Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2002, n. 28861
CASS
Sentenza 3 luglio 2002

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In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la sanzione dell'inutilizzabilità delle informazioni risultanti dalle intercettazioni, prevista dall'art. 270, comma 2 cod. proc. pen., per l'omesso deposito dei verbali e delle trascrizioni, si estende al mezzo da cui le stesse sono tratte. Ne consegue che, potendo i risultati dell'intercettazione essere veicolati, oltre che con la lettura della trascrizione o l'ascolto dei nastri, anche attraverso la testimonianza avente ad oggetto il tenore della conversazione captata, quest'ultima è affetta dalla sanzione dell'inutilizzabilità laddove sia rappresentativa di informazioni inutilizzabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2002, n. 28861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28861
    Data del deposito : 3 luglio 2002

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