Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell'art. 5 della tariffa professionale approvata con D.M. 24 novembre 1990 che consente al giudice nell'ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale siano state difese dallo stesso avvocato di liquidare un compenso onorario unico aumentato per ciascuna parte del 20 per cento, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato M. CASALE, difeso da se stesso;
- ricorrente -
contro
TT IU, TT GI, TT MM O AM;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di CASSINO, depositato il 3/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato AL Dionisio, difensore di se stesso, ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un'unico motivo, articolato in due censure, l'avv.to Dionisio Palleschi ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza collegiale 21.6-3.796 con la quale il
Tribunale di Cassino, pronunciando ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge n. 794/42, ha liquidato in suo favore ed a carico di CA UL, LU e MA o AS, a tacitazione definitiva e complessiva delle sue spettanze e con compensazione delle spese di lite, l'ulteriore somma di L. 1.800.000 (di cui L. 300.000 per diritti e L.
1.500.000 per onorari) oltre IVA e CAP e spese generali al 10%, in relazione all'attività professionale da lui svolta nelle cause contro tal RS IR.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 29 e 30
L. 13.6.42 N. 794, degli artt. 1334 e 1362 c.c., nonché difetto di motivazione su punto e documento decisivo, ed altresì violazione dell'art. 5 della Tariffa professionale.
Contesta il ricorrente, con la prima censura, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto, nonostante la dichiarazione rilasciata il 2 aprile 1993 da uno degli obbligati, che gli importi indicati nelle fatture n. 91 e 92 del 1989 costituissero il saldo dell'opera svolta sino alla data delle stesse anziché semplici acconti, tanto più che, perché nella specie potesse parlarsi di "saldo", sarebbe stato necessario far riferimento ad una quantificazione del dovuto rispetto all'attività sino a quel momento espletata a norma della Tariffa Professionale vigente. Lamenta con la seconda che illegittimamente quel giudice abbia negato, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale, l'aumento degli onorari per ogni parte rappresentata in ragione del 20%, sia perché del tutto ammissibile era la richiesta di tale maggiorazione per la prima volta in sede di opposizione, sia perché del tutto immotivato era il giudizio di congruità di quanto già corrisposto ai CA, a giustificazione della mancata corresponsione dell'aumento.
La prima delle due esposte doglianze è inammissibile giacché il ricorrente, contestando sostanzialmente la "confusione" operata dai giudici di merito, nella disamina delle fatture prodotte, tra i concetti di "acconto" e di "saldo" deduce in un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in cui possono esser denunziate soltanto violazioni di legge, un vizio di motivazione che non integra tale violazione non traducendosi esso in mancanza della motivazione, per essere questa materialmente inesistente o meramente apparente (v. tra le tante Cass. Sez. 1 n. 8438/98, S.U. n. 8496/98, Sez. 1 n. 8752/98). Neppure ha pregio la seconda censura per l'assorbente considerazione che costituendo, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione della norma di cui all'art. 5 della tariffa professionale che consente al giudice, nella ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale siano state difese da uno stesso avvocato, di liquidare un compenso (onorario) unico aumentato per ciascuna parte del 20%, una mera facoltà rientrante nel suo potere discrezionale, non sussiste la denunciata violazione di legge (v. Cass.: n. 2961/83, n. 720/95). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio non avendo gli intimati spiegato attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Roma 15 ottobre 1998.
Depositata in Cassazione 13/02/1999.