CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17944 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d'appello di Lecce nel procedimento a carico di: UR MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2025 del Tribunale di Brindisi. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brindisi ha accertato la responsabilità di MA UR per il reato previsto dagli artt. 81, 640 commi 1 e 2, n.
2-bis e gli ha conseguentemente inflitto la pena di otto mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17944 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza ricorreva, a mezzo del suo sostituto, il Procuratore della Repubblica di Lecce che deduceva che la pena irrogata al UR fosse illegittima in quanto lo stesso era stato condannato a «mesi otto di reclusione», ma non alla pena pecuniaria della multa espressamente prevista dall'art. 640 cod. pen. 3. Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen. prevede che la truffa sia punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa «da euro 51 da euro 1032». La sentenza impugnata – con la quale la Corte di appello si è limitata ad infliggere la pena della reclusione – deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione (la sentenza impugnata non era appellabile dal Pubblico Ministero, sicché non si verte in un caso di ricorso per saltum).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI ER TR
udita la relazione svolta dal Consigliere ND HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Brindisi ha accertato la responsabilità di MA UR per il reato previsto dagli artt. 81, 640 commi 1 e 2, n.
2-bis e gli ha conseguentemente inflitto la pena di otto mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17944 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 26/03/2026 2 2. Avverso tale sentenza ricorreva, a mezzo del suo sostituto, il Procuratore della Repubblica di Lecce che deduceva che la pena irrogata al UR fosse illegittima in quanto lo stesso era stato condannato a «mesi otto di reclusione», ma non alla pena pecuniaria della multa espressamente prevista dall'art. 640 cod. pen. 3. Il ricorso è fondato in quanto l'art. 640 cod. pen. prevede che la truffa sia punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e, congiuntamente, con la multa «da euro 51 da euro 1032». La sentenza impugnata – con la quale la Corte di appello si è limitata ad infliggere la pena della reclusione – deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione (la sentenza impugnata non era appellabile dal Pubblico Ministero, sicché non si verte in un caso di ricorso per saltum).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Così deciso, il giorno 26 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI ER TR