Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11528 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1 5 28 /02 t SEZIONE TE ZA ingincters Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 5884/99 Dott. Paolo VITTORIA Cron. 29136 Consigliere Rep. 3035 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Ud. 09/05/02 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere - C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritu 11.55 sul ricorso proposto da: CI NN, difensore di se stesso, elettivamente 10.3.160.2002 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI 61, presso la SOC. IGECO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA BANCA DEL SALENTO SPA, con sede in Lecce, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difeso dall'avvocato MENOTTI GUGLIELMI, giusta delega in 2002 atti;
1121 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 438/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione II Civile, emessa il 26/06/93 e depositata il 14/10/98 (R.G. 538/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Lecce, con sentenza del 14.9.1994, rigettava 2 l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IO Cioffi alla Banca Popolare Salentina,con atto notificato rilevando che il credito era provato dai documenti esibiti e che non erano ammissibili i mezzi istruttori richiesti dall'opponente. Proponeva appello il Cioffi. La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 14.10.1998, rigettava l'appello ritenendo che la censura relativa alla dichiarata inammissibilità della prova difettava di specificità, limitandosi semplicemente a sollecitare il riesame della richiesta istruttoria. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Cioffi. Resiste la banca opposta con controricorso. Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della sentenza. Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata 3 ha ritenuto il motivo di appello privo di specificità, in quanto vi era un'esplicita richiesta di riesame "di tutta intera la disputa di primo grado" e che, in ogni caso erroneamente la sentenza impugnata non aveva ammesso le richieste istruttorie avanzate.
2. Ritiene questa Corte che il motivo in parte sia manifestamente infondato ed in parte sia inammissibile. Sotto il profilo dell'assunta violazione degli artt. 342 e 346, c.p.c., va, infatti osservato che, prescrivendo l'art. 342 c.p.c. che i motivi di appello siano specifici, richiede che le ragioni della doglianza siano esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la sentenza impugnata, non essendo sufficiente una generica censura della stessa ed un riesame delle questioni già esaminate dal primo giudice (cfr. Cass. 21.4.1994, n. 3809; Cass. 15.1.1997, n. 355).
3. Quanto alla censura, secondo cui erroneamente il giudice di appello non avrebbe ammesso i richiesti mezzi istruttori, il motivo è inammissibile, così come proposto, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il ricorrente per cassazione, il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ° - comunque l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di una certa deposizione, ha l'onere - da un lato - di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato 4. al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo sulla decisivita' delle di indicare specificamente, prove, e dall'altro - nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, al giudice di legittimita', la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) integrative, della validità eindagini decisivita' delle disattese deduzioni, e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione all'uopo, possa svolgere alcuna funzione ad altri atti osostitutiva il riferimento, per relationem scritti difensivi Presentati nei precedenti gradi di giudizio (cass. 26.3.1999, n. 2894; cass. n. 7692/96; cass. n.2176/97). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 375, c.2°, c.p.c.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla §. resistente, liquidate in areEuro 68,40 oltre Euro duemila//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, 11 9 maggio 2002. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segret IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Canceller 02 AGO. 2002 S IL DIRETTORE DI CANCELLERIA M E oggi, R P timberto Cicero U S E T R O C 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 80от 12100 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. sele Registrato in date. 2553 versate €. (ouro esto sessanture, 777 177 Courolatos al n. P. Il Dirigente Area Servisi (Dottsea Maria Grazie Responsabille Service (Dr. M. RAC Y T E S 005 E T I D A R T N E