Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
La controversia relativa all'esecuzione di un accordo concluso tra il privato e la pubblica amministrazione, al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento finale è devoluta, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 241 del 1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nella specie, il privato aveva chiesto al giudice che fosse dichiarata la nullità della clausola inserita nella convenzione intercorsa tra sè ed un Comune in occasione del rilascio della concessione su un terreno; convenzione con la quale il privato s'era impegnato a rimborsare all'ente una quota dell'indennità di esproprio versata dal Comune stesso al precedente proprietario del fondo e relativa alle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F.-
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI DI NI PI & CO. S.A.S., in persona dei legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA. VIA G. VEZZANTA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA PLACIDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO GIUDICEANDREA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
TA AR EG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONTERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTOPH BAUR, ALFRED MULSER, PETER PLATTER, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI LAIVES;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13680/96 proposto da:
COMUNE DI LAIVES, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO BERTORELLE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TA AR EG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MIANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTOPH BAUR, ALFRED MULSER, PETER PLATTER, giusta delega a margine del controricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
DI S.A.S.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 22/96 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 18/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giovanni Battista PLACIDI, per la ricorrente principale, Maria Teresa BARBANTINI FEDELI, per il controricorrente e ricorrente incidentale, Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avvocato Luigi MANZI, per la controricorrente al ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per previa riunione dei ricorsi;
rigetto del primo motivo e secondo motivo del ricorso principale;
accoglimento del terzo motivo;
assorbiti ali altri motivi;
accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27 ottobre 1989 la s.a.s. PA conveniva davanti al Tribunale di Bolzano il Comune di VE e EN RL LL, chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata la nullità della clausola inserita nella convenzione intercorsa con il Comune il 30 dicembre 1988, in occasione del rilascio della concessione su un terreno acquistato da EN RL LL, con la quale si era impegnata a rimborsare al Comune una quota della indennità di esproprio versata dal Comune a EN RL LL e relativa alle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria;
in via subordinata la s.a.s. PA chiedeva che venisse accertato che EN RL LL era obbligata a tenerla indenne di quanto eventualmente dovuto al Comune in virtù della clausola in questione o che la stessa venisse condannata per arricchimento indebito.
Il Comune di VE resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che la società attrice e EN RL LL erano comunque tenute, in solido, al rimborso della indennità in questione.
EN RL LL eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Con sentenza del 10 gennaio 1992 il Tribunale di Bolzano dichiarava la nullità della clausola, rigettando le domande proposte dal Comune di VE contro la s.a.s. PA e
contro
EN RL LL.
Il Comune di VE proponeva appello, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e censurando comunque nel merito la esattezza della decisione di primo grado.
Analoga eccezione veniva sollevata da EN RL LL, la quale comunque contestava la illegittimità della corresponsione della indennità di esproprio.
Con sentenza del 18 gennaio 1996 la Corte di appello di Trento dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine alla domanda principale, per essere la stessa devoluta alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto involgeva questioni concernenti la determinazione degli oneri di urbanizzazione, poco o nulla rilevando che, in base alla normativa locale, tali oneri dovessero essere normalmente assolti non già con la corresponsione di somme di denaro, ma con il trasferimento gratuito di aree sulle quali dovevano essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria. Nè rilevava la circostanza che la vertenza comportava la cognizione di diritti soggettivi, in quanto, essendo la competenza del giudice amministrativo di carattere esclusivo, non poteva farsi distinzione, ai fini della ripartizione tra giudice amministrativo ed ordinario, tra interessi legittimi e diritti soggettivi. La Corte di appello rigettava le domande subordinate di garanzia e di arricchimento indebito proposte dalla s.a.s. PA nei confronti di EN RL LL.
In ordine alla prima osservava che la stessa si risolveva in una vera e propria domanda di rinegoziazione del prezzo liberamente pattuito tra le parti per la vendita dell'area edificabile, a nulla rilevando che la questione degli oneri di urbanizzazione fosse stata o meno presa in considerazione dalle parti al momento della stipula dell'accordo.
In ordine alla seconda osservava che le attribuzioni patrimoniali conseguite da EN RL LL nel rapporto con la s.a.s. PA e nel rapporto con la amministrazione comunale afferivano a titoli completamente diversi. Infatti, le somme ricevute dalla s.a.s. PA costituivano null'altro che il prezzo per la vendita di un fondo edificabile, mentre le somme ricevute dall'amministrazione comunale rappresentavano l'indennità di esproprio per un fondo pacificamente diverso da quello venduto alla s.a.s. PA. In altre parole le attribuzioni patrimoniali non afferivano alle stesse cause e pertanto non vi era la duplicazione di attribuzione patrimoniale denunciata dalla s.a.s. PA e dalla stessa ritenuta priva di causa.
