Sentenza 3 luglio 2002
Massime • 1
In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la sanzione dell'inutilizzabilità delle informazioni risultanti dalle intercettazioni, prevista dall'art. 270, comma 2 cod. proc. pen., per l'omesso deposito dei verbali e delle trascrizioni, si estende al mezzo da cui le stesse sono tratte. Ne consegue che, potendo i risultati dell'intercettazione essere veicolati, oltre che con la lettura della trascrizione o l'ascolto dei nastri, anche attraverso la testimonianza avente ad oggetto il tenore della conversazione captata, quest'ultima è affetta dalla sanzione dell'inutilizzabilità laddove sia rappresentativa di informazioni inutilizzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2002, n. 28861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28861 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 03/07/2002
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 946
Dott. FRANCESCO SAVERIO MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 12744/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da IR ZO, PA UL, IO RI, NA IN, SA LL, IR LL, TO AL, IO BE, SA CO, IR NO, NC EL, SA ST, IG ZU, FA CA PI, AN AN, IN US, NI RI, e AN Di TE contro la sentenza 6 aprile 2000 della Corte d'Appello di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. NT Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non aver commesso il fatto nei confronti di AN AN;
per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di IR LL, di IR NO e di SA CO, limitatamente, per quest'ultimo, alla determinazione della pena;
per l'inammissibilità dei ricorsi di IR ZO, IO RI, FA CA PI, NI RI, NA IN, SA ST, IN US e AN Di TE;
per il rigetto dei ricorsi di PA UL, SA LL, TO AL, IO BE, NC EL e IG ZU.
Uditi gli avvocati Andrea Martire, NT Morra, Dado US, Mauro Valentino e SA Lepre.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli è intervenuta su una serie di episodi criminosi legati al traffico di droga e alla detenzione di armi, episodi scoperti a seguito delle dichiarazioni di NT UO e di ZI EL.
2. La Corte ha confermato la responsabilità a vario titolo di IR ZO, PA UL, IO RI, NA IN, SA LL, IR LL, TO AL, IO BE, SA CO, IR NO, NC EL, SA ST, IG ZU, FA CA PI, AN AN, IN US, NI RI, e AN Di TE, i quali hanno proposto ricorso in Cassazione.
3. In particolare IR ZO, IO RI, FA CA PI e NI RI, che in appello hanno patteggiato la pena, lamentano il vizio di motivazione della sentenza che solo apparentemente ottempera l'obbligo previsto dall'art.111 della Costituzione. La decisione, in particolare, difetta dell'accertamento dell'applicabilità dell'art.129 c.p.p.. 4. PA UL, che è stato ritenuto colpevole di importazione e di tentativo di importazione di cocaina dalla Colombia (capo B), afferma in innanzitutto che la sentenza è puramente ripetitiva della decisione di primo grado. Lamenta poi che l'accertamento della sua responsabilità, già di per sè contraddittorio data l'assoluzione di altri pretesi concorrenti nel reato, deriva da chiamate in correità prive di riscontro oggettivo, tale non potendosi ritenere il colloquio telefonico intercettato del luglio 1988 e nemmeno la testimonianza dell'ispettore FO che ha illegittimamente deposto su intercettazioni dallo stesso effettuate. Del resto il chiamante EL non ha riconosciuto il ricorrente e non ha saputo dare una collocazione geografica al Venezuela, da dove pure il collaborante doveva essere transitato.
Inoltre, nonostante la reiterata richiesta, non si è provveduto ad acquisire il passaporto del EL per verificare le modalità del preteso viaggio, con violazione del diritto di difesa.
5. NA IN, SA LL e IR LL hanno congiuntamente presentato il ricorso.
La IN, che risponde del traffico di cinque chili di hashish (capo T), contesta che esista la ritenuta convergenza tra le chiamate di ZI EL, SA ST e IO EL. SA LL, colpevole del traffico di cinque chili di eroina (capo H2), deduce la contraddittorietà della pronunzia che, nonostante la richiesta del P.G., non ha tenuto conto dell'assoluzione da questo stesso reato dei pretesi concorrenti fratelli DO e NC CA. Ma la stessa pronunzia sarebbe anche intrinsecamente viziata richiamando la motivazione adottata per i germani DO, in cui nulla si dice del LL, e, quale riscontro, il contributo offerto da IO EL, che tuttavia ha appreso le notizie dal fratello ZI.
