Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo ai fini della confisca di valore dei ricavi derivanti dall'attività lecita d'impresa in misura equivalente al profitto ritratto dall'ente dal reato presupposto. (Fattispecie relativa al reato presupposto di corruzione, teso a favorire l'acquisto da parte di una fondazione di diritto pubblico di un immobile di proprietà della persona giuridica ad un valore superiore a quello effettivo, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di beni in misura equivalente alla differenza tra il prezzo pagato all'ente e il valore effettivo dell'immobile venduto).
Commentario • 1
- 1. Elisa Lorenzettohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2009, n. 46215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46215 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
M% 462 1 5 / 09
SENTENZA n.7688 REGISTRO GENERALE n. 24/553/09 CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14 OTTOBRE 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Adolfo Di Virginio
- Presidente
1. Dott. Francesco Paolo Gramendola
- Consigliere
2. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere
3. Dott. Carlo Citterio
- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GASTRONOMIA SALVÒ s.r.l., rappresentata da AL UN contro l'ordinanza del 13 maggio 2009 emessa dal Tribunale di Padova;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Alberto Di Mauro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
-1. Nel procedimento avviato a carico di DE PO per reati di corruzione (art. 321 c.p. in relazione agli artt. 319, 319-bis e 61 n. 7 c.p.), commessi nell'interesse della società Gastronomia Salvò, anch'essa sottoposta ad indagine ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 25 comma 3 d.lgs. cit.), il G.i.p. del
Tribunale di Padova emetteva, in data 3.4.2008, decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 231/2001, funzionale alla confisca ex art. 19 d.lgs. cit., avente ad oggetto somme di denaro, beni ed altre utilità, nei confronti della società Gastronomia Salvò s.r.l., fino alla concorrenza di euro 1.020.785,70,
corrispondenti al valore equivalente del profitto di reato.
In data 27.3.2009 veniva respinta la richiesta di restituzione dei beni oggetto del sequestro e contro il provvedimento di rigetto la società Gastronomia Salvò, per mezzo del nuovo rappresentante legale, presentava appello al Tribunale di
Padova che, con l'ordinanza in epigrafe del 13.5.2009, dichiarava inammissibile l'impugnazione con riferimento alla richiesta di revoca nella parte in cui aveva ad oggetto il sequestro riguardante non la società, ma il suo originario amministratore, mentre respingeva l'appello che riguardava l'istanza di restituzione dei beni e delle somme di pertinenza della società.
Il Tribunale ha ritenuto attuali e sussistenti i presupposti legittimanti il sequestro preventivo disposto per il valore equivalente del profitto percepito illegalmente.
2. - Ha presentato ricorso per cassazione il difensore della società che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e la conseguente restituzione delle somme contenute nei conti correnti intestati alla società Gastronomia Salvò.
Con il primo motivo, contesta che i beni sequestrati siano pertinenti ai reati in questione, trattandosi in realtà di ricavi tratti dall'attività lecita svolta dall'ente. In particolare, sostiene che il profitto destinato alla confisca cui fa riferimento l'art. 19 comma 2 d.lgs. 231/2001 non comprende il ricavo complessivo delle attività poste in essere dalla società indagata, ma "coincide con l'utile netto ritratto dalle
2 stesse attività" cioè con il "vantaggio economico a queste direttamente collegabile", che deve essere oggetto di "accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente". Assume che il Tribunale abbia
"erroneamente ritenuto la sussistenza di una strumentalità tra i conti sequestrati e il presunto fatto-reato ascritto al legale rappresentante", in quanto dalla stessa comparazione dei movimenti relativi ai conti correnti e delle fatture emesse dalla società Gastronomia Salvò si rileva che le somme sequestrate sono relative all'attività della società, per cui "tale denaro non sarebbe stato strumento di realizzazione di alcuna fattispecie penalmente rilevante". In particolare, evidenzia che le somme di cui al conto corrente n. 2402 acceso presso la CA.RI.PA.RO. costituiscono il ricavato della società, trattandosi di pagamenti eseguiti da clienti per forniture effettuate, ricavi da cui devono essere dedotte le spese sopportate dalla stessa Gastronomia Salvò, tra cui quelle per i propri fornitori, mentre il conto corrente 072400011491 presso la B.P.V. di Cittadella è funzionale per gli anticipi delle fatture in relazione ai clienti ai quali la società fornisce prodotti di gastronomia. In entrambi i casi si tratterebbe di conti che non possono essere considerati profitto di alcun reato, ma proventi leciti delle attività commerciali della società, sicché mancando il presupposto della pertinenza ne deriverebbe l'illegittimità del sequestro.
