Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992), non assumono rilevanza penale le condotte anteriori alla fittizia attribuzione dei beni e non finalizzate con certezza alla creazione della situazione giuridica simulata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2010, n. 23206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23206 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 347
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 44179/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GE SI, N. IL 09/09/1951;
avverso la sentenza n. 1600/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del 19/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per rigetto;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni, annullamento con rinvio;
annullamento senza rinvio ovvero applicarsi la prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata il 19 maggio 2009 la Corte di Appello di Salerno confermava quella resa dal Tribunale della stessa città il 5 marzo 2007 e con essa la condanna di De GE NO, HE NO ed LI IO, imputati, in concorso, del reato di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quiquies, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, il primo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e gli altri due alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno, perché, avvalendosi, il HE, della mediazione e della collaborazione del De GE - il quale teneva i rapporti con l'LI - attribuiva fittiziamente a quest'ultimo, che ne era ben consapevole, la titolarità dell'attività commerciale di rivendita bibite e bevande, sita in Battipaglia, alla via S. NA, 16, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, per avere gli imputati con tali condotte agevolato l'attività
dell'associazione di stampo camorristico di cui il HE era partecipe.
2. A sostegno della condanna la Corte distrettuale, esplicitamente richiamando, per espressa piena condivisione, ogni argomentazione di prime cure, deduceva che:
- il HE aveva acquistato dall'LI, per il tramite del De GE, la proprietà aziendale dell'esercizio commerciale per la vendita e distribuzione di bibite, rimanendo però l'LI formale intestatario di esso;
- detta simulazione era stata preordinata, nella comune consapevolezza delle parti, per eludere l'applicazione in danno del HE, personaggio di spicco del clan camorristico capeggiato da NI IA, di misure di prevenzione di natura patrimoniale;
- quanto alla prova delle ora sintetizzate vicende, i giudicanti territoriali richiamavano la testimonianza di RI Lucio, del NORM di Battipaglia, il quale, riferendo delle investigazioni eseguite, aveva accertato che il HE provvedeva personalmente alla consegna delle bibite, che il furgone della ditta era intestato alla figlia del HE, che all'interno dell'esercizio commerciale era presente NI AR, suocero del HE e padre di NI IA, che i locali commerciali erano, altresì, frequentati, oltre che da NI IA, anche da altri pregiudicati legati al clan NI, che dal 2000, nel corso della latitanza del HE, presso l'esercizio commerciale di via S. NA erano presenti NI IA e suoi sodali;
- ancora in riferimento alla prova delle accuse mosse agli imputati i giudicanti richiamavano, altresì, la testimonianza del maresciallo dei CC. di Battipaglia, Perrucci, in ordine alla circostanza che l'attività investigativa di pedinamento e controllo aveva consentito di accertare come, effettivamente, davanti all'esercizio in parola sostava abitualmente il furgone intestato alla figlia del HE, HE CI, furgone utilizzato dall'azienda per il trasporto della merce distribuita;
- gli accertamenti fiscali ed amministrativi avevano poi evidenziato che tutti i riferimenti di tale natura necessari per l'esercizio commerciale di via S. NA risultavano intestati ad LI IO, il quale provvedeva, altresì, ad ogni adempimento relativo, come le denunce fiscali previste dalla legge;
- i locali, adibiti all'attività commerciale a far tempo dal 24.7.1998, risultavano presi in locazione ed il relativo canone, come confermato dal teste LI ON, figlio della proprietaria nel frattempo deceduta, era stato pagato per i primi due mesi dallo stesso LI, locatario nel contratto locativo, dal De GE per circa un anno ed in seguito dallo stesso HE;
- di nessuna rilevanza doveva considerarsi la circostanza, difensivamente opposta dal De GE, secondo la quale inizialmente vi fu un accordo tra il medesimo e l'LI per aiutare il figlio del De GE ad iniziare una attività lavorativa e che in tale rapporto si sia poi inserito il HE, in quanto, comunque, vi fu un apporto decisivo del De GE stesso per consentire al HE di diventare proprietario di fatto dell'azienda;
- quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte distrettuale ha dedotto la piena consapevolezza del De GE di contribuire ad un ruolo di mediazione in favore del HE per le illecite finalità elusive contestate, dalla circostanza a) che, inizialmente, l'esercizio commerciale fu dal medesimo gestito insieme al suocero del coimputato, b) che fu l'imputato ad informare l'LI dell'ingresso de HE nell'attività commerciale, c) che l'imputato è il padre di De GE SQ, anch'egli affiliato al clan NI, d) che fu l'imputato, inizialmente, a rilevare l'attività dell'LI con tutte le autorizzazione amministrative ed i riferimenti fiscali;
- legittima deve considerarsi la contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sul rilievo che il HE risulta condannato con sentenza passata in giudicato per condotte riferite all'art. 416 bis c.p., consumate dal 1997 al 2001, indipendentemente, pertanto, dalla successiva ordinanza di custodia cautelare;
- in base a quanto detto non può dubitarsi della piena consapevolezza in capo al De GE del ruolo malavitoso del HE, tenuto conto, anche, delle frequentazioni presso l'esercizio commerciale dal medesimo gestito del capo clan e dei sodali del gruppo e della circostanza che, concorrendo egli nella fattispecie, abbia avuto coscienza di contribuire ad un arricchimento del gruppo criminale;
- anche la pena inflitta, determinata su una pena base corrispondente al minimo edittale, è da ritenersi equa, mentre precedenti penali, qualità della condotta e personalità degli imputati ostano alla concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.
