Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
A N A I 5 L A T I A C 4 I 00 706 / 0 1 7 O L L 3 L B O B , B 1 E U 9 I E 9 H 1 N - C 1 NOME DEL POPOLO ITALIA O I 1 A - Z 1 P A 2 R I T D S RTE SUPR I G E E C R E I D A 6 SEZIONE SECONDA CIVILE Dron 1353 D 4 U I . E T T G T N R E E S Composta dagli ill.mi Signori Magistrati A E N . Ud. 29/9/00 T S I ( Dott. Mario SPADONE - Presidente - Consigliere rel Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Rosario DE JULIO UFFICIO COPIE Richiesta coma studio 66 Dott. Roberto M. TRIOLA JL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 18 GEN. 2001.. ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA BECETTO! CONDORINio sul ricorso iscritto al n. 16522/98 R.G. proposto da DI NT US, elettivamente domiciliato in Roma, P.le Medaglie d'Oro n. 72, presso lo studio dell'Avv. Claudio Ciufo, difeso CANCELLERIA dagli Avv. Lanfranco Frezza e Carlo Perotti in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIA ROMA N. 90 IN NARNI, in persona del suo amministratore pro tempore CI NO, intimato 1542/00 per la cassazione della sentenza 21 aprile 1998 n. 23/98 del Giudice di pace di Narni. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 29 settembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre del 1996 il Condominio di Via Roma n. 90 in Narni, e per esso il suo amministratore pro tempore TT RE, convenne in giudizio, avanti il locale Giudice di pace, il condòmino US Di ON per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.785.658 quale quota di sua spettanza per anticipo sui lavori di ristrutturazione del tetto dell'edificio condominiale approvati dall'assemblea. Il Di ON, nel costituirsi, contestò in vario modo l'an ed il quantum della domanda avversaria, domanda che il giudice adito, con la sentenza precisata in epigrafe, accolse integralmente, svolgendo le seguenti considerazioni in risposta alle numerose deduzioni del convenuto: - Era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'amministratore TT RE, poiché, a norma degli artt. 1130 n. 3 e 1131 cod. civ., l'amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni condominiali ed è legittimato ad agire nei confronti dei condòmini " } 2 inadempienti in base allo stato di ripartizione millesimale approvato dall'assemblea senza bisogno di preventiva autorizzazione della stessa;
- Le assemblee erano state validamente convocate con affissione dell'avviso di convocazione al portone del condominio;
- Il Di ON non era stato presente alle assemblee 7 luglio e 24 maggio 1995 ma dai relativi verbali risultava aver consentito a che le riunioni si tenessero in sua assenza, la qual cosa dimostrava che era a conoscenza delle convocazioni e degli ordini del giorno: e se ignorava questi ultimi, il fatto doveva attribuirsi al suo completo disinteresse;
era provato, in ogni caso, che egli, con lettera raccomandata del 3.4.1986 (sic) era stato informato della urgente necessità di ristrutturare il tetto dell'edificio, sicché con la normale diligenza sarebbe stato in grado di conoscere sia l'ordine del giorno, che sapeva essere per consuetudine esposto all'ingresso del palazzo, sia il risultato cui erano pervenute le assemblee;
-Quanto all'assunto di non aver mai ricevuto od approvato il riparto, esso era smentito dal teste NO MA il quale aveva riferito di aver consegnato in assemblea le copie del riparto per tutti i condomini;
e anche ammesso che il Di ON non avesse ricevuto la copia di sua pertinenza, vi era prova che l'amministratore RE aveva consegnato al di lui figlio, impegnatosi a farglielo pervenire, il preventivo di spesa della ristrutturazione con la quota a lui spettante in base alla ripartizione millesimale, sicché da quel momento egli era 3 venuto sicuramente a conoscenza sia dei lavori decisi dall'assemblea, sia dell'esistenza di un riparto millesimale, sia della quota gravante a suo carico;
Ma anche ammesso che le tesi del convenuto fossero tutte rispondenti a verità, da quel giorno di fine estate 1996 decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 1137 cod. civ. per impugnare la delibera, termine che era inutilmente trascorso;