Con un altro motivo la difesa dell'ente deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sotto diversi profili. Si assume che non contenga alcuna giustificazione né con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, né riguardo alla corrispondenza dei beni e del denaro sequestrato alla nozione di profitto;
che sia stata omessa la considerazione delle risultanze probatorie avanzate dalla difesa;
che non sia stato chiarito il rapporto di pertinenzialità tra i reati e i beni sequestrati.
Infine, viene introdotta una doglianza che riguarda i conti correnti cointestati al
PO, alla moglie e a terze persone, censurando la motivazione offerta dal
Tribunale che pone a carico dell'indagato l'onere di dimostrare che si tratta di beni non appartenenti al PO.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso si diffonde in una serie di articolate deduzione volte a contestare l'esistenza di un rapporto di pertinenzialità ovvero di strumentalità tra le somme sequestrate e l'illecito attribuito alla società, spesso confondendo l'imputazione rivolta a quest'ultima, con il reato presupposto contestato all'amministratore.
A carico della società è stato disposto il sequestro di beni e somme di denaro equivalente al profitto del reato di corruzione posto in essere nell'interesse e a vantaggio della società stessa, sulla base degli artt. 53 e 19 d.lgs. 231 del 2001. In altri termini si è trattato di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dalla legge per superare gli ostacoli e le difficoltà derivanti dalla diretta individuazione dei beni e delle utilità in cui si sostanzia il profitto conseguito dal reato. In questo caso la misura cautelare reale, funzionale al provvedimento ablativo finale che viene emesso all'esito del procedimento, può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto indagato, non hanno neppure alcun collegamento diretto con il singolo reato (Sez. un., 22 novembre 2005, n. 41936, Muci). La finalità dell'istituto è quella di sottrarre qualunque beneficio economico sia derivato dall'attività criminosa realizzata, anche dinanzi alla impossibilità di aggredire l'oggetto principale, in quanto alla confisca, e prima ancora al sequestro che la precede, viene riconosciuta una capacità dissuasiva, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti
S.p.a. ed altri). Dalla stessa Relazione al d.lgs. 231/2001 risulta come il legislatore abbia ritenuto che questa forma di confisca opera "quando non è possibile l'apprensione del prezzo e del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca ordinaria".
Ne consegue che ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 19 comma 2 d.lgs. cit. non è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la res oggetto di confisca e il reato presupposto su cui si fonda l'ipotesi di responsabilità dell'ente, in quanto sono assoggettabili ad ablazione i beni e le somme di denaro che si trovano nella disponibilità della persona giuridica e che sono corrispondenti al valore del profitto conseguito.
Le doglianze della società ricorrente, contenute nel primo motivo, non tengono conto della natura e della funzione del sequestro c.d. di valore o per equivalente e contestano che i beni sequestrati, in vista della futura confisca, siano pertinenti al
"fatto-reato ascritto all'imputato, perché derivanti dai ricavi tratti dall'attività lecita di impresa dell'ente".
Tuttavia, da quanto sopra esposto è evidente che questa contestazione non può riguardare il tipo di sequestro disposto nel caso di specie, altrimenti verrebbe negata la stessa funzione del sequestro c.d. di valore: il fatto che, come assume la società ricorrente, siano stati sequestrati anche i ricavi derivanti dall'attività lecita dell'impresa è circostanza irrilevante ai fini della legittimità del sequestro eseguito ai sensi degli artt. 53 e 19 comma 2 d.lgs. 231/2001, perché comunque si tratta di somme di denaro corrispondenti al valore del profitto conseguito dal reato presupposto.