Nè sarebbe idoneo riferirsi ai bonifici bancari, data l'assoluzione del coimputato PO (destinatario degli stessi) e data l'assoluta mancanza di motivazione circa la valenza di questa documentazione. IR LL, in riferimento all'acquisto di un chilo di cocaina (capo AI) contesta l'idoneità del riscontro costituito dalle dichiarazioni di IO EL la cui natura di racconto de relato viene invece ritenuta ininfluente a fronte della considerazione che ZI doveva riferire al capo (IO) tutto ciò che accadeva, così introducendosi un anomalo criterio di valutazione delle chiamate circolari. Non sarebbero poi riscontri le testimonianze UO e NE perché in nessun modo legate all'imputazione. I tre ricorrenti lamentano il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
6. TO AL, responsabile dell'acquisto di mezzo chilo di cocaina da ZI EL (capo Y3), deduce quattro motivi di ricorso. In primo luogo sarebbe illogico il giudizio di attendibilità dei chiamanti in correità, specie con riguardo all'assoluzione dei pretesi acquirenti dall'AL della stessa partita di droga, all'imprecisione delle chiamate, all'inverosimiglianza dell'episodio ed all'estraneità del ricorrente all'associazione facente capo ai EL.
Illogica sarebbe ancora la motivazione nella parte in cui ha escluso la destinazione ad uso personale.
Illegittima la mancata applicazione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990 e assente la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
7. IO BE, (capo T3), con il primo atto di ricorso lamenta che la Corte d'Appello ha ignorato un motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale. Egli infatti aveva sostenuto (discussione e note d'udienza dell'8 novembre 1999) che il UO mente laddove ha riferito di essersi trovato presente in casa RI quando il ricorrente giunse a chiedere il pagamento residuo dell'eroina. Conclusione cui il ricorrente era pervenuto dimostrando che il UO era in carcere dall'11 settembre 1991 e per tutto il 1992 e cioè proprio nel periodo in cui doveva essersi svolto il fatto. Nella motivazione della sentenza d'appello si legge che non vi sono contraddizioni tra le dichiarazioni di ZI EL e quelle del UO e in tal modo appare che il giudice dell'impugnazione non ha preso in considerazione il motivo dedotto, che peraltro aveva un valore decisivo come è fatto palese dalle assoluzioni di LA, NO e IN, pronunziate per assenza di riscontro. In ogni caso non vi sarebbe alcuna motivazione (secondo ricorso) diretta dimostrare la convergenza delle dichiarazioni EL e UO, riguardando queste ultime tutt'altra vicenda.
8. SA CO è stato ritenuto responsabile di detenzione di armi comuni da sparo trasportate sulla sua vettura o su quella di servizio, essendo egli dipendente in qualità di autista della Regione NI (capo Z2).
Osserva nel ricorso che il fatto contestatogli sarebbe avvenuto nell'estate 1991 quando infuriava la guerra tra il clan dei EL e quello dei LL. Sottolinea che peraltro La Corte d'Appello non ha rilevato le contraddizioni esistenti nei racconti di ZI e IO EL, dato che il primo afferma che detto trasporto avveniva per conto del fratello IO, mentre quest'ultimo dichiara di conoscere lo CO solo perché è cognato del fratello ZI. Nè ragionevoli sarebbero le considerazioni della Corte in quanto IO (che si dice Potesse non conoscere il ruolo dello CO perché detenuto) in realtà nel periodo era libero e presente in quel rifugio da cui il ricorrente è stato accusato di prelevare le armi per poi riportarvele.
D'altronde non sarebbe nemmeno spiegato (o meglio sarebbe irrazionalmente spiegato, spostando i fatti in epoca non significativa) in che modo lo CO potesse avere la disponibilità dell'auto di servizio alla data dello scontro tra i clan (testimonianza RO).
Ma in realtà è la stessa necessità di questo trasporto delle armi ad essere dubbia e priva di appagante motivazione a fronte delle dichiarazioni del UO, il quale fu arrestato di notte in possesso delle armi (cioè quando queste dovevano essere in custodia dello CO) ed ha affermato che non v'era ragione per cui il clan si privasse di difesa durante la notte.
Egualmente privo di motivazione sarebbe il concorso con il US che ha dichiarato di non conoscere affatto lo CO.
