Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
篝 REPUBBLICA ITALIAN. N NOME POPOTO IT ANO0 56/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNATIVA SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERA ASSE THBLEA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDORINIALE Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 19201/98 - 1.214 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere- Cron. Rep. 331 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. CI MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 24/10/00 Rel. Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere | CORTE SUPREMADOS ha pronunciato la seguente Richiesta Copla siculo S E N TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig mapansion. per diritti 6000 sul ricorso proposto da: 25 GEN. 2001 COND VIA RICCARDO ZANDONAI 86 88 ROMA, in persona del suo Amm.re Paolo FABINI, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DE ANGELIS LUCIO, che lo difende, giusta delega in dal Sig. VAGONT per diritti L. 6000 atti;
1 6 SET. 2001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
HANSALOP ANSTALT, in persona del suo Presidente prof. LIRE 2000 CANCELLERIA ITALO ANELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato 000 VAGNONI FEDERICO, che lo difende per procura generale 713 BE430158 -1- BE430157 alle liti a rogito notar Luciano POZZILI di LUGANO n. rep.9502 del 25/6/86; - controricorrente avverso la sentenza n. 1823/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. CI MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato DE ANGELIS CI, difensore del l'accoglimento del à ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 17/10/1986 la società Hansalop AN conveniva in giudizio il condominio di via R. Zandonai 86 di Roma, di cui essa faceva parte, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera assembleare del 17/9/1986 con la quale erano state disposte sia l'attivazione di un im- pianto di riscaldamento nella casa del portiere e nelle stanze degli autisti, sia la stipula del relativo contratto di appalto. Il condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenen- done l'infondatezza. Con sentenza 3/2/1988 l'adito tribunale di Roma dichiarava la nullità della delibera impugnata affermando che difettava in essa l'espressione della volontà dei condomini con la relativa verbalizzazione. Avverso la detta sentenza il condominio proponeva gravame al quale re- sisteva la società Hansalop che spiegava appello incidentale. La corte di appello di Roma, con sentenza 15/10/1991, accoglieva il gra- vame affermando, tra l'altro, che il tribunale aveva dichiarato la nullità della delibera per un motivo diverso da quello dedotto dalla società attrice a fon- damento della domanda. La società Hansalop AN chiedeva la cassazione della sentenza della corte di appello di Roma con ricorso affidato a quattro motivi. Resisteva con controricorso il condominio che proponeva ricorso incidentale condi- zionato. La Corte di Cassazione, con sentenza 1/3/1995, rigettava i primi tre mo- tivi del ricorso principale, con conseguente assorbimento del connesso ri- corso incidentale condizionato, mentre accoglieva il quarto motivo - con il 3 quale era stata denunciata la violazione degli articoli 112 c.p.c., 1136, 1120 e 1121 c.c. - affermando che la corte di merito aveva omesso di prendere in esame il mezzo del gravame incidentale concernente la denunciata mancata pronuncia sulla domanda diretta alla declaratoria di nullità, in quanto inde- terminata nell'oggetto e nell'entità, anche di quella parte della deliberazione relativa all'appalto dei lavori necessari alla trasformazione dell'impianto di riscaldamento. La sentenza impugnata veniva pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma. La società Hansalop riassumeva la causa insistendo nell'accoglimento dell'appello incidentale concernente la domanda di declaratoria di nullità non esaminata dal giudice di secondo grado. Il condominio, convenuto in riassunzione, resisteva alle richieste della controparte. Con sentenza 28/5/1998 il designato giudice di rinvio accoglieva l'appello incidentale della società Hansalop osservando: che nella delibera impugnata mancava qualsiasi riferimento alle caratteristiche specifiche delle opere da appaltare ed alla relativa spesa;
che con il verbale dell'assemblea, nella quale la delibera era stata approvata, non era stato comunicato ai con- domini assenti alcun allegato contenente l'elenco e la descrizione dei lavori, la durata dei medesimi ed il loro importo;
che la totale assenza di motiva- zione, non integrata nemmeno da allegati dai quali poter desumere gli ele- menti a fondamento della delibera, aveva reso in concreto impossibile ai condomini che non avevano partecipato all'assemblea di esercitare alcun ti- po di sindacato - tenuto anche conto della genericità dell'ordine del giorno - sulla precisa natura dei lavori in relazione ai quali era stato dato mandato 4 all'amministratore di procedere all'appalto e, quindi, sulla legittimità della delibera stessa nonché sulla adeguatezza delle opere da appaltare alle esi- genze condominiali e sulla congruità della spesa;
