Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9641 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE964 1 01 IN NOME DEL POP LO IT LIANO DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ALIONG EX ART. 2932cc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 9737/99 Cron.22243 Consigliere- Dott. Antonio VELLA Rep. 3284 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.26/04/01 - CORTE SUPERE SUPPENA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere UTRICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per dinth SENTENZA * 1.6 LUG 200S sul ricorso proposto da: IL EL CA IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato POMPONIO A, difeso dall'avvocato CIPRIANI ALFONSO, giusta delega in atti;
€1,55 1.3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
RD AN;
LOF22907 intimato avverso la sentenza n. 508/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/04/98; " 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 731 udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio -1- : MAZZIOTTI DI CELSO;
⠀udito 1'Avvocato Alfonso CIPRIANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ib 11 Svolgimento del processo Con atto notificato il 21/7/1988 PE CC conveniva in giudi- zio AN BA esponendo di aver, in data 29/8/1983, stipulato un con- tratto preliminare di compravendita con AS BA il quale si era obbli- gato a vendergli, al prezzo di £ 3.000.000, un terreno di 1.800 mq. sito in Castellina in Chianti. Dopo la morte del promittente venditore il suo figlio ed erede, AN BA, era stato costituito in mora con diffida del 12/11/1982 e, invitato al rogito, non si era presentato per la stipula del con- tratto definitivo. L'attore, quindi, chiedeva il trasferimento in suo favore, ex articolo 2932 c.c., del terreno oggetto del compromesso. Il convenuto, costituitosi, sosteneva l'infondatezza della domanda dedu- cendo, tra l'altro, di non conoscere la firma del de cuius apposta, quale pro- mittente alienante, in calce al preliminare di vendita. L'attore chiedeva la verifica della disconosciuta sottoscrizione per cui veniva espletata c.t.u. grafica e veniva ammessa la chiesta prova per testi. L'adito tribunale di Siena accoglieva la domanda con sentenza 6/2/1993 impugnata da AN BA. Con sentenza 8/4/1998 la corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda del CC osservando: che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, gli esiti delle risultanze processuali inducevano ad escludere la sussistenza di una prova adeguata e tranquillante a supporto delle domande del CC;
che era poco attendibile la deposizione della teste IC, moglie dell'appellato, la quale aveva dichiarato di essere stata presente allorché, nell'agosto 1983, il marito e AS BA si sarebbero incontrati in Poggi- 3 bonsi per trattare la compravendita del terreno in questione;
che tale testi- monianza non aveva ricevuto alcuna conferma né dai documenti acquisiti, né dalla c.t.u. grafica, né dalla deposizione dell'altra teste CA IC (figlia del CC ) la quale aveva reso una laconica testimonianza “de relato" dal valore probatorio quasi nullo;
che le conclusioni cui era perve- nuto il c.t.u. accentuavano le perplessità sul buon fondamento della doman- da del CC;
che, come accertato dal consulente, la firma "BA AS" in calce alla scrittura 29/8/1983 non corrispondeva a quella autentica sulla rinunzia ad usufrutto del 22/7/1971. CC PE ha chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze con ricorso affidato ad un motivo. BA AN non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso PE CC denuncia omessa ed insufficiente motivazione nonché falsa applicazione di norme di diritto. 11 n ricorrente sostiene che la corte di appello ha svuotato di contenuto probato- rio le dichiarazioni rese da IC CA sull'erroneo ed inesistente pre- supposto che tali dichiarazioni sarebbero state rese da una testimone inat- tendibile in quanto figlia di una parte in causa: la citata teste, invece, non è né figlia né parente di esso CC ed ha riferito una circostanza appresa per conoscenza diretta e non "de relato" come ritenuto dal giudice di secon- do grado. Ad avviso del ricorrente la corte di merito ha altresì apodittica- mente liquidato come "poco attendibile" la testimonianza di IC Ermin- da, moglie di esso CC: la corte territoriale ha omesso di valutare nel suo complesso tale testimonianza -- valida a tutti gli effetti pur se resa dalla moglie di uno dei litiganti - e le circostanze specifiche riferite dalla IC. Il giudice di appello, inoltre, non ha analizzato gli altri elementi probatori acquisiti al processo ed ha insufficientemente valutato le risultanze della pe- rizia grafica con conseguente vizio di omessa motivazione non tenendo conto che le firme di comparazione potevano essere prodotte soltanto da BA AN quale figlio ed erede di BA AS. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa va- lutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudi- ce del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della pre- senza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sen- tenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del pro- prio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a di- mostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per 5 implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specifica- mente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie, ha coerentemente ritenuto insussistente la prova a sostegno delle domande del CC stante il disconoscimento della firma "BA AS" riportata in calce al contratto preliminare posto a base delle dette domande. La corte di merito è pervenuta a tale conclusione attraverso argomenta- zioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, non- 6 ché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa -con particolare riferimento alla relazione del c.t.u. - e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi di BA AN, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del CC. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. j In particolare sono in parte infondate e in parte inammissibili le censure concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie (prove testimoniali e relazione peritale) indicate in ricorso. Le dette censure e critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del 7 principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali cui si fa cenno nella censura in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostrui- re, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - di tali risultanze probatorie. La detta omissione 8 non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al ri- guardo mossi dal ricorrente. Peraltro è appena il caso di segnalare l'irrilevanza dell'errore commesso dalla corte di appello nell'attribuire alla teste CA IC la qualità di fi- glia del CC. Si tratta di un mero errore materiale (come emerge chia- ramente dalla diversità di cognome) che comunque non ha inciso in alcun modo sulla valutazione della attendibilità della deposizione testimoniale ri- tenuta dalla corte di appello di scarso valore in quanto la teste aveva riferito circostanze apprese de relato “per aver sentito dire della vendita generica- mente e dallo stesso CC". Anche le dichiarazioni di RM IC sono state ritenute poco credi- bili dal giudice di appello non perché rese dalla moglie del CC, bensi perché non avevano trovato alcuna conferma dai documenti acquisiti e dalle altre risultanze probatorie. Bisogna infine evidenziare che la censura relativa all'asserita errata in- terpretazione e valutazione della perizia grafica è parimenti priva di pregio per la sua genericità e per il riferimento a compiti attribuiti al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto completo e specifico della detta perizia: ciò comporta l'impossibilità di individuare compiutamente il pensiero e il ragionamento del c.t.u. e che si porrebbero in contrasto con quanto affermato dalla corte di appello circa la non autenticità della firma BA AS in calce alla scrittura privata del 29/8/1973. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la va- lutazione della corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie ( ivi compresa la relaziona del c.t.u. ) si sottrae al sindacato di legittimità tenuto 9 anche conto della convincente motivazione al riguardo fornita dalla corte di- strettuale la quale sul punto non poteva che tener conto delle scritture di comparazione fornite dalla parte che aveva inteso avvalersi della scrittura disconosciuta chiedendone la verificazione: infatti su tale parte incombe, a norma dell'articolo 216 c.p.c., l'onere di produrre o indicare le scritture che 60000 possono servire di comparazione 310000 Sotto altro profilo le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono 1087 124 er inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- 4567 3099 8067 6.00 rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di 10 errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- 15 tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale l'intimato BA Ro- mano non ha svolto attività difensiva. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
P.Q.M.
delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 41038 versate 166.10 La Corte rigetta il ricorso. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 der 30/5/2002) Roma 26 aprile 2001 Il presidente Il consigliere estensore лепти IL CANCELLIERE C1 NOELLOMA Valeria Neri LUG. 2001 31 10