In ordine alla determinazione della pena, irrogata per un reato continuato, non vi sarebbe l'indicazione della pena base con riflessi sulla legittimità dell'applicazione della pena accessoria interdittiva.
9. IR NO è stato ritenuto responsabile dell'acquisto di due chili di eroina (capo G2).
Deduce l'illogicità dell'accertamento e soprattutto l'assenza di un valido riscontro alla chiamata in correità di ZI RE, riscontro indicato nelle affermazioni del fratello IO che, all'epoca dei fatti, era peraltro detenuto. Si tratta così di affermazioni de relato la cui fonte è pur sempre ZI, affermazioni dunque prive di ogni autonomia.
10. NC EL colpevole della cessione di 35 chili di hashish (capo T) rileva in primo luogo le contraddizioni, irrisolte dalla sentenza impugnata, nelle dichiarazioni di ZI EL e di SA ST, quest'ultimo ritenuto dal P.M. "inaffidabile, poco attendibile, spesso reticente, a mezzo servizio". Aggiunge che la decisione non si avvede che lo ST, come del resto gli altri collaboratori, non erano presenti al momento del fatto, sicché mancherebbe anche la convergenza dei racconti nella ricostruzione della vicenda.
Sostiene poi che, essendo il ricorrente, a tutto ammettere, intervenuto dopo l'acquisto della droga, la sua condotta si sarebbe dovuta inquadrare nell'art.379 c.p. 11. SA ST, responsabile di reato associativo e di singoli episodi di spaccio (capi W, M, T, Z), si duole che la sentenza non abbia ritenuto coperto il primo reato da precedente giudicato, non abbia applicato con pienezza l'attenuante di cui all'art.8 l. n.203/1991 e non abbia concesso con carattere di prevalenza le attenuanti generiche.
12. IG ZU è stato ritenuto responsabile di importazione di droga dalla Colombia (capo B).
Si duole che la Corte, a riscontro delle dichiarazioni di ZI RE, abbia posto la testimonianza del teste FO relativa al contenuto di intercettazioni dallo stesso effettuate nell'abito di altro procedimento. In questo modo, mediante aggiramento delle norme processuali, si sarebbe impiegate prove inutilizzabili. Del resto la testimonianza era anche intrinsecamente inutile non essendo emersa da questa alcun elemento relativo ad un traffico internazionale di stupefacenti.
Quanto poi al riscontro costituito dalle affermazioni di IO EL, aggiunge che esse provengono dal racconto di ZI e sono state rese dopo che IO aveva appreso in dibattimento le dichiarazioni di ZI.
Consapevole di tanto il P.G. aveva chiesto l'assoluzione del ricorrente, ma la Corte d'Appello, in maniera del tutto immotivata, ha respinto le censure appena illustrate.
13. AN AN, colpevole della cessione di 100 grammi di eroina (n.4 del capo S3), lungamente sviluppa nel ricorso la doglianza derivante dal fatto che la Corte ha ritenuto riscontrate le affermazioni accusatorie di ZI EL sol perché la cognata di costui a sua volta afferma di aver ricevuto dal EL un pacchetto di droga senza peraltro che il cognato le avesse detto o che lei conoscesse chi fosse l'originario fornitore. E tanto quando il EL in altra sede ha dichiarato di aver avuto un solo diverso rapporto di commercio col AN, rapporto la cui esistenza è stata esclusa dal Tribunale. La Corte d'Appello ha osservato che di altri possibili spacci, tra cui quello in esame, il EL potrebbe aver sentito parlare, ma non si è allora avveduta che la dichiarazione era de relato e, data la genericità del preteso referente, inutilizzabile.
