CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 19159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19159 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del GIP del Tribunale di Imperia in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di TE IC nato il [...] a [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena CURAMI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19159 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la prescrizione del credito relativo alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo n. 2/2007 del 11/01/2007, irrevocabile il 03/03/2007. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, senza o con rinvio degli atti al GIP del Tribunale di Imperia per nuova decisione. 2.1. Deduce il P.M. ricorrente, quale primo motivo di ricorso, la carenza di legittimazione del Giudice dell'Esecuzione a provvedere, stante il disposto normativo di cui all'art. 666 cod. proc. pen. che individua quali unici legittimati a proporre incidente di esecuzione il P.M. o l'interessato; nel caso in esame, invero, l'atto di impulso dell'incidente risulta essere una nota proveniente da ente amministrativo (Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia della Riscossione) indirizzata all'Ufficio Campione Penale del Tribunale di Sanremo, che a sua volta ha trasmesso la nota al Giudice dell'Esecuzione, comunicando che il debitore aveva formulato una istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 comma 358 L. 228/2012, deducendo, in sede amministrativa, la prescrizione del credito. 2.2. Secondariamente il P.M. ricorrente deduce difetto di giurisdizione in capo al Giudice dell'Esecuzione: la procedura introdotta dall'istanza dell'interessato ex art. 1 comma 358 L. 228/2012, disciplinata dal comma successivo, prevede infatti una mera interlocuzione tra Uffici amministrativi. 2.3. Da ultimo deduce il P.M. ricorrente la manifesta illogicità e contraddittorietà rispetto agli atti del procedimento del provvedimento impugnato: il G.E. ha errato nel ritenere che il credito di cui alla cartella esattoriale oggetto della richiesta formulata dalla Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia della Riscossione riguardasse le spese di giustizia, dal momento che esso, in realtà, atteneva alla pena pecuniaria della multa inflitta con la sentenza, per la cui estinzione doveva tenersi conto di quanto disposto dall'art. 172 ult. comma cod. pen.: essendo infatti stata ritenuta sussistente in capo allo ST la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., la pena della multa inflittagli è imprescrittibile. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso avanzato dal P.M. ricorrente. 2 4. Il difensore di ST IC ha depositato memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del PM di Imperia per avere introdotto con il ricorso per cassazione questioni non dedotte innanzi al G.E; nonché il rigetto del medesimo ricorso sotto il duplice profilo, da un lato, della legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a proporre incidente di esecuzione in quanto da ritenersi soggetto interessato (nell'accezione data dalla Suprema Corte); dall'altro, dell'impulso all'intero procedimento da ritenersi riconducibile all'istanza proposta dallo ST di sgravio della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito sottostante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso è fondato. Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23525 del 18/05/2021 Cc. (dep. 16/06/2021) Rv. 281396 - 01) L'art. 666 comma 1 cod. proc. pen. dispone che il Giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore. L'interessato è dunque un soggetto che può instaurate il procedimento di esecuzione. Secondo una risalente, ma condivisibile pronuncia, il termine volutamente generico ed indeterminato si riferisce a qualsiasi soggetto, che abbia partecipato o meno al giudizio di cognizione e sia titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali potrebbe derivare un vantaggio o un pregiudizio in seguito al consolidamento o alla rimozione di un determinato deliberato (Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Lega Ambiente in proc. Lodigiani ed altro, Rv. 205382 - 01, richiamata recentemente da Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 21/11/2019 Cc. (dep. 20/01/2020) Rv. 277725 - 01). Nel caso in esame, l'incidente di esecuzione risulta attivato dal Giudice dell'Esecuzione su domanda proveniente dal medesimo Tribunale di Imperia. Trattasi di rilievo avente carattere preliminare e assorbente, deducibile anche in via officiosa dalla Corte: priva di rilevanza appare pertanto la censura mossa dal ricorrente nella memoria difensiva laddove lamenta l'introduzione da parte del Pubblico Ministero ricorrente di questioni non dedotte innanzi al G.E.; neppure coglie nel segno l'affermazione della difesa di ST per cui l'impulso dato all'intero procedimento sarebbe riconducibile all'istanza proposta dallo ST di sgravio della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito sottostante: detta istanza era infatti rivolta dal condannato ad ente amministrativo, la Direzione Regionale della 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 16/02/2023 Liguria dell'Agenzia della Riscossione, e non può all'evidenza essere qualificata come domanda rivolta al Giudice dell'Esecuzione. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Imperia ha dichiarato la prescrizione del credito relativo alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo n. 2/2007 del 11/01/2007, irrevocabile il 03/03/2007, sia stata emessa dal Giudice dell'Esecuzione in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento, poiché proveniente dal medesimo Tribunale di Imperia. Il provvedimento emesso deve essere pertanto annullato. Tale esito assorbe ogni altra censura avanzata dal Pubblico Ministero ricorrente.
