Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
ее 60154 E REPUPUBBLICA ITALI829 6 5 8 N 9 . O 1 I N / Z 4 A - OGGETTO / I A NOME DEL POLO ITALIANO B 6 R R 2 . T : I.R.PE.F.: interessi L S R L I E TE SUPREMA DI CASSAZIONE su crediti d'im posta A P G I . E B R R A T E T SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A D A 1 I D I 3 S 1 R N E E . T E omposta dai Magistrati: S N T N I E A A S R.G. N. 10470)/98 E M Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 20132 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.
6.4.2001 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60154 sul ricorso iscritto al n. 10470 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
O.R.V..OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.p.a.; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 1° dicembre 1997, depositata col n. 75/16/97 il 16 marzo 1998. 1 Uditi, nella pubblica udienza del 6 aprile 2001: 0 8 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi lambrenghi per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Sulla base di processo verbale di constatazione in data 1° ottobre 1992, l'Ufficio della Imposte di Cittadella rettificò i redditi dichiarati dalla S.p.a. Ovattificio Resinatura Valpadana, a fini i.r.pe.g. ed i.lo.r. per gli anni 1989 e 1990, con varie riprese a tassazione, e l'impugnativa della contribuente venne parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Padova, con decisione n. 545/01/94. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 1° dicembre 1997, depositata col n. 75/16/97 il 16 marzo 1998, ha respinto il gravame principale dell'Ufficio e parzialmente accolto - con riguardo ad una ulteriore ripresa - quello incidentale della contribuente. Per la cassazione della sentenza -notificata all'Ufficio il 31 marzo 1998 - ricorre, con un motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato - nel domicilio eletto - il 29 maggio successivo alla contribuente, che non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Deducendo omissione di pronunzia e falsa applicazione dell'art. 56 del d.lgs. 917/1986, l'Amministrazione si duole che il giudice 'a quo' non abbia esaminato la censura relativa alla corretta ripresa a tassazione degli interessi su crediti i.v.a. 2 rimborsati, per il 1989 - pari a lire 51.928.767 -, formulata a p. 4 del ricorso in appello, in data 28 maggio 1996, e richiama, a favore della propria tesi, Cass. 4229/1996. Il ricorso è fondato. Fra le censure, mosse alla decisione di primo grado dall'ufficio impositore, espressamente si riporta, nella sentenza impugnata ('sub' 7/b), quella formulata nel senso "che gli interessi sul credito i.v.a. (1989) sono elementi positivi del reddito (allegando la circ. 56 del 20.12.83)". Sul punto manca realmente ogni statuizione nel provvedimento medesimo, onde il motivo va accolto, senza possibilità di approfondimento ulteriore - avuto riguardo alla, pure denunziata, falsa applicazione di legge -. Si impone quindi la cassazione, in corrispondenza, della sentenza impugnata, con rinvio, per il necessario esame, ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, chiamata a provvedere, all'esito, anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà all'esito anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001. Il Cons. estensore II Presidente Giovanni Olla - -Enrico Потид A M ماشا E R P IL CANCELLIERE C1 U Osvaldo Ascanio