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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
Commentario • 1
- 1. L’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza territoriale deve esser motivataAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30721 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GUP presso il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
contro
: AR AO RL nato a [...] il [...] IV IV nato il [...] SI AO nato a [...] il [...] TO CO nato a [...] il [...] AM IO nato a [...] il [...] RI NI nato a [...] il [...] AG RO nato a [...] il [...] RI US nato a [...] il [...] D'NA GI CE nato il [...] MB DA nato a [...] il [...] ZZ CA nato a [...] il [...] RN LU nato a [...] il [...] EK AR TI OB OH nato il [...] 00ST RI nato il [...] AN RD HI ON nato il [...] CH RU nato a [...] il [...] SP MA nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 2 Num. 30721 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LU Data Udienza: 13/07/2023 DO TA nato a [...] il [...] TO NO nato a [...] il [...] CA LL GI UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LU AGOSTINACCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude in via principale per l'inammissibilità dell'istanza di remissione in subordine, qualora il collegio entri nel merito, confermare la competenza del GUP Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione atti. udito i difensori: L'avvocato BISOGNO NAMARIA in difesa di AM IO dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato IO MASSIMILIANO in difesa di DO TA e CA LL GI UC dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. L'avvocato PADOANI CHIARA in difesa di OS RI e AN GA HI ON dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. L'avvocato FERIOZZI NI in difesa di AR AO RL e IV IV dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria, in favore della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Roma, ovvero della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Milano. L'avvocato SCIRETTI PERLA in difesa di TO CO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la declaratoria di incompetenza del GUP di Reggio Calabria. L'avvocato GALLO DARIO in difesa di TO NO dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Penale di Reggio Calabria. L'avvocato MELANDRI MATTEO in difesa di SI AO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria . L'avvocato PETRONIO FRANCESCA in difesa di OS RI e AN GA HI ON dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. 2 del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. L'avvocato PELLEGRINO CIRO in difesa di EK AR TI OB OH dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria . L'avvocato SALEMI FEDERICA in difesa di CH RU dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato TERRANOVA NI in difesa di DO TA dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria 3 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare del 15 marzo 2023, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale "con riguardo a tutti gli imputati" (RE AO AR e altri) nonché "considerando l'ampiezza dei poteri della Corte regolatrice" della questione sulla competenza del Gip in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante. 1.1. Secondo quanto riferisce il giudice remittente, a seguito delle argomentazioni addotte dalla Procura e dalle difese di tutti gli imputati, in tema di competenza territoriale, era necessario, stante la complessità della questione dedotta, investire la Corte di Cassazione. Sono state presentate memorie difensive nell'interesse degli imputati LA LL IA UC, ON TA, TO RI (avv. Massimiliano AB, avv. Dario Gallo, avv. Antonio Terranova); IN MO, TO RI e LA MO (avv. Valentina Castellucci); AN IV e RE AO AR (avv. Antonio Feriozzi); AF AB (avv. Maria Karen Garrini); AN NG LI LE e ST IE (avv. Chiara Padovani e Francesca Petronio); OO CE US lacobus 3ohannes (avv. Bruno Cova e avv. RO NO); BE EN (avv. Perla Sciretti). Inoltre, nell'interesse di RE AO AR e di AN IV sono stati depositati documenti ad integrazione di quelli trasmessi dall'ufficio remittente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va rilevato in primo luogo che la rimessione della questione sulla competenza (funzionale) del gup in ordine alla delimitazione dei capi di imputazione, con riferimento alle aggravanti contestate, esula dall'ambito della previsione normativa in oggetto, e che il riferimento "alla ampiezza dei poteri della Corte di Cassazione in merito alla totalità della questione dedotta", oltre che generico, è quanto meno eccentrico, posto che è la legge che circoscrive le attribuzioni della corte regolatrice e, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 24-bis cod. proc. pen., solo la questione sulla competenza territoriale può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di Cassazione. 3. Per quanto riguarda quest'ultima, ossia la rimessione in via incidentale della questione sulla competenza territoriale, l'ordinanza si caratterizza per assoluta genericità. Il Gip fa riferimento alle memorie delle parti ed alle discussioni orali, acquisite nelle precedenti udienze, nonché alla valutazione della competenza con riguardo a tutti i reati in contestazione, con ordine di trasmissione alla Corte di "tutti gli atti posti a corredo della richiesta di rinvio a giudizio, copia delle trascrizioni e dei verbali d'udienza e le istanze per come formulate e documentate dalle difese", lasciando intendere che: a) sia compito della corte regolatrice estrapolare e delimitare l'ambito della questione attinente alla competenza per territorio;
b) sia sufficiente, per giustificare il rinvio pregiudiziale, che il giudice remittente ritenga tout court necessario - secondo una valutazione che prescinde dalla discrezionalità, visto che non è motivata - investire la Cassazione della questione sollevata dalle parti. 3.1. Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che « la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza" », è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, n.m., richiamata anche da sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, Ruggeri, n.m.). Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il Giudice, infatti, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, n.m.). 2 3.2. Sussiste un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i termini e motivi dell'istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione d'incompetenza in relazione al /ocus commissi delicti. 3.3. Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito. Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (sez. 5, ud. 07/07/2023, Tribunale di Agrigento rimett. — informazione provvisoria n. 15/2023). 4. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
P.Q.M.