Σ4. Invero, il ricorso sembra confondere il concetto del nesso di pertinenzialità tra res sequestrata e reato - che, come si è detto, non deve essere accertato in relazione al sequestro di valore con l'identificazione e la determinazione del profitto del reato, operazione che presuppone l'accertamento della sua derivazione causale dalla condotta dell'agente. In rapporto a questo secondo aspetto assume rilievo il parametro della pertinenzialità, ma nel senso che deve esserci una correlazione del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo.
Tuttavia, anche sotto questo diverso profilo il motivo dedotto si rivela infondato, in quanto appare corretta la determinazione che è stata fatta del valore del profitto che sarebbe stato conseguito dalla società a seguito dell'attività illecita posta in essere nel suo interesse.
Come è noto la Cassazione è recentemente intervenuta proprio sulla questione riguardante la definizione del profitto confiscabile ai fini del sequestro preventivo ai sensi degli artt. 53 e 19 d.lgs. 231/2001, approfondendo il concetto di
5 derivazione causale dal reato (Sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti
S.p.a. ed altri). Si è così sostenuto che il profitto del reato "va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questi strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico". Inoltre, la sentenza citata ha anche operato una distinzione tra i casi in cui si determina una immedesimazione del reato con il negozio giuridico posto in essere (c.d. reato contratto), con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta del contratto illecito, l'ipotesi in cui il comportamento penalmente rilevante
"non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione" (c.d. reato in contratto), sicché è possibile "enucleare aspetti leciti del relativo rapporto", con la conseguenza che "il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente". In quest'ultimo esempio la determinazione ampia del profitto inteso come vantaggio economico derivante dall'illecito, può subire un ridimensionamento, perché deve essere adeguato alla situazione concreta, in cui può essere difficile distinguere gli investimenti leciti da quelli leciti, dovendo differenziare "il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)". Ed è proprio tenendo conto di queste possibilità che è stato enunciato il principio secondo cui nel sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell'ente collettivo il profitto è costituito "dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito sinallagmatico con l'ente".
Nel caso di specie deve escludersi che i giudici siano pervenuti ad una determinazione del profitto in contrasto con i ricordati principi affermati dalle
Sezioni unite di questa Corte, in quanto il procedimento utilizzato per tale operazione valutativa appare del tutto coerente e logico.
6 L'ipotesi accusatoria su cui si fonda il provvedimento cautelare reale è che i due amministratori della società, PO e IO, avrebbero corrotto due funzionari pubblici della Pia Opera Fondazione V.S. ED (M. BI e S.
AL), corrispondendo loro denaro ed altre utilità, tra cui anche quote della società, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, atti che sarebbero consistiti nella stipula di un contratto preliminare con cui la Fondazione si impegnava ad acquistare dalla società Gastronomia Salvò un immobile e un annesso complesso aziendale per la somma di euro 2.850.000; l'operazione si sarebbe conclusa con l'acquisto del solo immobile sito in Saccolongo, attraverso pagamenti privi di titolo giustificativo e dalle indagini è risultato che la somma versata da BI e AL alla società, pari ad euro 1.536.785, era di molto superiore all'effettivo valore dell'immobile, quantificato in euro 516.000.
Pertanto, il profitto conseguito dalla società attraverso l'attività corruttiva posta in essere dai suoi amministratori è stato correttamente determinato in base alla differenza tra quanto ricevuto in più e il valore effettivo dell'immobile venduto
(1.536.785-516.000 = 1.020.785).
Deve pertanto escludersi ogni ipotesi di illegittimità nella individuazione del profitto oggetto del sequestro.
-5. Infondati sono anche gli altri motivi proposti, in particolare quelli con cui si deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, vizio non ammesso in sede di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
Nel ricorso si lamenta anche la carenza della motivazione riguardo al punto in cui l'ordinanza del Tribunale avrebbe respinto la richiesta di dissequestro dei conti correnti bancari sebbene non fossero nella disponibilità del PO, ma intestati a terzi: si tratta di una questione del tutto estranea al tema del presente ricorso presentato nell'interesse della società e non anche del suo amministratore.
-6. In conclusione, all'infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente, in persona della rappresentante legale p.t. al pagamento delle spese processuali.
7
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Adolfo Di Virginio
Videli DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 1 DIC 2009
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