14. IN US ritenuto responsabile di quattro episodi di trasporto di droga (capi J, O1, Q1, F3), lamenta la mancata applicazione del quinto comma dell'art.73 L.S. e in rito il difetto di motivazione in ordine al diniego di rinvio dell'udienza per malattia del ricorrente. Si duole anche della mancata applicazione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.8 l. n.203 del 1991. 15. AN Di TE (capo W3) lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.8 l. n.203 del 1991, di quella prevista dal comma 7 dell'art.73 L.S. e delle generiche. La pena è stata poi determinata in maniera sproporzionata, con violazione anche dei principi costituzionali ad essa relativi e dell'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. Considerato in diritto
1. Vanno in primo luogo dichiarati inammissibili i ricorsi di coloro che in appello si sono avvalsi dell'art.599 comma 4 c.p.p.: IR ZO, IO RI, FA CA PI e NI RI. Intanto è manifestamente infondata la comune doglianza di difetto di motivazione della sentenza, motivazione che è invece palesemente adeguata, se si considera la rinunzia da parte degli appellanti a censure diverse da quelle che investivano la misura della pena. Nè tale conclusione muta esaminando l'ulteriore profilo della mancata applicazione dell'art.129 c.p.p.. Una simile doglianza, priva di base reale a fronte dell'accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di primo grado cui la pronunzia in esame implicitamente si riporta, è per di più generica in quanto la si sarebbe dovuta supportare (ma non lo si è fatto) con l'illustrazione di elementi rilevanti trascurati dalla Corte d'Appello.
2. Ancora inammissibile per genericità è il ricorso di NA IN. In questo ci si limita ad assumere che non esiste la ritenuta convergenza tra le chiamate che riguardano la ricorrente, ma non si spiega ove e perché, queste chiamate sarebbero discordanti tra loro. Di puro stile è poi la doglianza sulle attenuanti generiche, dato che il richiamo operato dalla sentenza definisce anche la capacità a delinquere della ricorrente.
3. Inammissibile è il ricorso di TO AL, il quale, nel tacciare di irragionevolezza il giudizio di attendibilità dei chiamanti, ripropone gli stessi argomenti già disattesi in appello, senza confutare specificamente la motivazione fornita in quella sede (scarsa rilevanza delle discordanze segnalate, specie a fronte dei puntuali riscontri). Omissione che ancora si rileva per il motivo riguardante la pretesa destinazione della sostanza stupefacente al consumo personale.
Manifestamente infondata è poi la doglianza riguardante il quinto comma dell'art.73 L.S., in quanto la quantità della droga è, per giurisprudenza costante, preclusiva del riconoscimento della lieve entità, ove, come nella specie accade (mezzo kg di cocaina), raggiunga elevati livelli. Incomprensibile, infine, è il motivo relativo all'art.62 bis c.p., attenuante che si dice essere stata invocata per "le particolari modalità dell'ipotesi di detenzione", le quali, considerando trattarsi di un traffico svolto da un soggetto agli arresti domiciliari, denotano semmai una particolare intensità del dolo.
4. Inammissibile per genericità è il ricorso di TO ST:
costui si limita a negare apoditticamente quanto articolatamente afferma la sentenza che impugna (diversità del sodalizio criminoso, limitata efficacia della collaborazione).
5. Inammissibile per manifesta infondatezza è il ricorso di IN US, dato che non sussiste il vizio processuale denunziato. che le attenuanti generiche gli sono state concesse e che l'attenuante di cui all'art.8 l. n.203/1991 è inapplicabile a reati di trasporto di droga.
6. Per ultimo è inammissibile il ricorso di AN Di TE che, da un, lato, in ordine alle attenuanti contrappone una propria valutazione a quella già operata, senza curarsi di confutare la motivazione e, dall'altro, pur formalmente richiamandosi a principi generalissimi dell'ordinamento, in realtà sviluppa una censura in ordine al trattamento sanzionatorio che investe gli ambiti discrezionalità del giudice, non sindacabili in questa sede. Per quanto poi attiene all'art. 8 esso è inapplicabile, secondo quello che si è detto al numero precedente.
7. Venendo così ai ricorsi da affrontare nel merito, due questioni appaiono comuni a molti di essi.
Si tratta, da un lato, della validità della testimonianza dell'ispettore FO in ordine alle intercettazioni telefoniche da lui ascoltate e, dall'altro, della validità come riscontro delle dichiarazioni di IO EL.
