Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
È nullo il decreto che dispone il giudizio immediato emesso nei confronti di indagato latitante, posto che il divieto di instaurazione del rito nei confronti dell'irreperibile deve ritenersi esteso - per il significato dell'espressione che definisce una situazione di fatto - al latitante, comunque non sottoponibile a previo interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2009, n. 29931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29931 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/05/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2166
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 001013/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YL BE, (n. il 07/08/1966);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, Prima sezione penale, in data 26/01/2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, dei provvedimenti di primo e secondo grado e trasmissione atti al P.M. presso il tribunale di Savona;
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 13/01/1997, il Tribunale di Savona dichiarò YL BE responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di arma in concorso e resistenza a Pubblici Ufficiali unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed L.
3.000.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 26/01/2005, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo:
A) Manifesta illogicità e carenza della motivazione nel rigettare l'eccezione sull'inammissibilità del giudizio immediato nel caso de quo;
inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere B ed E in relazione agli artt. 453 e 165 c.p.p.).
Il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio immediato emesso in assenza dei presupposti di legge e in particolare in assenza dell'interrogatorio dell'imputato. Contesta, poi, la differenzazione operata dalla Corte di appello tra indagato irreperibile (per il quale non è possibile procedere con il giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., comma 1) e indagato latitante (per il quale sarebbe, invece, possibile procedere con il giudizio immediato).
Rileva, infine, l'assoluta assenza di motivazione in ordine al fatto che non sia stato effettuato l'interrogatorio.
B) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale per quanto concerne la prova della responsabilità dell'imputato, motivata sulla sola deposizione della persona offesa, senza tenere in considerazione gli elementi probatori con la stessa contrastanti (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere B ed E in relazione all'art. 195 c.p.p.). Il ricorrente rileva la scarsa verifica della credibilità della P.O. effettuata dalla Corte di appello. Evidenzia gli elementi a suo favore scarsamente o del tutto ignorati dalla Corte (ad esempio:
mancato suo riconoscimento da parte dell'altra teste Delfino che ha invece riconosciuto, come uno dei rapinatori, il Thelaj;
la documentazione prodotta e la dichiarazione della Panero, dalle quali emergerebbe che il ricorrente era uscito dall'Italia 12 giorni prima del fatto e vi aveva fatto rientro solo quando si era costituito vanti ai Carabinieri).
C) Manifesta illogicità e carenza della motivazione nel rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere B ed E in relazione all'art. 603 c.p.p.).
Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello nell'escludere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ha svolto un giudizio di verosimiglianza, non consentito, escludendo l'acquisizione di prova (permanenza in Grecia dell'imputato nel giorno in cui veniva commessa la rapina) decisiva per definizione del processo.
D) Manifesta illogicità e carenza della motivazione nel rigettare l'istanza di concessione delle attenuanti generiche;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere B ed E in relazione all'art. 62 bis c.p.). Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello non abbia concesso le attenuanti generiche facendo riferimento solo alla gravità del fatto e non considerando l'incensuratezza del YL e il suo comportamento corretto (si era costituito ai Carabinieri). Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente affrontare la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, che con evidenza è assorbente rispetto a tutti gli altri motivi.
Tale questione è fondata.
Contrariamente all'assunto della Corte di appello, infatti, il ricorrente non opera una estensione "analogica" della preclusione normativa in tema di giudizio immediato, ma assegna a quella stessa preclusione una "lettura", non soltanto del tutto compatibile col sistema, ma, anzi, ragionevolmente attestata su una valutazione della ratio cui la regola dettata dall'art. 453 c.p.p., comma 1, ultimo inciso, risulta ispirata. La regola del previo interrogatorio quale presupposto del giudizio immediato, infatti, si correla intimamente all'altro postulato della prova evidente, giacché quest'ultimo potrà dirsi concretamente verificabile da parte del giudice richiesto del decreto, soltanto dopo che l'imputato sia stato posto in condizione di fornire le proprie eventuali giustificazioni, le quali - non a caso - hanno ad oggetto, non l'astratta accusa contestata, ma proprio "i fatti dai qual emerge l'evidenza della prova". Da qui la particolare cautela del legislatore nel rendere effettiva tale garanzia, anche attraverso la specifica articolazione dell'invito a presentarsi, con la indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato (art. 375 c.p.p., comma 3), la possibilità di dedurre un legittimo impedimento, e, infine, l'esclusione del rito ove si tratti di "persona irreperibile". Espressione, quest'ultima, che, già nella sua valenza semantica, ma ancor più nella sua ratio, evoca non una condizione, per cosi dire, "tecnica" (lo status di irreperibile ai soli fini della notificazione degli atti), ma una situazione di "fatto": vale a dire di un soggetto che comunque non può essere rintracciato, per metterlo in condizione "effettiva" di rendere l'interrogatorio. In tale quadro di riferimento, pertanto, deve correttamente ritenersi che anche il latitante sia una "persona irreperibile" agli effetti della preclusione sancita dall'art. 453 c.p.p., comma 1. Nè può sostenersi valido l'argomento che fonda la distinzione tra irreperibile e latitante, agli effetti che qui interessano, sulla volontarietà che caratterizzerebbe la condizione del secondo, rispetto alla "incolpevolezza" che contraddistinguerebbe il primo. Tale argomento si rivela, infatti, privo di fondamento, posto che è lo stesso ordinamento positivo a presupporre che anche l'irreperibile possa essersi "volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento" (Sez. 2, Ordinanza n. 785 del 19/12/2005 Cc. - dep. 11/01/2006 - Rv. 232992).
Il ricorso è quindi fondato e va, pertanto, accolto. Devono conseguentemente essere annullate le sentenze di primo e secondo grado e gli atti devono essere trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Savona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009