-- Non era questa la sede per contestare le tabelle millesimali a suo tempo redatte dal geom. MA. Ricorre per cassazione il Di ON sulla base di quattro motivi, poi illustrati con memoria. Nessuna attività difensiva viene svolta in questa sede dal Condominio intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunziandosi violazione e falsa - applicazione degli artt. 1106, comma 2°, 1129, comma 1°, 1131, comma 1°, e 1130 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si insiste sulla tesi della carenza di legittimazione del Sig. TT RE a rappresentare il Condominio davanti al Giudice di pace in mancanza di una sua valida nomina, atteso che l'assemblea del 19.11.1993 era giuridicamente inesistente per mancanza di una rituale convocazione, di un ordine del giorno e di una valida deliberazione debitamente comunicata ai condomini assenti. Con il secondo motivo denunziandosi violazione e falsa - applicazione degli artt. 1105, comma 1°, 1117 e 1136 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si torna a dire che del Condominio era l'assemblea 19.11.1993 di "costituzione" giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il RE era stato nominato amministratore di un Condominio mai riconosciuto e dichiarato tale. Con il terzo motivo denunziandosi violazione e fasla applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si deduce che, a causa delle violazioni in precedenza denunciate, anche le assemblee 7.7 e 24.5.1995 dovevano considerarsi giuridicamente inesistenti, con conseguente inefficacia delle relative deliberazioni. In ogni caso - si aggiunge dette assemblee erano - invalide e la motivazione del giudice di pace sulla asserita conoscenza del loro svolgimento da parte del Di ON era assolutamente inconsistente, non bastando dire che esse erano state regolarmente convocate con l'affissione dell'avviso sul portone, ma occorrendo dimostrare che tale affissione era avvenuta e che il condòmino ne aveva preso conoscenza;
come pure non bastava affermare che dai verbali risultava il consenso del Di ON alle riunioni assembleari, stante l'assenza di qualsiasi delega in favore dei condomini presenti alle assemblee;
sorprendenti, poi, erano le affermazioni basate sulla ricezione di una lettera raccomandata del 3.4.1986, cioè di dieci anni 5 prima, e sul decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento del riparto millesimale e della richiesta di pagamento. Con il quarto motivo, infine, denunziandosi omessa, - insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., su alcuni punti decisivi della controversia si lamenta:- a) Che il giudice a quo abbia pronunciato la condanna sulla base di una domanda giudiziale esclusivamente impostata sull'assemblea del 23.11.1993 senza che il verbale di tale riunione fosse stato mai prodotto in giudizio, benché esplicitamente richiesto;
b) Che si sia omesso di dimostrare e motivare sulla mancanza di prova dell'avviso di convocazione affisso al portone e della sua conoscenza da parte del Di ON;
c) Che non sia stata fornita motivazione in relazione alla mancanza di prova che detto avviso, quand'anche affisso, contenesse l'ordine del giorno;
d) Che non via sia alcuna motivazione sulla circostanza che, per espressa ammissione dell'amministratore, i verbali di assemblea non venivano mai comunicati ai condòmini assenti;
e) Che la motivazione sia insufficiente e contraddittoria là dove si afferma apoditticamente la validità delle decisioni e l'incuria dell'attuale ricorrente nel far trascorrere inutilmente il termine;
6 f) Che sia stata omessa ogni valutazione di alcune testimonianze riguardanti l'assenza del Di ON all'assemblea di approvazione delle tabelle millesimali;
g) Che sia stato illegittimamente ed apoditticamente attribuito alle affermazioni iniziali dei verbali assembleari circa il benestare del Di ON alle assemblee il significato di conoscenza, da parte sua, delle relative convocazioni;
