Sentenza 9 febbraio 2004
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- 1. Le turbe mentali nel Diritto Penale italianoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 7 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che lo difende unitamente all'avvocato AUGUSTO PITTORITTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo difende unitamente all'avvocato ENZIO VOLLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 301/00 della corte d'Appello di TRIESTE, Sezione Prima Civile emessa il 7/4/2000, depositata il 27/06/00; RG. 113/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
Udito l'Avvocato PITTORITTO AUGUSTO;
udito l'Avvocato VOLLI ENZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 20 novembre 1996 il presidente del tribunale di Udine ingiungeva a ON BA e NA IG, in solido, di pagare la somma di lire 146.947.400 a favore della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a., che la reclamava per avere versato all'Ufficio del Registro di Portogruaro, nella sua qualità di fideiussore, le ultime quattro rate dell'imposta dovuta sulla successione di SE BA, che gli eredi ON BA, DO SC BA e NA IG non avevano corrisposto. Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione ON BA, lamentando che, senza che ne sussistessero i presupposti, era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto e l'esenzione dal termine di cui all'art. 482 cod. proc. civ. e deducendo che, avendo ella pagato la quota d'imposta di sua spettanza, era stata, perciò, mallevata da qualsiasi obbligo ulteriore da DO SC BA con dichiarazione in data 7 aprile 1994 indirizzata anche alla società Fondiaria Assicurazioni s.p.a..
La società ricorrente per ingiunzione contrastava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, assumendo che la predetta dichiarazione, dalla quale peraltro non era data evincere la sua volontà di escludere l'obbligazione solidale dell'opponente, era irrilevante nei suoi confronti.
L'adito tribunale di Udine rigettava l'opposizione nella considerazione che la dichiarazione di DO SC BA, sottoscritta per presa conoscenza ed approvazione anche per conto della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a., non poteva essere considerata un contratto di accollo in mancanza della sottoscrizione di ON BA;
ne' essa integrava un negozio di espromissione ovvero un pactum de non petendo, non essendo ancora sorto il credito della società nel momento in cui la scrittura era formata. Sulla impugnazione della soccombente decideva la Corte d'appello di Trieste con sentenza pubblicata il 27 giugno 2000, la quale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'opposizione all'ingiunzione, revocava il decreto monitorio opposto e condannava la società appellata alle spese del doppio grado del giudizio. I giudici d'appello consideravano che dalle due scritture prodotte in atti emergevano chiaramente sia la volontà di DO SC BA di accollo di tutti gli obblighi derivanti dalla fideiussione nei confronti della sorella, sia la successiva approvazione da parte della compagnia di assicurazione, il tutto venendo ad integrare l'avvenuta stipulazione del negozio trilatere dell'accollo liberatorio di un debito futuro.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Fondiaria Assicurazioni s.p.a., che affida l'impugnazione a sei mezzi di doglianza, che ON BA contrasta con controricorso. La resistente ha presentato memoria, con cui preliminarmente deduce l'inammissibilità del ricorso per carenza di mandato speciale al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è doveroso da parte di questa Corte - che è tenuta a verificare ex officio l'ammissibilità dell'impugnazione, secondo indagine che la resistente espressamente sollecita - l'esame in ordine alla ritualità del mandato speciale conferito ai difensori della società La Fondiaria, s.p.a., Avvocati Augusto Pittoritto e Bruno Guardascione, dal Dott. Ivano Cantarale, qualificatosi "legale rappresentante della società..... giusta procura a rogiti notaio Dott. Luigi Rugantini Picco di Firenze, rep. N. 8746, fasc. 2462 del 22.4.98", siccome si legge nel mandato in calce al ricorso, nell'ultima pagina dell'atto di impugnazione.
Sostiene in memoria la parte resistente - la quale ciò ha ribadito alla discussione orale dell'odierne, udienza - che non è dato stabilire se il Dott. Ivano Cantarale (il quale ha dichiarato di agire nell'indicata qualità di legale rappresentante munito di procura speciale e non quale amministratore o consigliere d'amministrazione della società, investito dei relativi poteri da deliberazione del consiglio d'amministrazione, siccome comprova la visura camerale prodotta ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.) sia effettivamente il procuratore della società La Fondiaria s.p.a. e di quali poteri di rappresentanza lo stesso risulti munito. In detta situazione di mancata produzione nel giudizio di Cassazione della procura sostanziale conferita al Dott. Cantarale, del ricorso per Cassazione si chiede la declaratoria d'inammissibilità per carenza della dimostrazione dei poteri di rappresentanza del Dott. Cantarale, che di detti poteri di rappresentanza sostanziale avrebbe dovuto essere titolare per potere disporre anche della rappresentanza processuale della società.
L'indagine, che la resistente propone alla verifica della Corte, si risolve nel senso della inammissibilità del ricorso. Premesso, infatti, che l'accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto - salvo il limite della formazione del giudicato - anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con la possibilità (come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio) di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo, rileva questa Corte che costituisce ormai ius reception nell'interpretazione del giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 5425/2003) che, nel quadro del principio della non conferibilità della rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di potere di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio - e quindi anche di conferire procura alle liti al difensore a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. - se la stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere generale o inerenti ad un campo organico di interessi.
In applicazione del principio di cui innanzi al caso di specie - ritenuto, altresì, che nei precedenti gradi del giudizio la procura al difensore per conto della società era stata conferita da soggetto diverso (onde sul punto della titolarità del potere di rappresentanza da parte del Dott. Cantarale non sussiste la preclusione derivante dal fatto che la questione non sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio) - il ricorso, pertanto, è inammissibile, giacché, contrariamente a quanto ha sostenuto il difensore della società ricorrente all'odierna discussione, la sola indicazione degli estremi dell'atto notarile rende impossibile a questa Corte di verificare il potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura speciale per questo giudizio di Cassazione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono a carico della società soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200 (settemiladuecento), di cui euro 7.000 (settemila) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004