Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15038 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 66616 15038/02 REPUBBLICA ITALIANA M A T R E A I NOME DE COP N . 3 1 B A 1 . A L B 1 6 . / 4 / 8 L 5 . N R . . 6 9 . P 2 D D E S N I L E S I A E R T I E I E D S N G S I A A O T E R Z N SSAZIONE LA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA R T Tributaria U I B T A I R A Esenzione பமட gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - - Presidente cenzo DI NUBILA R.G.N. 21943/99 Rel. Consigliere Cron. 35227 Dott. Giuseppe FALCONE - Dott. Aldo Consigliere Rep. CECCHERINI Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud.09/04/02 Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66616 sul ricorso proposto da: JOAL JEANS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difesa dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura a margine;
- ricorrente .
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente - 1479 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD URBINO;
- intimato avverso la sentenza n. 296/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 21/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Joal Jeans s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta, per carenza di documentazione, l'istanza volta ad ottenere l'esenzione decennale Ilor. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio sul presupposto che la società, a fronte della eccezione della mancanza di novità dell'impresa, rispetto a quella esercitata dai soci, formulata dall'ufficio, non ha fornito la prova che si trattava di impresa nuova. Ha proposto ricorso la società deducendo tre motivi. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso. La società ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Commissione omesso di rilevare la novità della eccezione introdotta per la prima volta in appello dall'ufficio relativamente al difetto del requisito della novità dell'impresa. Il Ministero ha sostenuto l'infondatezza della doglianza in quanto il motivo di appello proposto dall'ufficio concerne il fondamento stesso della decisione di primo grado impugnata ed in quanto esprime il generale potere di impugnazione concesso alla parte soccombente in relazione alle statuizioni adottate. Ha aggiunto che la società solo nel corso del giudizio di primo grado ha prodotto documenti, la cui mancanza nella fase procedimentale non aveva reso possibile l'esame della domanda di esenzione. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata. E' pacifico tra le parti che l'istanza di esenzione è stata respinta per mancanza di documenti idonei a sostenerla, che alcuni documenti sono stati forniti dalla società nel corso del giudizio di primo grado e che la decisione del giudice favorevole alla Jofthe contribuente è stata basata su quei documenti. Da ciò discende che la censura della mancanza del requisito della novità, formulata dall'ufficio in appello, è la diretta conseguenza del comportamento della parte che in sede amministrativa evidentemente non ha assolto l'onere di provare i presupposti per l'esenzione, e non può essere considerata come proposizione di una questione nuova proprio perché scaturisce in maniera necessitata dal comportamento della parte e dalla decisione impugnata. Con il secondo motivo la società ha dedotto nullità del provvedimento di diniego dell'esenzione per intervenuto decorso del termine di decadenza dell'ufficio dal potere di accertare i requisiti per l'esenzione decennale Ilor richiesta nel 1986. Il Ministero ha sostenuto l'inammissibilità della doglianza perché nuova e non rilevabile di ufficio. Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile poiché non è stata proposta a tempo debito nei giudizi di merito, quando pure ve ne erano tutte le condizioni per farlo. Con il terzo motivo la società ha dedotto omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Commissione totalmente ignorato e/o travisato, ai fini della formazione del proprio convincimento, la copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla Joal nel corso del primo grado del giudizio e acquisita agli atti da cui inequivocabilmente si evince il carattere di novità del nuovo impianto aziendale. Il Ministero ha sostenuto l'inammissibilità della doglianza perché relativa a valutazioni di merito. Ritiene la Corte che la doglianza è invece fondata poiché nella sentenza impugnata non sono stati esaminati i documenti esibiti dalla società nel corso del giudizio di primo grado. La Commissione Regionale ha fatto delle affermazioni senza supportarle con elementi probatori, e non ha così consentito di esercitare un controllo sulla correttezza яни della motivazione basata su una valutazione di fatto. Il motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale delle Marche.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo e cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione I A R A E T M della Commissione Regionale delle Marche. . 5 1 - T . . B L N A . A B L 1 3 N 8 9 6 / 4 1 / 6 2 . . R . P L D E D I S S I N E A E O Z N G T I R A I S E R A N E T D E E S Così deciso in Roma il 9.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. - A I R A U T B I T R Dr.RincenzoDi Nubila Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 LD AN MO " Oggi 25 OTT, 2002 Amargo PasAlcalde Dion.