Sentenza 10 giugno 2011
Massime • 1
La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare.
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- 1. Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavorohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 29 novembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2011, n. 33294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33294 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/06/2011
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1009
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 164/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA OS N. IL 06/04/1958;
avverso la sentenza n. 3/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Inlanotti Michelangelo, in sostituzione dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). RITENUTO IN FATTO
MA IO ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 22.09.2010, della Corte d'Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 30.06.2008 in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, (capo B), art. 674 c.p., (capo C), art. 437 c.p., (capo D), art. 451 c.p., (capo E), art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 (capo F) e D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 3, comma 2, lett.
b), (capo G), lo ha assolto dai reati di cui ai capi D) ed F) perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B),C) e G) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo E). Con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 451 c.p.. Si premette che, con riferimento al citato capo E) dell'imputazione, nella parte in cui si contesta all'imputato il reato di cui all'art.451 c.p., perché nella qualità di titolare della ditta "Servizi
ecologici di Marchese Giosuè, ometteva di collocare idonei dispositivi antincendio", con i motivi di appello si era evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso in modo inconfutabile che presso gli uffici dell'autolavaggio, nonché presso i limitrofi locali ristorante, erano presenti un numero adeguato dei previsti dispositivi antincendio. Tali dispositivi mancavano solo nel piazzale all'aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi e dove certamente non venivano trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio. Il denunciato vizio di motivazione si concretizza nel fatto che la Corte d'Appello ha ritenuto la violazione della norma contestata solo basandosi sulla omessa adozione dei presidi antincendi non rilevando, però, che, nel caso di specie, la norma non può trovare applicazione proprio per la mancanza del rischio incendi. Si argomenta che, stante la natura di reato di pericolo della fattispecie penale in questione, sul piano oggettivo è pur sempre necessario che sussista la situazione di pericolo che la norma è destinata a prevenire, sia che si argomenti in termini di pericolo astratto o di pericolo concreto;
è pur sempre necessario che la situazione oggettivamente esistente possa configurare detto pericolo e ciò anche e soprattutto per individuare il profilo soggettivo atto a distinguere, per esempio, la sussistenza del delitto previsto dall'art. 437 c.p., rispetto a quello punito dall'art. 451 c.p., puniti l'uno a titolo di dolo e l'altro a titolo di colpa. Dunque, si conclude, considerando che l'omessa predisposizione di dispositivi antincendio ha riguardato non l'intero complesso aziendale ma soltanto una zona specifica dello stesso e più precisamente il piazzale destinato all'attività di autolavaggio e dotato, quindi, di attrezzature quali pompe capaci di sprigionare con potenza abbondanti getti d'acqua e più in generale tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso contestato non si può configurare alcuna rappresentazione di un pericolo determinato, ovvero generico, di incendio.
RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato. Questa Corte ha affermato che, in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio,
disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare (Cass. 6^ 12 dicembre 1995, Vendrame, CP 1997, 1008). Orbene, la deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l'esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l'adozione, per la pericolosità in sè dell'attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. È, infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l'incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l'elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto è scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l'attività di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilità che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l'acqua, mantengono la loro capacità incendiaria. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda ove viene svolta un'attività che richiede l'adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 10 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011