8. Quanto al primo punto si deve considerare che le intercettazioni di cui si parla sono state disposte ed effettuate in un procedimento formalmente e sostanzialmente diverso da quello in esame. Non v'è perciò analogia con il caso deciso da questa sezione con sentenza 12 ottobre 1998, AL DE ed altri, in cui si discuteva di intercettazioni relative ad un procedimento sostanzialmente unitario. È quindi applicabile alla specie il comma 1 dell'art.270 c.p.p., il quale commina l'inutilizzabilità dei "risultati delle intercettazioni", acquisiti senza l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Ora risultato delle intercettazione è l'informazione che si trae dall'intercettazione medesima e tale informazione può essere indifferentemente veicolata o attraverso la lettura della trascrizione del colloquio, o attraverso l'ascolto dei nastri in cui è registrato o, come in questo caso è accaduto, attraverso la testimonianza sul tenore della conversazione captata. L'inutilizzabilità dell'informazione riguarda dunque, per traslato, anche il mezzo da cui è tratta, sicché, sebbene in nessuna norma si parli espressamente di inutilizzabilità di una testimonianza, quando questa è rappresentativa del contenuto di un'intercettazione telefonica e non si è ottemperato a quanto dispone l'art.270 c.p.p, la stessa, in quanto mezzo per acquisire le informazioni inutilizzabili, è affetta dalla sanzione processuale in parola al pari delle trascrizioni o dei nastri magnetici.
Beninteso simile sanzione colpisce la narrazione del contenuto del colloquio e non quella relativa ai dati esterni ad esso, giusta la distinzione, rilevante anche a livello costituzionale, tra libertà di comunicare e fatto storico della comunicazione medesima. Ed allora, poiché nella specie non è stato osservato il comma 2 dell'art.270 c.p.p., la testimonianza FO non è utilizzabile nella parte in cui riferisce il tenore delle conversazioni che ascoltò mediante intercettazione telefonica. La stessa è invece utilizzabile quando il FO narra il fatto (o è acquisita limitatamente al fatto) che in un determinato giorno ad una determinata ora, nello svolgimento del suo servizio, l'ispettore udì una conversazione telefonica e ne riferisce gli interlocutori.
9. Per quanto concerne la dichiarazioni di IO EL ci si deve richiamare alla costante giurisprudenza di questa Corte per cui una chiamata in correità può essere riscontrata da un'altra chiamata, sempreché, naturalmente, sia convergente sul fatto materiale oggetto della narrazione, sia indipendente e sia specifica (cfr., tra le tante, 2^, 9.6.99, p.m. in proc. Cataldo;
6^, 18-22.6. 01, Acampora ed altri).
Ora nella specie è dato rilevare che le dichiarazioni in esame riguardano a volte il vissuto dal dichiarante, ma, più spesso, quanto egli ha appreso da ZI EL e cioè proprio dall'autore originario della chiamata in correità.
In quest'ultimo caso in tanto il requisito dell'indipendenza può sussistere e non è dato parlare di circolarità del riscontro, in quanto si tratti di confidenze fatte in prossimità degli episodi e cioè in un'epoca in cui era impensabile una strumentalizzazione processuale delle confidenze in parola (6^, 6.2.02, Affinito ed altri). È questo, all'evidenza, un giudizio di fatto che deve essere sorretto da adeguata motivazione. Simile motivazione, tuttavia, nella specie manca perché non si è risposto alla deduzione avanzata in sede di merito per cui IO EL si è deciso a rendere le sue dichiarazioni solo dopo aver conosciuto nel dibattimento le accuse del fratello.
In tale situazione dunque le dichiarazioni di IO EL, quando riferiscono il narrato da ZI, non possono essere considerate un valido riscontro a quanto quest'ultimo afferma.
10. Venendo così ai singoli ricorsi, infondato è quello di PA AS.
La dichiarazione della sua responsabilità nell'episodio di importazione di cocaina dalla Colombia (capo B) si fonda sul racconto di ZI EL. E questo racconto appare sufficientemente riscontrato dal rinvenimento a casa del chiamante di un biglietto dell'albergo di Maracai e cioè proprio della località in cui, secondo il suo racconto, il UL l'avrebbe condotto. A ciò va aggiunto che l'ispettore FO, dopo aver ricordato come la RO abbia confermato il viaggio in Colombia del dichiarante, ha riferito (dato esterno utilizzabile) di aver intercettato, in epoca prossima ai fatti, una conversazione tra il UL e SA D'AR, altro partecipe dell'operazione, il quale poi sarebbe morto. nelle carceri colombiane ove fu ristretto per traffico di stupefacenti;
che il UL è stato ampiamente smentito quando ha negato di conoscere il chiamante (presenza della cicatrice descritta da ZI, esatta indicazione dell'attività della moglie del UL); che IO EL, riferendo un vissuto, ha fornito una descrizione compatibile del ricorrente;
che quest'ultimo è stato arrestato in Svizzera perché sorpreso ad importare cocaina.
