Sentenza 7 novembre 2008
Massime • 1
Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva: ne consegue che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito, e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare: Non è impugnabile per saltum.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 luglio 2022
In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà. Cassazione penale , sez. II , 24/05/2022 , n. 24349 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della Misura Cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Struttura Terapeutica residenziale per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2008, n. 45402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45402 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 07/11/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1568
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 033645/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IV AR, N. IL 27/12/1974;
avverso ORDINANZA del 14/07/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Donato Daniele, in sostituzione dell'avv. Alviano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 14-7-2008, la Corte di appello di Firenze, ritenute sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, rigettava l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Comunità di recupero di tossicodipendenti, presentata nell'interesse di PA IV, imputato dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3 e art. 648 c.p.. 1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per NE PA IV MA, personalmente, i seguenti motivi.
- Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.89, comma 2, art. 606 c.p.p., lett. b) - Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, lamentando che la Corte fiorentina si sia limitata a motivare con un mero riferimento alle esigenze cautelari poste alla base del titolo cautelare, senza aggiungere null'altro in ordine ai criteri di interpretazione dei pericula libertatis imposti dalla norma cit.. - Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) - Con il secondo motivo si deduce che la Corte di appello non ha indicato se e quali fossero le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da valorizzare nel caso concreto e ha, altresì, omesso di indicare, se non superficialmente, le ragioni per le quali abbia inteso derogare alla regola che impone il divieto di custodia in carcere per il soggetto tossicodipendente che ha in corso un programma terapeutico.
2. Il ricorrente ha proposto ricorso immediato per NE (cosiddetto per saltum) avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Firenze di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità terapeutica. Senonché il ricorso per saltum è possibile nella sola fase di cognizione: ciò dovendosi desumere dalla formulazione letterale dell'art. 569 c.p.p., comma 1, che attribuisce la facoltà di proporre direttamente ricorso per NE alla parte che ha il diritto di appellare la "sentenza" di primo grado. Ne discende che avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all'art. 310 c.p.p., cioè l'appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per NE (Cass. pen., Sez. 6, 15/02/2005, n. 9970). La richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è l'unico rimedio che il legislatore consente di saltare mediante l'esperimento omisso medio del ricorso immediato per NE (cfr. art. 311 c.p.p., comma 2), procedura che non è ammessa nei riguardi dei provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, impugnabili esclusivamente con l'appello (Cass. pen., 21/05/1990 Bergamaschi). A mente dell'art. 568 c.p.p., comma 5 in presenza di una chiara volontà di impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, occorre procedere alla conversione del mezzo di impugnazione;
pertanto il presente ricorso va qualificato come appello ex art. 310 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
La Corte di NE, qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per la decisione ex art. 310 c.p.p.. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008