Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8741
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Sentenza 18 giugno 2002

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In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, pur se relative a questioni legate da vincolo di consequenzialità necessaria, non è configurabile il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (sicuramente applicabile al giudizio tributario), impone al giudice la sospensione del processo, poiché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro, non può - per ciò stesso - costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione. La sussistenza del suddetto vincolo tra le questioni affrontate consente, tuttavia, qualora sia il medesimo organo giudicante a pronunciare le decisioni, che la motivazione di una sentenza consista nel rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra, configurandosi in tal caso non l'inesistenza della motivazione, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente l'identica conclusione per l'altra (nella fattispecie, le due cause concernevano l'una il diritto dell'erede all'esenzione dall'imposta di successione e l'altra l'obbligazione tributaria del legatario conseguente al disconoscimento del menzionato diritto dell'erede).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8741
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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