Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2008, n. 45402
CASS
Sentenza 7 novembre 2008

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Massime1

Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito, e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.

Commentario1

  • 1Rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare: Non è impugnabile per saltum.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 luglio 2022

    In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà. Cassazione penale , sez. II , 24/05/2022 , n. 24349 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della Misura Cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Struttura Terapeutica residenziale per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2008, n. 45402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45402
Data del deposito : 7 novembre 2008

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