Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1216
CASS
Sentenza 13 febbraio 1999

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In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell'art. 5 della tariffa professionale approvata con D.M. 24 novembre 1990 che consente al giudice nell'ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale siano state difese dallo stesso avvocato di liquidare un compenso onorario unico aumentato per ciascuna parte del 20 per cento, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1216
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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