Simile presenza di riscontri, mentre ha reso superflua l'acquisizione del passaporto del EL (che del resto è documento in cui, secondo comune esperienza, non sempre vengono apposti i visti di ingresso), non si è registrata per altri chiamati, che pure sono stati indicati come concorrenti nell'importazione. Di qui l'assenza della pretesa contraddittorietà nel proscioglimento di questi ultimi.
Le ulteriori deduzioni del UL, tese a contrapporre a questi dati, ragionevolmente ritenuti risolutivi nelle competenti sedi, altri dati, già stimati subvalenti, invitano in realtà questa Corte ad operare un nuovo giudizio di fatto.
11. Il ricorso di SA LL è fondato.
Il narrato di ZI EL non appare sorretto da validi riscontri, in quanto IO EL (le cui dichiarazioni sono le uniche che la sentenza impugnata non ritenga generiche) riferisce ciò che in carcere gli avrebbe raccontato il fratello, ma il suo racconto non è stato sottoposto a quell'idoneo vaglio di genuinità di cui prima s'è detto. L'ulteriore richiamo ai bonifici bancari che risultano spediti al fornitore PO è in realtà ambiguo, posto che nella pronunzia, oltre a darsi per implicito il collegamento tra la rimessa bancaria e l'operazione di cui al capo H2 riguardante il ricorrente, non si risponde alla deduzione secondo cui il PO è stato assolto dall'imputazione relativa a questo episodio. 12. Identiche ragioni portano all'accoglimento del ricorso di IR NO ritenuto responsabile del collegato episodio di cui al capo G2.
La sentenza nei suoi confronti, oltre a richiamare elementi che essa stessa definisce generici, si vale delle medesime fonti di prova impiegata per SA LL e ripete quindi le insufficienze già viste. Va aggiunto che, in questo caso, era agevole, ma non risulta, la ricerca di una conferma al narrato di IO EL attraverso l'accertamento della posizione di quel NC OS, che - IO assume - gli avrebbe parlato nel carcere.
13. Infondato è il ricorso di IR LI.
Il racconto di ZI EL è nella specie riscontrato da un racconto "vissuto" di IO EL. E, nonostante l'ambigua formulazione letterale della sentenza impugnata, la decisione di primo grado (cfr.p.198), cui quella in esame si richiama, mostra come esista una perfetta convergenza tra le narrazioni.
Priva di consistenza è poi la doglianza sulle generiche, dato che la posizione di capoclan ben è sintomatica della capacità a delinquere del soggetto.
14. Fondato è il ricorso di IO BE.
Questa Corte non può prendere in considerazione la deduzione riguardante la pretesa menzogna del UO, in quanto, come nello stesso ricorso si finisce per ammettere, non validamente avanzata in appello.
Deve però rilevare che la sentenza impugnata, benché sollecitata da apposito motivo, nulla di specifico dice in ordine alla convergenza tra le dichiarazioni del UO ed il racconto di ZI EL sull'episodio di cui al capo T3. Occorreva al riguardo considerare se l'interpretazione offerta dal Tribunale delle parole del collaborante UO fosse u meno congrua rispetto al tenore testuale della dichiarazione resa, specie con riguardo alla circostanza, anch'essa tempestivamente rappresentata, che il commercio del BE non si esauriva in un solo episodio.
In sede di rinvio, comunque, il giudice, cui è rimesso un pieno nuovo giudizio di accertamento, dovrà anche vagliare la veridicità della dichiarazione UO.
15. Fondato è il ricorso di SA CO.
In sede di merito, ai fini dell'attendibilità del racconto di ZI EL, non si è avvertita la singolarità dell'episodio narrato, per cui il ricorrente, nel pieno dello scontro tra i clan LL e EL, sarebbe stato addetto a prelevare di sera le armi in possesso del clan EL per poi riportarle la mattina successiva. Azione difficilmente spiegabile sia perché sottende una tregua notturna tra i clan rivali, invece inesistente, sia perché motivata dalla paura di essere sorpresi armati dalle forze dell'ordine, quasi che un simile timore si ingenerasse solo in ore serotine. Comunque il racconto di ZI, a parte quello ambiguo costituito da un'annotazione di suo pugno ("CO 500.000"), non solo non trova riscontri, ma trova riscontri negativi.
