Sentenza 25 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2002, n. 7681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7681 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 T 2 S A B I . I 0066622 . R G . R L E P L . A R A D T DACOR 0.7 6 8 1 / 0 2 . L A B U E DE 02 A D B D REPUBBLICA ITALIANA T I I E S R 1 A T N I 3 T E 1 N R S E . I E S N A E T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA - Presidente R.G.N. 21601/99 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 21370 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 25/01/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 66622 sul ricorso proposto da: - persona del Presidente pro CRED BERGAMASCO SPA, in elettivamente domiciliato in ROMA VI E. tempore, TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato FABIO LEPRI, difeso dall'avvocato GIANMARIA CHIARAVIGLIO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 286 -1- avverso la decisione n. 4890/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CASTELLANI (con delega), che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento; udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità: in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano ha assoggettato ad ordinaria imposta ipotecaria l'operazione di finanziamento a lungo termine effettuata dal Credito Bergamasco S.p.A. a favore di AR CO e MA SA De CH, a fronte della quale i predetti mutuatari avevano rilasciato effetti cambiari ipotecari. Il CO e la De CH hanno proposto ricorso contro l'ingiunzione di pagamento del tributo invocando l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine da chiunque e comunque garantite. L'assunto dei contribuenti, condiviso dalle Commissioni di primo e secondo grado, è stato disatteso dalla Commissione Centrale che, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha ritenuto conforme a diritto l'assoggettamento a M tributo dell'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni risultanti dalle cambiali, su di esse annotata. Avverso la decisione della Commissione Centrale ha proposto ricorso per cassazione il Credito Bergamasco S.p.A., deducendo, in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n.601 del 1973 e l'insufficiente e contraddittorietà della motivazione. Ha resistito con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (giurisprudenza pacifica). Alla stregua delle risultanze della decisione della Commissione Centrale parti del giudizio sono state unicamente il CO e la De CH e pertanto il ricorso proposto dal Credito Bergamasco S.p.A., nella assoluta irrilevanza della natura solidale dell'obbligazione tributaria e dell'effettuata comunicazione del deposito della sentenza anche ad esso ricorrente, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre le prenotate a debito. Roma, 25.01.2002 il $. est. Time Fice il presidenteуся IL CANCELLIERE C1 NO ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.5 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 ZO ST E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N R / - 6 T 2 A S I B I . . R R G . L E P L A . R D A T . L U A B E B D A D I T I E R A S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T N E A A M