Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR RT, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Intilisano ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Lunigiana n. 6 (presso lo studio dell'avv. Carmelo D'Agostino), giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. (già " FE DE TO - Società di Trasporti e Servizi per azioni "), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Corbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale Tupini n. 113, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina-Sezione Lavoro n. 176/01 del 3 luglio 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 220/00 e notificata in data 14 settembre 2001). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Moscarini (per delega dell'avv. Corbo);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Messina TO AS conveniva in giudizio la s.p.a. FE DE TO esponendo di avere contratto durante il servizio prestato alle dipendenze della cennata società le infermità accertate in "gonartrosi bilaterale e artrosi piedi destro e sinistro" e chiedendo il riconoscimento della causa di servizio delle cennate infermità ed il conseguente pagamento dell'equo indennizzo e/o della rendita per malattia professionale.
La società convenuta si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito Giudice del lavoro - dopo avere ammesso e fatta espletare consulenza tecnica - accoglieva parzialmente il ricorso del AS, dichiarando lo stesso "affetto da infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B del d.P.R. n. 834/1981" e condannando "le FE DE TO alla corresponsione dei relativi benefici economici a decorrere dal 1 gennaio 1993, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di. cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412/1991"; ma - su impugnativa del AS
e dopo rinnovo della consulenza tecnica - la Corte di Appello di Messina "dichiara(va) nulla la sentenza appellata per mancata integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 102 e 354 cod. proc. civ. e, per l'effetto, rimette(va) la causa al primo giudice".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che "l'art. 2, punto 13, della legge n. 608/1996 ha posto a carico dell'INAIL le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data, relative al personale ferroviario in attività di servizio ... e (nella specie) il AS aveva proposto ricorso giudiziario in data 24 ottobre 1994, per cui appare evidente che, alla data del 31 dicembre 1995, non vi era stata alcuna definizione della sua pratica ... (per cui) il primo Giudice, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., in presenza di una domanda diretta al riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata dal AS, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'I.N.A.I.L. unico legittimo contraddittore e conseguentemente dichiarare l'estromissione dal giudizio della s.p.a. FE DE TO fra l'altro tenuta, per la citata legge, all'obbligo del versamento dei contributi verso l'I.N.A.I.L".
Per la cassazione di tale sentenza TO AS propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la s.p.a. "Rete Ferroviaria Italiana" (già "FE DE TO-società di trasporti e servizi per azioni" ), che deposita, altresì, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2 (comma 13) della legge n. 608/1996" - evidenzia che "pacificamente al momento della proposizione del ricorso di primo grado (24 ottobre 1994) la normativa ex art. 2 cit. non era ancora stata emanata e quindi la s.p.a. FE DE TO era stata giustamente convenuta in giudizio quale legittimo contraddittore, sicché i mutamenti delle competenze, nel corso del giudizio, relativamente all'erogazione delle prestazioni non potevano in alcun modo determinare un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma semmai un'ipotesi di intervento per ordine del giudice di cui all'art. 107 cod. proc. civ.". II - Il motivo di ricorso si appalesa - entro i limiti delle considerazioni che seguono - fondato.
Infatti, questa Corte, proprio nell'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 (commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo) del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 - con il quale sono stati reiterati precedenti decreti e che è stato convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608 -, ha già avuto modo di affermare che il trasferimento all'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A. (a seconda che si tratti di personale ferroviario o di personale navigante), a decorrere dal 1 gennaio 1996, della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società FE DE TO, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, non incide, nei giudizi in corso, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendo ritenersi realizzata un'ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 cod. proc. civ. e implicante, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A., la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie (Cass. 30 marzo 1999 n. 3085, Cass. 9 marzo 1999 n. 2030, Cass. 17 agosto 2000 n. 10916). Pervero, il legislatore, con le summenzionate disposizioni di legge, a decorrere dal 1 gennaio 1996 ha inteso trasferire la materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già facente capo alla società FE DE TO in relazione ai rapporti di lavoro subordinato instaurati da tale società con i propri lavoratori, all'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A.. E tale trasferimento, sotto il profilo processuale, ha comportato, alla stregua di altre analoghe situazioni verificatesi in passato in altri settori dell'ordinamento (cfr., ad esempio, Cass. Sez. Un. 6 marzo 1997 n. 1989 con riferimento alla soppressione delle vecchie unità sanitarie locali e all'istituzione delle nuove aziende sanitarie locali e Cass. 27 giugno 1991 n. 7223 in ordine alla istituzione dell'Ente FE DE TO), l'applicabilità, nei giudizi in corso al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dell'art. 111 cod. proc. civ., essendosi realizzata, per legge, una sorta di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente prosecuzione della causa nei confronti dell'originario titolare e con la mera possibilità dell'intervento in giudizio del successore.
Ha, quindi, errato la Corte di Appello di Messina nel dichiarare che nella fattispecie dinanzi considerata si sarebbe dovuto applicare l'art. 102 cod. proc. civ. (con conseguente ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.A.I.L. e di estromissione dal giudizio della s.p.a. FE DE TO ), in quanto - vale ribadire - il trasferimento all'INAIL. della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della cennata società (disposto a decorrere dal 1 gennaio 1996) non ha inciso sui giudizi in corso, concernenti eventi anteriori al 31 dicembre 1995 ed a questa data non ancora definiti, e quindi non influisce sulla legittimazione delle FE DE TO s.p.a. , dovendo ritenersi realizzata una successione ex lege nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 cod. proc. civ., che permette la prosecuzione del processo tra le parti originarie: per cui la relativa sentenza deve essere cassata e la causa - posto che il giudizio è stato legittimamente instaurato da TO AS nei confronti della s.p.a. FE DE TO - va rimesso al giudice di rinvio (che si designa nella Corte di Appello di Catania) che provvedere alla decisione della causa nel merito.
Al Giudice di rinvio va, altresì, rimessa la statuizione sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese - alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004