Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l' utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SEVERANO 33, presso lo studio dell'avvocato F. GENTILI, difesa dall'avvocato VINCENZO MARTORANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IN EREDE DI CO EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato V. MIARTELLA, difeso dall'avvocato GIANCARLO GINANNESCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3010/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Vincenzo MARTORANA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giancarlo GINANNESCHI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17,18 gennaio 1984, EM PA - premesso che: era proprietario di un fondo rustico seminativo pascolativo con stalla per bovini esteso in Rivodutri circa un ettaro, catastalmente indicato al foglio 7 particella 103, ed intercluso;
EV ed ZO ZI, rispettivamente proprietari della particella 103 e delle particelle 119,122, del foglio 6, fondi intercludenti, avevano negato la servitù convenzionale di transito sui loro terreni - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Rieti, i ZI perché sui fondi di loro proprietà fosse costituita "la servitù coattiva di transito a piedi, con bestie e con veicoli anche a trazione meccanica".
Costituitisi nel giudizio, i convenuti, avendo negato l'interclusione del fondo dell'istante, chiesero il rigetto delle sue pretese ed a tanto provvide il tribunale con sentenza dell'8 luglio 1987 per essere quel fondo dotato di un'apertura sulla via comunale Fontanelle.
Adita con il gravame del PA, contumace il solo ZO ZI, con sentenza del 18 ottobre 1995 la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ha costituito la servitù coattiva di passaggio a favore del fondo del PA ed a carico dei fondi di ZO ed EV ZI secondo il tracciato risultante dalla planimetria allegata alla relazione di c.t.u.
Ha osservato la corte d'appello che il fondo del PA doveva ritenersi intercluso posto che il c.t.u. aveva riferito la sola residuale possibilità di un transito pedonale "ma comunque con rischi e difficoltà" sulla via comunale Fontanelle, avuto riguardo al pessimo stato di manutenzione del sedime, mentre altra via pubblica era solamente raggiungibile attraverso i fondi degli appellati;
esulando dalle facoltà giuridiche del privato, ed appartenendo all'esclusiva potestà discrezionale della p.a., il ripristino dell'agibilità della via Fontanelle, la quale, pertanto, non poteva concretamente considerarsi, sotto il profilo in esame, strada di pubblico transito: onde l'esistenza di una situazione del fondo del PA riconducibile alla necessità di un accesso alla pubblica via transitabile.
Avverso la sentenza, esponendo un motivo di doglianza, ricorre per cassazione EV - ZI;
resiste con controricorso, poi illustrato da memoria, UI PA nella qualità di erede di EM PA deceduto nelle more del giudizio.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso la ZI, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione e - comunque la falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Non avrebbe potuto la corte di merito ritenere intercluso, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il fondo del PA dopo aver accertato che l'immobile era dotato di un accesso sulla via pubblica comunale. In proposito la corte di merito avrebbe operato "un artifizio giuridico" palese in una motivazione contraddittoria posto che, dopo aver rilevato l'esistenza di quell'accesso sulla via pubblica comunale, aveva poi contraddittoriamente negato a questa la qualità di strada di pubblico transito a causa del suo stato di manutenzione sebbene questa fosse percorribile, come pure accertato, a piedi dall'uomo e dal bestiame.
Senza considerare, infine, che, pur essendosi fatto, nell'"iter" argomentativo, riferimento alla previsione dell'art.1051 c.c., sarebbe comunque carente l'indagine in ordine alle esigenze di coltivazione e di conveniente uso del fondo che la fattispecie ritenuta applicabile richiede sia pur in misura meno rigorosa rispetto all'ipotesi dell'art. 1052 c.c. Le censure esposte nel complesso motivo di ricorso non trovano consenso.
L'art. 1051, I comma c.c., in materia di passaggio coattivo, prevede l'ipotesi del fondo intercluso identificandola in base all'elemento caratterizzante della mancanza di un accesso diretto alla pubblica via in dipendenza dell'essere il fondo medesimo completamente circondato da altri fondi e dispone la necessaria costituzione della servitù di passaggio a carico dei fondi intercludenti fino ad un massimo sufficiente per il transito dei mezzi meccanici. Pur rivestendo le ipotesi di servitù coattive carattere tassativo in quanto eccezioni al principio generale del pieno godimento del diritto della proprietà dei fondi che intende "necessariamente" asservire, e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica, ne è tuttavia consentita l'interpretazione estensiva a mezzo della quale, alla situazione espressamente codificata, per quel che in questa sede interessa, dall'art. 1051 c.c., possono equipararsi altre che a quelle siano accomunate dalla medesima "ratio" della coltivazione e del conveniente uso di un fondo, tanto da non potersi ritenere estranee alla "mens legis".
Ne consegue che l'impossibilità di accedere o uscire da un fondo, sebbene dotato di un'apertura sulla via pubblica, per la impraticabilità di questa può essere assimilata, sotto il profilo della "ratio" che sorregge l'imposizione della servitù di passaggio coattivo, ai casi di interclusione del fondo espressamente indicati dal I comma dell'art. 1051 c.c.: sempre che non si tratti di una impraticabilità occasionale o transitoria della pubblica via (in proposito anche cass. 1022/90). A questo principio si è evidentemente adeguato il giudice del merito.
Questi infatti ha considerato intercluso il fondo del PA all'esito dell'accertata, con ausilio del c.t.u.,
impraticabilità(anche a piedi costituendo tale transito serio pericolo per l'incolumità personale) della via comunale Fontanelle in ragione delle pessime condizioni in cui era stato lasciato il sedime nell'esercizio dell'esclusivo potere discrezionale della p.a. di appartenenza.
Ed in tal senso, quel giudice ha ritenuto che quella via, pur inerendo la sua demanialità all'appartenenza ad un ente pubblico territoriale ed alla funzione di pubblico transito cui è destinata ad assolvere(artt. 822, 824 c.c.), di fatto non lo era, sotto il profilo del conveniente uso agricolo del fondo del PA, per non consentire il pessimo stato di quel sedime un'indenne sua utilizzazione.
Esula poi il vizio di omessa motivazione concernente la verifica del conveniente uso del fondo(art. 1051 primo comma ultimo inciso, c.c.) posto che l'accesso con mezzi meccanici (trattori o autoveicoli) costituisce una necessità per qualunque fondo anche non adibito a coltivazione intensiva purché non si tratti di fondi di minime dimensioni.
Il che il giudice del merito ha implicitamente escluso nel caso di specie non essendo insorta contestazione fra le parti in ordine all'estensione di circa un ettaro del fondo del PA, ne', di conseguenza, il suo conveniente uso agricolo pur desumibile dal non contraddetto esercizio sul fondo medesimo di un'attività agricola perché diretta all'allevamento del bestiame (art. 2135, I comma, c.c.) affermata nell'atto introduttivo del giudizio. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate nel dispositivo.
p.q.m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L.177.800, oltre gli onorari in L.2.000.000.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 Gennaio 1999