h) Che non siano state attentamente valutati le conclusioni ed i chiarimenti a verbale del tecnico chiamato ad esprimere un parere sulla legittimità delle tabelle millesimali. Nessuno dei su esposti motivi è meritevole di accoglimento. Quanto ai primi tre, per la parte in cui denunziano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di norme in materia di comunione e condominio, in particolare degli artt. 1105, 1106, 1117, 1129, 1130, 1131, 1136 e 1137 cod. civ., ne va rilevata la inammissibilità. Pacifico ed incontestato, invero, che trattasi di causa di valore non eccedente lire due milioni svoltasi davanti al giudice di pace, sufficiente ricordare l'ormai consolidato ed incontrastato indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo il quale, a seguito della nuova formulazione del citato art. 113, comma 2°, cod. proc. civ. che ha eliminato l'obbligo, precedentemente imposto al conciliatore, di osservare i principi regolatori della materia, contro le sentenze del giudice di pace in cause del suindicato valore (da ritenersi sempre 7 pronunciate secondo equità anche quando si sia fatta applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione delle norme regolatrici del processo - atteso che, a norma dell'art. 311 del codice di rito, il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel titolo II del libro II dello stesso codice o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, e che il nuovo testo dell'art. 113 non ha affatto "deformalizzato" il giudizio di equità -, mentre la censura di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. è consentita soltanto in caso di denunciata inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), con esclusione, quindi, non solo delle specifiche norme di diritto sostanziale disciplinanti la materia in controversia, ma anche dei principi fondamentali regolatori della stessa e di quelli generali dell'ordinamento giuridico (v. sent. SS.UU. 15.10.1999 n. 716 e delle sezioni semplici 18.1.2000 n. 503, 24.2.2000 n. 2105, 6.4.2000 n. 4326). Quanto alle censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione contenute nel quarto motivo e in buona parte del terzo, deve affermarsene la totale infondatezza, tenuto anche conto del carattere essenzialmente intuitivo, e non sillogistico del giudizio di equità. Il giudice di pace, infatti, nell'ambito di detto giudizio, svincolato, come si è visto, dall'obbligo di seguire pedissequamente le norme di diritto sostanziale, all'infuori di quelle di rango costituzionale o comunitario, ha dato sufficientemente conto, senza alcuna sfasatura logica, del proprio convincimento in ordine a quello che era il tema fondamentale della lite, cioè alla giustezza della pretesa avanzata dal Condominio, a mezzo del proprio amministratore pro tempore TT Preti, nei confronti del condòmino Di ON perché contribuisse alle spese di ristrutturazione del tetto dell'edificio condominiale, spiegando chiaramente, con richiamo a precise fonti probatorie e al di là delle minuziose regole giuridiche dettate dal codice in materia di nomina, attribuzioni e poteri rappresentativi dell'amministratore, di validità e di impugnazione delle deliberazioni assembleari, ecc., come e perché dette spese fossero state deliberate dalla maggioranza dei condòmini e vincolassero pienamente il Di ON assente in quanto preventivamente informato delle riunioni e del loro oggetto attraverso gli avvisi di convocazione affissi per consuetudine al portone del fabbricato, nonché a conoscenza sia della decisione presa di - della cui urgenza era stato anche avvertito con rifacimento del tetto lettera raccomandata del 3.4.1996 (e non 3.4.1986, come, per un evidente refuso, cui appiglia maliziosamente il ricorrente, appare scritto in sentenza) -, sia del riparto della relativa spesa secondo le tabelle millesimali a suo tempo redatte dal geom. MA. 9 Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso. Nessun provvedimento è dovuto in ordine alle spese del presente procedimento data l'assenza, in questa sede, di attività difensive del Condominio intimato.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 29 settembre 2000. IL PRESIDENTE thadone AL CONSIGLIERE ESTENSORE как Оптиве дити IL CANCELLIERE C1 Valaria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN. 2001 C! Roma 化 ) 4 7 E O 3 . L C L N A O , P B 1 I 9 E 9 D E 1 - N E 1 O 1 C I - I Z 1 D A 2 R . U I T L S G I 9 G 3 E E E R N . 6 A T 4 D S . I E T ( T T N R E A S E 10