Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3508 0 21 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE NE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Cessazione affitto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 4757/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Cron.8365 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 15/11/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: UC LE, elettivamente domiciliato in ROMA VILLA GRAZIOLI 2, presso lo studio dell'avvocato GIANBENSO BORGOGNONI VIMERCATI, difeso dagli avvocati GIULIO GOMEZ D'AYALA, ANTONIO GOMEZ D'AYALA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F P TOSTI 19, presso lo studio VOLPE, difeso dall'avvocato PASQUALE SCOGNAMIGLIO, giusta delega in 2001 atti;
1949 controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI TORRE DEL GRECO;
intimato avverso la sentenza n. 62/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 25/11/98 e depositata il 14/01/99 (R.G. 2423/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 15.1.1991 IN ER, proprietario di un fondo rustico con annesso fabbricato colonico in agro di Torre del Greco, già condotto in affitto da Cu- Hi ciniello GI, c era succeduto, alla sua morte, il figlio MI, adiva la Sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli chiedendo dichiararsi, in con- traddittorio di CU MI, la cessazione del rapporto di affitto alla data del 10.11.1992, con la condanna del conduttore al rilascio del bene e al paga- mento dei canoni non corrisposti, oltre oneri accessori e risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, CU MI impu- 2 gnava la domanda, assumendo in particolare di avere provveduto, con autorizzazione amministrativa, fruendo dei contributi assegnati dal Comune di Torre del Greco, e sostituendosi al proprietario, alla ricostruzione rimasta gravemente dissestata dal della casa colonica, sisma, dopo lavori di intervento effettuati dallo stes- so proprietario con sovvenzione del Comune. Deduceva, quindi, di avere diritto alla proroga legale del rap- porto per la durata di 16 anni a far tempo dal 30.11.1991, data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del d.l. 20.11.1987 conv. nella 1. 21.1.1988 n. 12. Concludeva per il rigetto della doman- da del IN e in via riconvenzionale per la declarato- ria di proroga del contratto nei detti termini. сег Il Comune di Torre del Greco, che era stato pure citato, non si costituiva. Trasferita poi la causa al neocostituito Tribunale di Torre Annunziata e svoltasi l'istruttoria del caso, tale Tribunale, dopo sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. in relazione ad "accertamento di eventuali responsabilità penali connesse al rilascio della con- cessione edilizia e alla erogazione del contributo", con sentenza del 2.6.1998 dichiarava cessato, per scadenza, il rapporto al 10.11.1992, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile entro 1'11.11.1998, rigettando 3 al contempo la domanda riconvenzionale. Proposto appello dal CU, cui resisteva il IN, che proponeva altresì appello incidentale in or- dine alle spese, che erano state compensate, la Corte d'appello di Napoli -Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 14.1.1999 rigettava entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza lo stesso CU MI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre moti- vi, illustrati da memoria. Resiste IN ER con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo erronea interpreta- zione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. n. 474/1987 conv. in L. n. 12/1988, in violazione delle regole er- meneutiche di cui all'art. 12 disp. Sulla legge in ge- Her nerale, il ricorrente si duole della mancata applica- zione del beneficio della proroga sedicennale del con- tratto di affitto a seguito della sostituzione del con- duttore al proprietario nella ricostruzione dell'unità immobiliare annessa al fondo, con i benefici contributin pubblici. Con il secondo motivo si deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione ed inoltre una "rappresentazione dei dati di fatto strumentalmente difforme dalle acquisizioni processuali e contrastante con le emergenze probatorie", nonché si contestano le risultanze della ctu. I due motivi, che per connessione logica possono essere esaminati in un unico contesto, non sono suscet- tibili di accoglimento. La decisione dei giudici di merito invero si pre- logicamente motivata, quanto all'apprezzamento senta delle risultanze acquisite, nonché informata a perti- nenti criteri ermeneutici, giacchè la Corte territoria- le ha posto in rilievo: a) che il proprietario IN ha effettuato i lavori di pronto intervento, rimuovendo der qualsiasi pericolo a persone e cose (come risultante dall'attestato del tecnico all'uopo incaricato); b) che il conduttore CU, tuttavia, è riuscito ad otte- del nere la licenza di abbattimento e ricostruzione fabbricato;