3. Si duole della condanna il De GE, con l'assistenza de suo difensore di fiducia il quale, nel suo interesse, illustra due motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente mancanza ed illogicità della motivazione posta a base della decisione, anche con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 302 del 1991, art. 7, osservando che:
- gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto che l'iniziale passaggio di titolarità della rivendita dall'LI al De GE, avvenuto nel 1999, sia stato il frutto di un accordo volto a consentire la gestione commerciale al figlio del De GE e che nel 2000, assunta la gestione dell'esercizio di via S. NA da parte del HE con l'LI intestatario formale, aveva l'imputato attivato una nuova, autonoma ed analoga attività commerciale;
- su tale premessa risulta illogica l'asserzione che il De GE avrebbe continuato a svolgere una funzione di collegamento tra il HE e l'LI, soprattutto per il ruolo che quest'ultimo ha continuato a svolgere nell'ambito della simulazione commerciale;
- v'è frattura logica fra il riconosciuto abbandono dell'attività da parte dell'imputato ricorrente ed il ruolo imputatogli di gestore fittizio ovvero di mediatore;
- i giudici territoriali non argomentano sulle ragioni per le quali il De GE non avrebbe soltanto ceduto l'attività al HE, ma avrebbe fatto qualcosa di più, peraltro non indicato;
- le prove del concorso dell'imputato nelle intese tra gli altri due coimputati, tenuto conto del suo abbandono di quella attività commerciale, non sono state indicate;
- neppure è provato che l'imputato sapesse, nel 2000, del ruolo malavitoso del coimputato, pubblicamente disvelatosi soltanto nel 2002 e della circostanza che l'LI continuasse a fatturare l'attività commerciale del suo vecchio esercizio;
- la motivazione appare insufficiente là dove omette di argomentare su come può connettersi la eventuale mediazione commerciale al volontario contributo finalizzato a sottrarre il HE da futuri e ben poco prevedibili provvedimenti ablativi;
- il dolo richiesto dalla figura delittuosa contestata e la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sono affermati dalla Corte con l'argomento, di scarso valore giuridico, che tutti i consociati dovevano necessariamente sapere del clan NI e del ruolo in esso ricoperto dal HE;
- non v'è dimostrazione nel processo di una attività realizzata dal De GE volta ad agevolare il coimputato ed, attraverso il medesimo, l'intero sodalizio malavitoso anzidetto nel raggiungimento delle finalità indicate dalla norma incriminatrice, dappoiché non sovrapponibili gli interessi economici del HE con quelli del suo clan di appartenenza.
3.2 Col secondo motivo di ricorso impugna la difesa ricorrente il trattamento sanzionatorio inflitto al De GE, sul rilievo che lo stesso non avrebbe adeguato sostegno argomentativo.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Questa Corte ha avuto modo di riconoscere al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, la natura di reato istantaneo con effetti di natura permanente, affermando che il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide, nello schema astratto tipizzato dalla norma incriminatrice, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese;
Sez. 6, 11.12.2008, n. 10023) ovvero, come nella fattispecie, di un pre-fatto di per sè penalmente neutro, che può diventare penalmente rilevante solo in costanza della prova certa e rigorosa di un collegamento di consequenzialità tra esso (pre-fatto) e la condotta criminosa tipica.
