Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11702 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE1 1702/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ITA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 3305/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25577 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud.20/03/03 MINICHIELLO Dott. Florindo ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA 3 sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO EMANUELE II 326, presso lo studioVITTORIO dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI CORVIALE N. 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FORESTE, rappresentato e difeso GI BALISTRERI, giusta delega in2003 dall'avvocato 1682 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 938/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 06/04/00 R.G. N. 543/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3305/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, la TA s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto dello stesso giudice con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierno intimato della somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre gli accessori. La società deduceva, in particolare, che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fermo produttivo" in cui versava l'azienda. Il Pretore respingeva l'opposizione con decisione poi parzialmente riformata in appello dal Tribunale di Agrigento, che, con la sentenza indicata in epigrafe, escludeva il cumulo di interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, c. 36, della legge n.724 del 1994, e rigettava nel resto il gravame della società. Il Tribunale riteneva, riguardo alla spettanza del t.f.r., che l'art. 28, comma 3 bis, della legge della regione Sicilia n. 25 del 1993, così come interpretato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 446 del 1994, nell'estendere anche ai lavoratori della società TA "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo tecnico dei sali alcalini" i benefici previsti per i lavoratori operanti nel settore dello zolfo, presupponesse non una sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo fermo tecnico (sospensione che sarebbe stata peraltro inammissibile in quanto disposta unilateralmente), bensì un vero e proprio prepensionamento con conseguente cessazione del rapporto di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza la TA s.p.a. ricorre con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. fun 3 L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale siciliana n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge regionale n. 8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto, in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994, le cui argomentazioni sono state richiamate nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi “cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione “lavoratori non riammessi nell'attività”, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, della legge regionale n. 28 del 1993 (quale introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1995), implica, al contrario, l'attualità del реу 4 rapporto (con la sola sospensione della prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati”, ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. Il motivo non è fondato. Questa Corte (v. Cass. 11 febbraio 2000 n.1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità “una tantum" invece che per le misure full economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società TA (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società TA "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini” dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 (comma terzo-bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art.28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro >> Il principio è stato poi ribadito, fra le altre, con le sentenze n.17 del 2 gennaio 2002 e n.6753 del 10 maggio 2002, nelle quali, in risposta ad ulteriori rilievi svolti dalla difesa della società ricorrente, si è precisato che il riferimento ai dipendenti "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo", contenuto nell'art.28, comma 3 bis, della legge reg. n. 25 del 1993, esprime solamente la volontà legislativa di limitare l'accesso ai benefici ivi previsti ai lavoratori in possesso del requisito suddetto, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche strutturali dei benefici stessi, per la Fel 6 cui identificazione occorre riferirsi come risulta inequivocamente dal rinvio operato dall'art. 1 della legge n. 8 del 1995 all'art.28 della legge n. 25 del 1993, il quale a sua volta (con analogo rinvio) richiama gli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 al contenuto di queste ultime disposizioni, dalle quali emerge, che la loro attribuzione è subordinata allaaltrettanto inequivocamente, intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Si è anche osservato (v. la citata Cass. n. 17 del 2002) che il terzo comma dell'art. 28 della cit. legge regionale n. 25 del 1993, richiamato poi dall'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1995, prevede la "richiesta dei dipendenti" come elemento integrativo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del rapporto, strettamente connessa alla peculiarità dei benefici in esame;
sicché, completata questa fattispecie, mirata soprattutto all'attivazione dei benefici, consegue "ex lege" l'effetto risolutivo del rapporto. A questi principi il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che li sostengono e per l'assenza, nelle difese della società ricorrente, di argomenti idonei ad indurre ad una modificazione dell'orientamento già espresso. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente TA s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro150 esborsi ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, 7 oltre a spese generali, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Balistreri, antistatario. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Flowers puncicells Ch in. Paraguan' welle CANCELLIERE Depositato in Cancelleria O ŁUG. 2003 30 oggi , IL CANCELLIERE 8