che doveva pertanto essere dichiarata la nullità della delibera impugnata. La cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio dalla corte di appello di Roma è stata chiesta dal condominio con ricorso, affidato ad un solo motivo illustrato da memoria, al quale ha resistito con controricorso la società Hansalop AN. Motivi della decisione a normaIn via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità dell'articolo 370, secondo comma, in relazione all'articolo 365 c.p.c. - del controricorso della società Hansalop AN in quanto sottoscritto da avvo- cato non munito di procura speciale: nell'atto è infatti indicata una procura generale alle liti rilasciata all'avvocato Federico Vagnoni il 2/5/1986 ancor prima, quindi, della pronuncia della sentenza di secondo grado. In proposito occorre osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la procura speciale, all'avvocato iscritto ad apposito albo, prevista dall'art. 365 citato, deve essere conferita, a pena di inammissibilità, con specifico riferimento alla fase di legittimità, e, pertanto, in ogni caso, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Sicché è inidonea allo sco- po la procura rilasciata in precedenza, così come la procura apposta sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche se conferita per tutti i gradi del giudizio, mentre la ammissibilità del controricorso e' subordinata al rila- scio della procura speciale in epoca anteriore o coeva alla notificazione del 5 controricorso medesimo ( sentenze 9/10/1998 n. 10022; 17/4/1998 n. 3915; 24/2/1998 n. 1975). E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassa- zione o per resistere allo stesso incidendo sulla validità del rapporto - processuale, va rilevata d'ufficio ( con conseguente declaratoria dell'inam- missibilità del ricorso o del controricorso), indipendentemente dall'eccezio- ne della parte interessata di cui e' irrilevante un eventuale comportamento acquiescente ( sentenze 24/2/1998 n. 1975; 22 gennaio 1996, n. 471 ). Ne deriva, pertanto, che nella specie il controricorso della Hansalop AN deve essere, d'ufficio, dichiarato inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso il condominio - denunciando violazione degli articoli 1136, 1137, 1325 e 1346 c.c.; mancanza di motivazione;
omes- so esame di risultanze decisive - deduce che la sentenza impugnata viola i principi generali concernenti i requisiti degli atti giuridici prescritti a pena di nullità ed omette ogni motivazione su decisive risultanze processuali. So- stiene il ricorrente che per la validità delle delibere condominiali non sono necessarie né forme rigorose - potendo l'organo deliberativo procedere sin- teticamente e non essendo richiesta “ad substantiam" la verbalizzazione della delibera né requisiti sostanziali ulteriori rispetto a quelli generali della mera determinatezza o determinabilità dell'oggetto. Nella specie nella delibera risulta indicato l'oggetto dei lavori con conseguente possibilità di dare esecuzione a quanto deliberato senza necessità di analitiche precisazio- ni ( descrizione particolareggiata dei lavori, durata, importo ). Anche per la comunicazione della delibera non viene dettata alcuna prescrizione partico- 6 lare. Peraltro l'opera deliberata risulta descritta, nel suo contenuto essenzia- le, nel verbale e nello stesso atto di citazione di controparte. La corte di me- rito non ha esaminato il contenuto della delibera e dell'atto di appello inci- dentale che riportavano l'indicazione dei modesti lavori da eseguire. Il pre- ventivo dei lavori, di limitato importo, era inoltre noto a tutti i condomini. In definitiva l'oggetto della delibera, oltre che determinabile, deve ritenersi concretamente determinato nei suoi termini essenziali. La completa descri- zione delle forniture e dei lavori, unitamente al preventivo di spesa, non do- veva essere specificata, a pena di nullità, nel verbale e nella comunicazione relativa per l'unico condomino assente, tanto più che tutti i condomini ave- vano già esaminato il preventivo inviato dalla ditta interessata all'esecuzione dei lavori. E' evidente, ad avviso del ricorrente, la mancanza di ogni motivazione e la pretermissione delle dette risultanze processuali decisive ai fini dell'individuazione degli estremi sufficienti per poter esegui- re il modesto appalto in questione. Il motivo è infondato. Occorre premettere che le deliberazioni dell'assemblea condominiale ri- chiedono necessariamente la redazione per iscritto, sia perché il verbale de- ve essere trascritto nell'apposito registro, sia perché i condomini assenti alla riunione devono conoscere gli esatti termini delle decisioni adottate ai fini dell'eventuale impugnazione. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che la redazione del verbale dell'assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale ( avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) 7 e la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera in quanto non presa in conformità alla legge ( articolo 1137 c.c. ): una volta che l'assemblea sia stata convocata occorre dare conto, tramite la verbalizzazio- ne, di tutte le attività compiute. La redazione del verbale raffigura, quindi, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, per- ché il verbale costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svol- gimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata ritualmente convocata, se tutti i partecipanti siano stati convocati, se a tutti i partecipanti sia stato inviato l'ordine del giorno, se la costituzione sia stata regolare, se vi sia stata discussione, se la proposta sia stata appro- vata e con quali maggioranze ( nei sensi suddetti, sentenze 22/5/1999 n. 5014; 8/3/1997 n. 2101 ). Dalla verbalizzazione deve quindi risultare chiaro e ben determinato l'oggetto della delibera per soddisfare l'esigenza di tra- sparenza dell'attività e dell'organizzazione condominiale ed anche al fine di consentire ai condomini assenti di conoscere i punti essenziali della volontà collegiale (oltre che l'entità della connessa e conseguente spesa ) onde po- ter valutare l'eventualità di proporre impugnazione. Ciò posto emerge con evidenza l'insussistenza dell'asserita violazione delle norme di legge indicate nelle censure in esame le quali si risolvono es- senzialmente, pur se titolate anche come vizi di motivazione, nella prospet- tazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di con riferi- contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie mento, in particolare, al contenuto dell'ordine del giorno e del verbale della delibera condominiale in questione al fine dell'accertamento della presenza o meno dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto di 8 detta delibera - che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se, come appunto nel caso in esame, sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragio- ni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di pro- va. