce, in realtà, la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l'identica conclusione per l'altra (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 21 ottobre 1998, n. 10410). I limiti al sindacato della pronunzia della Commissione tributaria centrale, consentito dall'art. 111, cost, per sola violazione di legge, non permettono, inoltre, l'esame della censura neppure sul rilievo di una inadeguatezza della motivazione, perché il relativo vizio, anche a prescindere dalla considerazione che la genericità della eventuale doglianza ne esclude l'ammissibilità, non è verificabile ai fini della valutazione della legittimità sentenza impugnata.
Erronea, infine, è l'affermazione del ricorrente sull'assenza di argomentazioni in ordine alla domanda di declaratoria della legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, avendo il giudice espressamente affermato che la nullità dello stesso conseguiva alla indebita revoca dell'esenzioni fiscali spettanti alla Contrada, ed inammissibile quella relativa alla richiesta di applicazione dell'art. 34, d.p.r., n. 636/72, sia per mancanza di specificità, posto che non risultano indicate le ragioni addotte nel giudizio di merito a fondamento di una istanza di riunione dei processi, e sia per l'insindacabilità del provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 5 luglio 1979, n. 3837). All'infondatezza del motivo seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 1.100 euro, di cui 100 euro per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002