La Corte di appello confermava anche il rigetto della domanda ex art. 2033 cod. civ. o di arricchimento indebito proposta dal Comune di VE nei confronti di EN RL LL, osservando che la stessa dipendeva, da un lato, dall'accertamento della illegittimità della procedura espropriativa che, però, non era oggetto in alcun modo del giudizio, e, dall'altro, dalla individuazione del soggetto tenuto, in base alle norme amministrative, a corrispondere gli oneri di urbanizzazione. Infatti, l'amministrazione comunale non aveva chiesto di accertare l'illegittimità del procedimento di esproprio (che, anzi, assumeva regolare) ne' l'eccessività dell'indennità di esproprio e comunque l'eventuale annullamento della convenzione stipulata tra il Comune e la s.a.s. PA non avrebbe determinato ex se il sorgere di un qualche obbligo anche da parte di EN RL LL.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. PA, con cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di VE, che ha anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi.
Altro controricorso ha proposto EN RL LL. Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con i due primi motivi del ricorso principale che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, la s.a.s. PA deduce che: a)contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Trento, l'oggetto della controversia non andava individuato negli oneri di urbanizzazione, il cui pagamento si era accollata, senza sollevare contestazioni in ordine al loro ammontare, ma nella pretesa del Comune di VE di ottenere da essa società ricorrente in via principale il rimborso di una indennità di esproprio che assumeva illegittimamente riscossa da EN RL LL;
b)la Corte di appello, nell'affermare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe violato l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, il quale pone il principio della tutela davanti al giudice ordinario dei diritti soggettivi, invocando fuori luogo il fatto che la materia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Le doglianze sono infondate.
Nella specie, infatti, giustamente è stata affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni in proposito addotte dalla Corte di appello, in base alla assorbente considerazione che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 11, quinto comma, 1.7 agosto 1990 n. 241, in quanto si tratta di controversia relativa alla esecuzione di un accordo concluso tra una pubblica amministrazione e l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento finale.(In senso conforme, in materia urbanistica, cfr. sent. 11 agosto 1997 n. 7452 e 29 agosto 1998 n. 8593). Con il terzo motivo del ricorso principale la s.a.s. PA deduce che la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulle domande subordinate di garanzia e di indebito arricchimento proposte nei confronti di EN RL LL in mancanza del rigetto della domanda principale.
La doglianza è fondata.
Le domande in questione erano, infatti, subordinate all'accoglimento nel merito dell'appello proposto dal Comune di VE (in ordine alla validità della clausola all'origine della controversia).
Il mancato esame del merito di tale appello, quale conseguenza della affermazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comportava anche la impossibilità di esaminare anche tali domande subordinate.
Le relative statuizioni contenute nella sentenza impugnata vanno, pertanto, cassate senza rinvio.
Con il quarto motivo del ricorso principale la s.a.s. PA deduce che è incomprensibile la affermazione della Corte di appello secondo la quale la domanda di garanzia nei confronti di EN RL LL andava rigettata in quanto la stessa presupponeva una rinegoziazione del prezzo liberamente pattuito tra le parti per la vendita dell'area edificabile.
La doglianza viene ad essere assorbita dall'accoglimento del motivo precedente.
Con il quinto motivo del ricorso principale la s.a.s. PA censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la domanda subordinata di arricchimento indebito proposta nei confronti di EN RL LL.
Anche tale motivo viene ad essere assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di VE deduce che le domande proposte nei confronti della s.a.s. PA e di EN RL LL erano subordinate al mancato accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto esaminarle una volta ritenuta fondata tale eccezione.
La doglianza è fondata, in quanto dalle conclusioni formulate in sede di appello risulta espressamente che le domande in questione erano subordinate alla mancata dichiarazione del difetto dì giurisdizione del giudice ordinario ed all'accoglimento nel merito della domanda principale proposta dalla s.a.s. PA. La Corte di appello, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non avrebbe potuto prenderle in esame.
Le relative statuizioni contenute nella sentenza impugnata vanno, pertanto, cassate senza rinvio.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo e terzo motivo dello stesso ricorso con i quali il Comune di VE deduce rispettivamente che: a) comunque le domande subordinate proposte nei confronti della s.a.s. Panedì1 e di EN RL LL avevano ad oggetto l'individuazione del soggetto tenuto a sopportare quello che la Corte di appello ha correttamente ritenuto un onere di urbanizzazione e pertanto erano anch'esse sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario;
b) ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata ex art. 2033 cod. civ. nei confronti di EN RL LL, non era necessario accertare in un separato giudizio la illegittimità della procedura espropriativa che aveva dato luogo all'indennità all'origine della controversia, dal momento che era pacifico che tale procedura si era svolta correttamente, anche se la indennità di non era dovuta. In definitiva vanno rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda principale;
vanno accolti il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi i ricorsi;
in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
In considerazione dell'esito del processo e delle peculiarità dello stesso, ritiene il collegio di compensare integralmente le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda principale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi;
cessa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
compensa le spese dell'intero giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999