c) che il fabbricato così ricostruito completamente diverso, nella consistenza e nella cuba- tura, rispetto a quello precedente. E' dunque palese, in base a tale impianto argomen- tativo, che la ricostruzione del fabbricato da parte del conduttore, previa demolizione, ha costituito nuova costruzione, esulando in tal modo l'intervento del Cu- ciniello, sia sotto il profilo delle cause che del ri- sultato raggiunto, dai presupposti per la proroga (di 5 sedici anni) del contratto di affitto, chiaramente le- gati alla necessità della ricostruzione tesa a conse- la cuiguire di nuovo l'agibilità del fabbricato, per operatività, del resto, c'era stata, a sua volta, l'intervento del proprietario. Nell'iter logico svolto dal giudice di merito, cioè, punto centrale della decisione è stato, in SO- stanza, quello dell'inutilità della ricostruzione ri- spetto all'esigenza di sicurezza e di agibilità del fabbricato, coinvolgente come tale quello della legit- timità della sostituzione del conduttore al proprieta- 212 rio. Le avverse censure -ed in particolare che la spet- tanza della proroga legale del contratto debba conside- rarsi automaticamente collegata alla avvenuta esecuzio- ne delle opere, non risultando posta alla concessione dei benefici alcuna speciale condizione limitativa, e che sussiste compatibilità tra le due categorie di in- tervento della "ricostruzione" e della "riparazione" e che questo secondo tipo di intervento è irrinunciabile, in quanto, oltre che assolutamente necessario, è quanto meno complementare al primo- tendono, pertanto, ad un riesame della controversia, che involge accertamenti e valutazioni di merito preclusi in sede di legittimità, sottolineandosi, in ogni caso, che i due tipi di inter- 6 vento appaiono chiaramente collegati alla diversità de- gli effetti cagionati dall'evento naturale preso in considerazione (sisma) e che è stata in sostanza esclu- sa la necessità dell'intervento ricostruttivo, mentre generiche risultano le doglianze mosse contro la ctu. Con il terzo mezzo il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti e circostanze idonei a sorreggere la le- gittimità dell'avvenuta ricostruzione della casa colo- nica, con il conseguente diritto alla proroga sedicen- nale dell'affittanza, come chiesto in riconvenzionale. In particolare lamenta che i giudici d'appello non ab- biano ritenuto di trarre le necessarie conseguenze, al fine di riconoscere il diritto al beneficio della pro- roga legale, dall'esito negativo dall'azione penale in- stauratasi nel caso di specie e relativa alla sostitu- zione del proprietario ad opera ai dell'affittuario contributi pubblici. Anche questo mezzo non può essere accolto. Si tratta all'evidenza di censura di merito, rile- vandosi, peraltro, che -come evidenziato- la decisione della controversia è stata incentrata sulla inutilità della ricostruzione rispetto all'esigenza di sicurezza e di agibilità del fabbricato, ritenendosi pertanto im- plicitamente ininfluente l'esito (favorevole) del pro- cedimento penale (conclusosi infatti con provvedimento 7 di archiviazione), e ciò nell'ambito del discrezionale potere del giudice di merito di valutazione delle ri- sultanze istruttorie, esplicitato, del resto, nella specie, con motivazione coerente e adeguata. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudi- zio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, liquidate in L. 100,000 (€ 51,65), oltre L. 3.000.000 (1·549, 35, per onorari. Così deciso il 15.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Доба Fiducia tonito Calatozo IL CANCELLIERE 81 IN OL Depositata in Cancelleria oggi, li 11.3.07 IL CANCELLIERE C1 IN AS I D , O L L O T P I D L L O E D 8