Dalla lettura delle decisioni si apprende che innanzitutto all'epoca dei fatti, secondo la testimonianza RO, il ricorrente non disponeva di quella macchina di servizio della Regione NI, la quale, nella narrazione, serviva da sicuro nascondiglio alle armi. Il UO venne arrestato alle due di notte armato ed ha affermato che pregiudicati come i componenti del clan non temevano certo che la polizia potesse scoprire le armi. IO EL, che nel periodo del conflitto non era detenuto ma rifugiato nel covo, non ricorda le mansioni dello CO e soprattutto un simile traffico che pure doveva essere abbastanza vistoso. Il US infine, altro autista del clan, afferma di non conoscere lo CO.
In questa situazione, poiché si sono già esplorate tutte le fonti di prova, è inutile disporre un rinvio e la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
16. Il ricorso di NC EL è privo di fondamento. Nonostante l'apodittica doglianza di contraddittorietà dei racconti, il narrato di ZI EL è in questo caso riscontrato dal preciso ricordo di SA ST che mandò il NI a ritirare l'hashish insieme all'imputato. Di fatto è poi il giudizio sulla credibilità dello ST e la relativa questione non può introdursi in questa Sede.
La condotta del ricorrente non va riqualificata ai sensi dell'art.379 c.p. perché la sua partecipazione non si limita ad un post factum ma concorre in tutta l'operazione di approvvigionamento. 17. Fondato è il ricorso di IG ZU.
A riscontro delle dichiarazioni di ZI EL la sentenza impugnata pone la testimonianza FO sul contenuto delle intercettazioni telefoniche e cioè una fonte inutilizzabile per quanto s'è detto. Ulteriore conferma viene tratta dalle dichiarazioni di IO EL che però riferisce quanto ZI gli avrebbe raccontato durante la detenzione e la sentenza, come si è osservato, non si cura di operare un giudizio di attendibilità specifica di queste dichiarazioni.
18. Fondato infine è il ricorso di AN AN. Le dichiarazioni della Di TE non costituiscono valido riscontro a quelle di ZI EL in quanto la Di TE afferma che il EL non gli ha confidato chi l'avesse rifornito della droga. Ma, nella specie, è la stessa verosimiglianza della chiamata ad essere dubbia, in quanto lo stesso EL ha affermato, in altra sede, di aver avuto un solo un rapporto con il AN e per un quantitativo più elevato di eroina e di aver solo sentito di altri traffici attribuibili al ricorrente. La sentenza impugnata cerca di superare la difficoltà ipotizzando o che il quantitativo oggi in esame (100 grammi) rientrasse in quello già narrato (500 grammi) o che il EL abbia riferito uno di quegli episodi di cui appunto aveva sentito dire. Non si avvede però che, essendo già stato giudicato il AN per i 500 grammi, in questo caso si sarebbe dovuto applicare l'art.649 c.p.p. e che la seconda spiegazione è manifestamente illogica, trattandosi di episodio che avrebbe come protagonisti il AN ed il EL. Essendo state esplorate tutte le fonti relative alla vicenda e sussistendo il fatto storico della cessione dei 100 grammi di eroina tra il EL e la cognata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente per non aver commesso il fatto.
19. Nel dispositivo si provvede in ordine alle spese del procedimento ed alle somme che, per i ricorsi inammissibili, si stima equo siano versate alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CO SA perché il fatto non sussiste e nei confronti di AN AN per non aver commesso il fatto;
annulla la stessa sentenza nei confronti di LL SA, BE IO, NO IR, ZU IG e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli;
dichiara inammissibili i ricorsi di ZO IR, RI IO, PI FA CA, RI NI, IN NA, AL TO, ST SA, US IN e Di TE AN;
rigetta i ricorsi di UL PA, LL IR e EL NC;
condanna ZO IR, RI IO, PI FA CA, RI NI, IN NA, AL TO, SA, US IN, Di TE AN, UL PA, LL, IR e EL NC al pagamento in solido delle spese processuali;
condanna ZO IR, RI IO, PI FA CA e RI NI a versare ciascuno la somma di euro mille alla cassa delle ammende;
condanna IN NA, AL TO, ST SA, US IN e Di TE AN a versare ciascuno la somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002