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 19159 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la prescrizione del credito relativo alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo n. 2/2007 del 11/01/2007, irrevocabile il 03/03/2007. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, senza o con rinvio degli atti al GIP del Tribunale di Imperia per nuova decisione. 2.1. Deduce il P.M. ricorrente, quale primo motivo di ricorso, la carenza di legittimazione del Giudice dell'Esecuzione a provvedere, stante il disposto normativo di cui all'art. 666 cod. proc. pen. che individua quali unici legittimati a proporre incidente di esecuzione il P.M. o l'interessato; nel caso in esame, invero, l'atto di impulso dell'incidente risulta essere una nota proveniente da ente amministrativo (Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia della Riscossione) indirizzata all'Ufficio Campione Penale del Tribunale di Sanremo, che a sua volta ha trasmesso la nota al Giudice dell'Esecuzione, comunicando che il debitore aveva formulato una istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 comma 358 L. 228/2012, deducendo, in sede amministrativa, la prescrizione del credito. 2.2. Secondariamente il P.M. ricorrente deduce difetto di giurisdizione in capo al Giudice dell'Esecuzione: la procedura introdotta dall'istanza dell'interessato ex art. 1 comma 358 L. 228/2012, disciplinata dal comma successivo, prevede infatti una mera interlocuzione tra Uffici amministrativi. 2.3. Da ultimo deduce il P.M. ricorrente la manifesta illogicità e contraddittorietà rispetto agli atti del procedimento del provvedimento impugnato: il G.E. ha errato nel ritenere che il credito di cui alla cartella esattoriale oggetto della richiesta formulata dalla Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia della Riscossione riguardasse le spese di giustizia, dal momento che esso, in realtà, atteneva alla pena pecuniaria della multa inflitta con la sentenza, per la cui estinzione doveva tenersi conto di quanto disposto dall'art. 172 ult. comma cod. pen.: essendo infatti stata ritenuta sussistente in capo allo ST la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., la pena della multa inflittagli è imprescrittibile. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso avanzato dal P.M. ricorrente. 2 4. Il difensore di ST IC ha depositato memoria difensiva con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del PM di Imperia per avere introdotto con il ricorso per cassazione questioni non dedotte innanzi al G.E; nonché il rigetto del medesimo ricorso sotto il duplice profilo, da un lato, della legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a proporre incidente di esecuzione in quanto da ritenersi soggetto interessato (nell'accezione data dalla Suprema Corte); dall'altro, dell'impulso all'intero procedimento da ritenersi riconducibile all'istanza proposta dallo ST di sgravio della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito sottostante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso è fondato. Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23525 del 18/05/2021 Cc. (dep. 16/06/2021) Rv. 281396 - 01) L'art. 666 comma 1 cod. proc. pen. dispone che il Giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore. L'interessato è dunque un soggetto che può instaurate il procedimento di esecuzione. Secondo una risalente, ma condivisibile pronuncia, il termine volutamente generico ed indeterminato si riferisce a qualsiasi soggetto, che abbia partecipato o meno al giudizio di cognizione e sia titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali potrebbe derivare un vantaggio o un pregiudizio in seguito al consolidamento o alla rimozione di un determinato deliberato (Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Lega Ambiente in proc. Lodigiani ed altro, Rv. 205382 - 01, richiamata recentemente da Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 21/11/2019 Cc. (dep. 20/01/2020) Rv. 277725 - 01). Nel caso in esame, l'incidente di esecuzione risulta attivato dal Giudice dell'Esecuzione su domanda proveniente dal medesimo Tribunale di Imperia. Trattasi di rilievo avente carattere preliminare e assorbente, deducibile anche in via officiosa dalla Corte: priva di rilevanza appare pertanto la censura mossa dal ricorrente nella memoria difensiva laddove lamenta l'introduzione da parte del Pubblico Ministero ricorrente di questioni non dedotte innanzi al G.E.; neppure coglie nel segno l'affermazione della difesa di ST per cui l'impulso dato all'intero procedimento sarebbe riconducibile all'istanza proposta dallo ST di sgravio della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito sottostante: detta istanza era infatti rivolta dal condannato ad ente amministrativo, la Direzione Regionale della 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 16/02/2023 Liguria dell'Agenzia della Riscossione, e non può all'evidenza essere qualificata come domanda rivolta al Giudice dell'Esecuzione. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Imperia ha dichiarato la prescrizione del credito relativo alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo n. 2/2007 del 11/01/2007, irrevocabile il 03/03/2007, sia stata emessa dal Giudice dell'Esecuzione in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento, poiché proveniente dal medesimo Tribunale di Imperia. Il provvedimento emesso deve essere pertanto annullato. Tale esito assorbe ogni altra censura avanzata dal Pubblico Ministero ricorrente.