Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OR RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINEROLO 2, presso lo studio dell'avvocato RENATO IANNELLI, difeso dall'avvocato PIERLUIGI PEZZOPANE, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6596/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 21/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
se la Corte muta giurisprudenza è comunque fondato anche il primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL NT, ai sensi della legge n. 482/85, ha chiesto la riliquidazione delle imposte pagate sulle indennità di buona uscita, ed ha poi impugnato il provvedimento di rigetto dell'amministrazione. La Commissione di primo grado ha accolto l'eccezione proposta dall'ufficio ed ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 636/72 per mancata consegna di una copia di esso alla controparte.
La Commissione Regionale, invece, ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto nel merito.
La Commissione Centrale ha confermato tale decisione sostenendo che:
a) la mancata consegna della copia non comporta l'inammissibilità del ricorso;
b) nella specie si applica la disciplina della prescrizione decennale prevista dall'art. 37 d.p.r. n. 602/73;
c) il diritto al rimborso spetta sulla base della sentenza n. 178/86 della Corte Costituzionale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Ha resistito OR TT, erede di OL NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 300 cpc. in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di NT OL dal momento che si era costituita solo l'erede OR TT.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 d.p.r. n. 636/72 in quanto, per giurisprudenza consolidata (Cass. sentenze nn. 5982/97, 7256/94 e 9213/99), la mancata consegna o spedizione della copia comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo del processo tributario. Con il terzo motivo il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.p.r. n. 602/73, 4 e 5 l. n. 482/85 in quanto nella specie si applica la disciplina della decadenza prevista nell'art. 38 citato e non quella della prescrizione. La OR ha evidenziato che il Ministero ha notificato due ricorsi, di cui il primo notificato il 28.1.2000, non depositato e non iscritto a ruolo, e il secondo notificato il 2.2.2000 ed iscritto a ruolo, ed ha eccepito la inammissibilità di questo ultimo per violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., secondo il quale l'impugnazione parziale della sentenza comporta l'acquiescenza delle parti non impugnate.
Ritiene la Corte che questa eccezione prospettata dalla OR è infondata poiché il ricorso notificato il 2.2.2000 ed iscritto a ruolo è stato proposto ritualmente entro il termine lungo, e che il potere di impugnare non si è consumato per effetto di un ricorso notificato, ma non depositato e non iscritto a ruolo. Quest'ultimo atto in sostanza non ha prodotto alcun effetto.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal Ministero è, invece, fondato sulla base dell'orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (cfr. per tutte sentenze nn. 8371/95 e 3038/00), secondo il quale la mancata consegna della copia del ricorso introduttivo produce l'inammissibilità dello stesso.
Gli altri motivi formulati dal ricorrente (il primo ed il terzo) restano assorbiti.
La sentenza va, dunque, cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e confermare la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004