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è te- nuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento do- vendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbe- ne non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di moti- vazione apparente, soltanto quando il giudice del merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso dif- forme da quello preteso dalle parti. Si ha poi motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudi- ce del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero in caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ra- tio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati. Nella specie la decisione di cui si chiede l'annullamento è del tutto cor- retta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. La corte di appello - come sopra riportato nella parte espositiva che pre- cede ha ritenuto inesistente nella delibera in esame qualsiasi riferimento - alle caratteristiche specifiche delle opere da appaltare ad alla relativa spesa, con conseguente impossibilità per i condomini assenti ( ossia per la società resistente) di esercitare quel sindacato sul contenuto della volontà collegiale indispensabile per poter valutare la legittimità di quanto deliberato dall'assemblea. La corte territoriale ha proceduto ad un attento e meticoloso esame sia di quanto dedotto dalle parti sia delle risultanze istruttorie facendo puntuale riferimento ai fatti di causa tenendo conto, in particolare, del con- tenuto dell'ordine del giorno e del verbale relativo alla delibera impugnata, nonché della successiva comunicazione ai condomini assenti. All'esito dell'esame di tali fatti di causa la corte di merito è giunta alla riportata con- clusione attraverso un ragionamento ineccepibile, dando conto delle proprie valutazioni ed esponendo le ragioni del suo convincimento con argomenti adeguati e coerenti. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le pro- prie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa 10 sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Del tutto insussistenti sono pertanto le denunciate violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella inecce- pibilmente effettuata dal giudice del merito. Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, ol- tre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Il ricorso è infatti carente per non aver il condominio riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle risultanze processuali ( delibera del 17/9/1986, atto di appello incidentale, comunicazione al condomino assente) che sarebbero state ignorate dalla corte di appello e che sarebbero decisive per ritenere ben individuabile l'oggetto del contratto di appalto ( caratteristi- che delle opere appaltate, durata dei lavori, importo, ecc. ). Tale omissione non consente né di ricostruire il senso complessivo delle prove documentali genericamente richiamate nella censura in esame né di verificare l'incidenza causale del lamentato difetto di motivazione ( in quanto omessa, o insuffi- ciente o contraddittoria) e la decisività delle prove non ( o mal ) considerate in quanto relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi pro- batori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costitui- sce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze proces- suali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle 11 quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi" venga a tro- varsi priva di base. In proposito occorre ribadire che per poter configurare il vizio di motiva- zione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rap- porto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la solu- zione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea va- lutazione delle risultanze probatorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto completo di dette risul- tanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere de- cisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il condominio non ha ottemperato al detto onere. Deve inoltre evidenziarsi che dalla motivazione dell'impugnata sentenza ( i cui tratti salienti sono stati riportati nella parte narrativa che precede ) ri- sulta chiaro come il giudice di appello, nel porre in risalto gli elementi favo- revoli alla tesi della società, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati a sostegno della tesi contraria. In relazione poi all'asserita modesta entità dei lavori appaltati e del rela- tivo costo è sufficiente rilevare che la carente informazione del condomino esclude che lo stesso sia stato posto in grado di verificare, tra l'altro, l'esattezza della somma richiesta a titolo di quota a suo carico per la conte- stata spesa condominiale. 12 E' appena il caso di osservare, infine, che dalla lettura dell'impugnata sentenza non risulta che la società Hansalop abbia ricevuto come invece dedotto in fatto dal ricorrente – il preventivo predisposto dalla ditta poi inca- _ ricata per l'esecuzione dei lavori in questione. Di tale tesi in fatto non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento, né risulta ( e non è stato dedotto) che la detta circostanza sia stata accertata nei giudizi di me- rito. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità attesa l'inammissibilità del con- troricorso dell'intimata società che non può ritenersi ritualmente costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
88000 La Corte rigetta il ricorso. 339000 Roma 24 ottobre 2000 Il consigliere estensore Il presidente Vinay Brideman Ma Wigle IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. 2001 4. Registrato in d vercate & 330.00 (lire recent entours. al n32962 p. Il Dirigente Are Dervizí (D.ssa Mana a FILIPPO) in Responsatre Servizio Atti Giudiziari M/RACCICHINI) 13