Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
Non ricorre alcuna ipotesi di inutilizzabilità per gli atti compiuti dopo la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.) se il P.M. provveda successivamente a rinnovare l'avviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2006, n. 34417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34417 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - N. 1376
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 037564/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EL, N. IL 05/12/1961;
avverso SENTENZA del 16/02/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza del 16.2.2004 la Corte d'Appello di Roma confermò la sentenza 19.9.2002 del Tribunale di Latina, con la quale DI LA era stata condannata alla pena di giustizia perché riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art.349 c.p., acc.to in Aprilia li 11.9.96 e 11.12.2000.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, il quale con il primo motivo (che raccoglie tre censure) denuncia inosservanza dell'art. 191 c.p.p., comma 1 e 2, art. 405 c.p.p., comma 2, e art. 415 bis c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b) e c)
nonché carenza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto non avrebbe dovuto essere ravvisata la continuazione, non avendo i giudici di merito spiegato come sia stato possibile che la DI, "dopo essere stata messa sull'avviso il 24.11.2000, abbia poi proseguito le opere con l'intonacare e aggiungere una serranda e un infisso metallico, opere che sarebbero state successivamente constatate, ma delle quali non v'è traccia documentale o tangibile in atti, nemmeno attingibili al così definito sopralluogo dell'11.12.2000"; il ricorrente chiarisce che tale ulteriore intervento dei verbalizzanti sarebbe nullo perché effettuato "in una fase già avanzata delle indagini preliminari e le risultanze emerse da tale c.d. sopralluogo non possono essere utilizzate perché realizzate l'11.12.2000, dopo l'emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ricevuto il 13.9.2000 e senza preventiva autorizzazione della Procura". Il motivo è infondato, in quanto la sanzione di inutilizzabilità colpisce, a norma dell'art.407 c.p.p., comma 3, solo gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, mentre nel caso in esame si tratta, in base alla stessa deduzione del ricorrente, di un atto (per l'appunto il sopralluogo in data 11.12.2000) compiuto dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. In relazione a tale eventualità (verificatasi nella specie), è corretta la procedura, pure seguita nel caso in esame, di acquisizione dell'atto successivo e di notifica di un nuovo avviso di chiusura delle indagini. In definitiva, non essendosi verificata la scadenza del termine delle indagini preliminari, non era necessario fare ricorso alla procedura della proroga del termine stesso e non può parlarsi di inutilizzabilità dell'atto compiuto e acquisito dopo la notifica del primo avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Una sanzione di inutilizzabilità (o anche di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., lett. c) avrebbe colpito l'atto di cui si discute ove gli esiti dello stesso non fossero stati contestati all'imputato appunto mediante la notifica del nuovo avviso di chiusura delle indagini.
È, poi, evidente che non è ravvisabile alcuna nullità in relazione alla dedotta mancata autorizzazione da parte del PM del sopralluogo del dicembre 2000, essendo indiscutibile che la polizia giudiziaria, tra gli altri compiti affidatile, "deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (art. 55 c.p.p.) e che tale norma non può non trovare applicazione anche quando sullo stesso fatto siano in corso le preliminari indagini del P.M. Infatti, l'attività della PG su disposizione o delega del PM ex art. 55 c.p.p., comma 2, si aggiunge a quella di iniziativa, senza impedirla;
l'opinione contraria negherebbe i compiti e le funzioni istituzionali della PG. Di mero fatto, e quindi non deducibili in questa sede, sono infine, i rilievi del ricorrente circa le contraddizioni in cui sarebbe incorso il verbalizzante "nel procedere al riconoscimento fotografico dell'immobile".
Con altro motivo il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 533 c.p.p., comma 2, e art. 178 c.p.p., lett. a), in quanto il primo
Giudice avrebbe "omesso di menzionare la contestata continuazione", determinando "la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e l'aumento per la continuazione"; ne deriverebbe che, non potendosi tener conto della continuazione, "il fatto contestato rimarrebbe circoscritto al primo episodio del settembre 1996", con la conseguenza che il reato sarebbe estinto per prescrizione. Anche tale motivo è infondato, pur rispondendo al vero che il primo Giudice ha determinato la pena in modo globale, cioè già comprensiva dell'aumento per la continuazione, per di più indicandola erroneamente come pena-base ("p.b. mesi sette di reclusione e Euro 150,00") e senza specificare l'aumento per la continuazione. Non vi è, tuttavia, dubbio alcuno che egli abbia tenuto conto della continuazione, sia per aver parlato, nella prima pagina della motivazione, del sequestro del 1996 e delle due violazioni del settembre 1996 e del dicembre 2000, sia per aver significativamente aumentato di un mese e di Euro 47,00 il minimo edittale previsto dall'art. 349 c.p. (mesi sei ed Euro 103,00). Pertanto, poiché il primo giudice ha tenuto conto della violazione del dicembre 2000 (desunta dalle attendibili dichiarazioni del verbalizzante), sotto nessun profilo è possibile circoscrivere il reato alla sola violazione del 1996 e ipotizzare l'estinzione del reato stesso per prescrizione. Di errato nel modus procedendi del primo giudice c'è la mancata specificazione dell'aumento per la continuazione e la diminuzione di pena per le attenuanti generiche calcolata sulla pena complessiva (e non prima dell'aumento per la continuazione), ma trattasi con ogni evidenza di errori che non hanno avuto influenza sul dispositivo e che, come tali, possono essere corretti da questa Corte a norma dell'art. 619 c.p.p.. Ed invero, il primo errore è, di fatto, superato dal rilievo del già indicato aumento di pena operato sul minimo edittale;
il secondo dal rilievo che la diminuzione per le attenuanti generiche, nel concreto due mesi ed Euro 50,00, corrisponde alla misura massima consentita ex art. 65 c.p., n. 3, di un terzo del citato minimo edittale (ove il calcolo fosse stato correttamente effettuato, per cui l'imputato non ha ricevuto dall'errore pregiudizio alcuno).
Dovendo, sulla base dei rilievi esposti, ritenersi le censure mosse non meritevoli di accoglimento, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006