Sulla base di queste indicazioni interpretative - alle quali il Collegio ritiene di doversi conformare - deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni preesistenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte non finalizzate con certezza alla realizzazione della situazione giuridica simulata, connessione che può dedursi logicamente dalla necessità ovvero dalla semplice utilità di quelle situazioni preesistenti al raggiungimento delle finalità punite dalla norma. Solo in tale ipotesi può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si tratti di un "prefatto" punibile e che esso sia diretto al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12 quinquies cit.. Appare alla Corte che la proposta interpretazione teoretica corrisponda pienamente alla tipologia criminosa del reato in parola, dappoiché, come è noto, la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies cit. è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica essenziale di tale norma incriminatrice è, inoltre, la consapevole determinazione -in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. Ma ciò premesso, è propria l'ampiezza dello schema tipico descritto dalla norma che impone al giudice il massimo del rigore interpretativo onde impedire che ermeneuticamente venga eccessivamente ampliata la platea delle condotte punibili. È pur vero che l'espressione "attribuzione" utilizzata dalla norma in esame per descrivere l'"onfalos", il centro della fattispecie, ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo) ma detta "attribuzione" presuppone che il soggetto che ad essa procede, o nell'interesse del quale la medesima viene effettuata, ovvero che ad essa concorra, in qualche modo agisca con la precisa volontà di ricorrere ad atti od operazioni simulate realizzate per le finalità punite dalla legge (sottrarre i beni oggetto della simulazione ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita).
4.2 Ciò premesso sul pano dei principi, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto di individuare la condotta di rilevanza penale attribuibile al ricorrente in una non meglio delineata attività di mediazione, evidentemente intercorsa per consentire al HE di subentrare nella gestione dell'esercizio commerciale dell'LI mantenendo a quest'ultimo la intestazione formale della relativa gestione;
detta attività di mediazione si sarebbe concretizzata nell'assunzione diretta dell'esercizio per un anno e nel suo trasferimento, successivamente, al HE stesso. La prova poi del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice nella fattispecie e cioè la volontà di contribuire a creare una situazione gestionale fittizia, allo scopo preciso di eludere la normativa di prevenzione, è stata dedotta dai giudicanti dal fatto che il De GE, assumendo la iniziale gestione, mantenne la formale titolarità di essa in capo all'LI, che in tale periodo transitorio egli cogesti l'esercizio insieme al suocero del HE e che il De GE è genitore di un pregiudicato affiliato al clan NI. Pare alla Corte, per un verso, che il nesso logico tra il passaggio dall'LI al De GE e da quest'ultimo al HE e la riconducibilità di esso alle finalità specifiche indicate dalla legge perla sussistenza del reato in parola non si colga persuasivamente, sia perché non se ne comprende la necessità rispetto al fine caratterizzante la fattispecie criminosa, sia perché agli atti, riconosciuta dai giudici territoriali, v'è la circostanza che il De GE si accordò con l'LI per iniziare il figlio ad una attività commerciale, sia perché, infine, la cogestione iniziale del De GE con il suocero del HE è semplicemente affermata e non provata.
Appare altresì di segno logico contrario alle conclusioni giudiziali qui impugnate il dato che il De GE comunicò all'LI che avrebbe cessato la gestione dell'esercizio per iniziarne un'altra diversa e distinta, lasciando quella di via S. NA al HE, mentre il comportamento malavitoso del figlio del ricorrente appare richiamo del tutto incongruo ai fini di causa.
In conclusione non appaiono le circostanze addotte dai giudici territoriali adeguatamente delibate per evidenziarne la significatività al fine di ricondurle oggettivamente all'ipotesi criminosa contestata, e per supportare la certa ipotizzabilità in capo all'imputato del dolo specifico richiesto dalla legge. Ciò che il processo offre con certezza è il rapporto tra l'LI ed il HE, il passaggio della gestione tra essi dopo la parentesi annuale della gestione De GE, il mantenimento delle intestazioni formali, amministrative e fiscali in capo all'LI, di guisa che non si comprende e comunque i giudici territoriali non hanno adeguatamente spiegato, come, in tale specifico e preciso rapporto commerciale, sì inserisca una condotta delittuosa del ricorrente, specificamente descritta ed in quanto tale riferibile allo schema tipizzato dall'art. 12 quinquies citato, sia nei suoi profili oggettivi sia in quelli soggettivi.
5. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente alla condanna del De GE, unico ricorrente, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli nuovo giudizio che tenga conto dei principi e delle esigenze logiche ed al tempo stesso motivazionali innanzi descritte.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010