CASS
Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 7 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2023, n. 24052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24052 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4212/2017 R.G. proposto da RI FI s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato prof. CA CA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 339/02/2016, depositata in data 12.07.2016. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 24052 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 07/08/2023 2 comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Terni respingeva il ricorso proposto dalla RI FI s.r.l., avverso l’avviso di accertamento n. T3Q030201880 emesso per IVA e sanzioni, anno 2008. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dalla società contribuente ritenendo che la disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004, che aveva previsto un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, con conseguente indetraibilità dell’IVA versata su detti acquisti, non fosse in contrasto nè con i principi costituzionali in materia tributaria nè con il diritto unionale, dal momento che l’imprenditore acquirente poteva trasferire l’ammontare dell’imposta sul consumatore finale, sotto forma di aggravio del prezzo del prodotto. La RI FI s.r.l. propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste all’impugnazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109 della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di neutralità del 3 tributo, non discriminazione e parità di trattamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 (finanziaria per l’anno 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 117, comma 1, Cost. che sottopongono l’intera legislazione nazionale e regionale ai vincoli imposti dall’ordinamento comunitario;
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per evidente violazione di regole ermeneutiche che avrebbero imposto una interpretazione costituzionalmente orientata. Ciò posto, con atto notificato all’Agenzia delle Entrate in data 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente. Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; 4
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023
– ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 339/02/2016, depositata in data 12.07.2016. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 24052 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 07/08/2023 2 comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Terni respingeva il ricorso proposto dalla RI FI s.r.l., avverso l’avviso di accertamento n. T3Q030201880 emesso per IVA e sanzioni, anno 2008. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dalla società contribuente ritenendo che la disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004, che aveva previsto un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, con conseguente indetraibilità dell’IVA versata su detti acquisti, non fosse in contrasto nè con i principi costituzionali in materia tributaria nè con il diritto unionale, dal momento che l’imprenditore acquirente poteva trasferire l’ammontare dell’imposta sul consumatore finale, sotto forma di aggravio del prezzo del prodotto. La RI FI s.r.l. propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste all’impugnazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109 della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di neutralità del 3 tributo, non discriminazione e parità di trattamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 (finanziaria per l’anno 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 117, comma 1, Cost. che sottopongono l’intera legislazione nazionale e regionale ai vincoli imposti dall’ordinamento comunitario;
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per evidente violazione di regole ermeneutiche che avrebbero imposto una interpretazione costituzionalmente orientata. Ciò posto, con atto notificato all’Agenzia delle Entrate in data 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente. Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; 4
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023