3 Il Presidente Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 13/07/2023 Il Consigliere estensore
contro
: AR AO RL nato a [...] il [...] IV IV nato il [...] SI AO nato a [...] il [...] TO CO nato a [...] il [...] AM IO nato a [...] il [...] RI NI nato a [...] il [...] AG RO nato a [...] il [...] RI US nato a [...] il [...] D'NA GI CE nato il [...] MB DA nato a [...] il [...] ZZ CA nato a [...] il [...] RN LU nato a [...] il [...] EK AR TI OB OH nato il [...] 00ST RI nato il [...] AN RD HI ON nato il [...] CH RU nato a [...] il [...] SP MA nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 2 Num. 30721 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LU Data Udienza: 13/07/2023 DO TA nato a [...] il [...] TO NO nato a [...] il [...] CA LL GI UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LU AGOSTINACCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude in via principale per l'inammissibilità dell'istanza di remissione in subordine, qualora il collegio entri nel merito, confermare la competenza del GUP Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione atti. udito i difensori: L'avvocato BISOGNO NAMARIA in difesa di AM IO dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato IO MASSIMILIANO in difesa di DO TA e CA LL GI UC dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. L'avvocato PADOANI CHIARA in difesa di OS RI e AN GA HI ON dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. L'avvocato FERIOZZI NI in difesa di AR AO RL e IV IV dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Reggio Calabria, in favore della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Roma, ovvero della Autorità Giudiziaria del Distretto Giudiziario di Milano. L'avvocato SCIRETTI PERLA in difesa di TO CO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata la declaratoria di incompetenza del GUP di Reggio Calabria. L'avvocato GALLO DARIO in difesa di TO NO dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Penale di Reggio Calabria. L'avvocato MELANDRI MATTEO in difesa di SI AO dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria . L'avvocato PETRONIO FRANCESCA in difesa di OS RI e AN GA HI ON dopo il dibattimento chiede di dichiarare l'incompetenza del G.u.p. 2 del Tribunale di Reggio Calabria con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. L'avvocato PELLEGRINO CIRO in difesa di EK AR TI OB OH dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria . L'avvocato SALEMI FEDERICA in difesa di CH RU dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi. L'avvocato TERRANOVA NI in difesa di DO TA dopo il dibattimento chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria 3 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare del 15 marzo 2023, ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale "con riguardo a tutti gli imputati" (RE AO AR e altri) nonché "considerando l'ampiezza dei poteri della Corte regolatrice" della questione sulla competenza del Gip in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante. 1.1. Secondo quanto riferisce il giudice remittente, a seguito delle argomentazioni addotte dalla Procura e dalle difese di tutti gli imputati, in tema di competenza territoriale, era necessario, stante la complessità della questione dedotta, investire la Corte di Cassazione. Sono state presentate memorie difensive nell'interesse degli imputati LA LL IA UC, ON TA, TO RI (avv. Massimiliano AB, avv. Dario Gallo, avv. Antonio Terranova); IN MO, TO RI e LA MO (avv. Valentina Castellucci); AN IV e RE AO AR (avv. Antonio Feriozzi); AF AB (avv. Maria Karen Garrini); AN NG LI LE e ST IE (avv. Chiara Padovani e Francesca Petronio); OO CE US lacobus 3ohannes (avv. Bruno Cova e avv. RO NO); BE EN (avv. Perla Sciretti). Inoltre, nell'interesse di RE AO AR e di AN IV sono stati depositati documenti ad integrazione di quelli trasmessi dall'ufficio remittente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va rilevato in primo luogo che la rimessione della questione sulla competenza (funzionale) del gup in ordine alla delimitazione dei capi di imputazione, con riferimento alle aggravanti contestate, esula dall'ambito della previsione normativa in oggetto, e che il riferimento "alla ampiezza dei poteri della Corte di Cassazione in merito alla totalità della questione dedotta", oltre che generico, è quanto meno eccentrico, posto che è la legge che circoscrive le attribuzioni della corte regolatrice e, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 24-bis cod. proc. pen., solo la questione sulla competenza territoriale può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di Cassazione. 3. Per quanto riguarda quest'ultima, ossia la rimessione in via incidentale della questione sulla competenza territoriale, l'ordinanza si caratterizza per assoluta genericità. Il Gip fa riferimento alle memorie delle parti ed alle discussioni orali, acquisite nelle precedenti udienze, nonché alla valutazione della competenza con riguardo a tutti i reati in contestazione, con ordine di trasmissione alla Corte di "tutti gli atti posti a corredo della richiesta di rinvio a giudizio, copia delle trascrizioni e dei verbali d'udienza e le istanze per come formulate e documentate dalle difese", lasciando intendere che: a) sia compito della corte regolatrice estrapolare e delimitare l'ambito della questione attinente alla competenza per territorio;
b) sia sufficiente, per giustificare il rinvio pregiudiziale, che il giudice remittente ritenga tout court necessario - secondo una valutazione che prescinde dalla discrezionalità, visto che non è motivata - investire la Cassazione della questione sollevata dalle parti. 3.1. Come la Corte ha avuto modo di precisare, sin dalle prime applicazioni dell'istituto processuale inserito nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), se è vero che « la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza" », è pur vero, tuttavia, che « si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza» (in motivazione, sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, n.m., richiamata anche da sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, Ruggeri, n.m.). Nel caso di specie, è evidente che non risultano essere state rispettate le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Il Giudice, infatti, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di fondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, n.m.). 2 3.2. Sussiste un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa da parte del giudice a quo la descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione dei reati agli imputati, i termini e motivi dell'istanza con la quale fu eccepita dalle parti la questione d'incompetenza in relazione al /ocus commissi delicti. 3.3. Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito. Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento (sez. 5, ud. 07/07/2023, Tribunale di Agrigento rimett. — informazione provvisoria n. 15/2023). 4. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta pertanto ammissibile.
P.Q.M.
3 Il Presidente Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 13/07/2023 Il Consigliere estensore