Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 / 5 Z 4 . A / N R 6 A 2 T - I . S I 5 1 06/0 1 B R R . G . P A . L E T L D R A U L . E A B B I D D A I R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S E A T N T 1 I E 3 S N R 1 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E E Oggetto . S A T E N TRIBUTI A IMPOSTA REGISTRO SEZIONE TRIBUTARIA M ACCERTAMENTO VALORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10062/98 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Cron. 10961 Consigliere - Dott. Mario CICALA Re. Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 26/01/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE VI, HERMITAGE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato REANDA CECILIA, difesi dall'avvocato CECCHINI LUIGI, giusta procura a margine;
- ricorrente ·
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - avverso la sentenza n. 11/97 della Commissione 2001 tributaria regionale di MILANO, depositata il 14/04/97; 129 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CECCHINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost: tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. LI CE, in proprio e nella qua- lità di legale rappresentante della Hermitage s.r.l., rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Milano ha giudicato legittimo e congruo l'accertamento di valore impugnato originariamente dall' odierno ricorrente. In fatto, la controversia trae origine dal ricorso prodotto dallo LI avverso un avviso di accerta- mento dell'Ufficio del Registro di Milano, con il quale è stato rettificato in lire 770 milioni il valore di un immobile, dichiarato in lire 350 milioni, oggetto di una compravendita. A sostegno della originaria impugnazione, lo Scar- celli deduceva carenze ed illogicità della motivazione 2 dell'atto di accertamento. Le commissioni di merito, in entrambi i gradi, hanno ritenuto infondate le doglianze del contribuente. A sostegno dell'odierno ricorso, lo LI dedu- ce due motivi, variamente articolati. Nessuna attività processuale ha svolto il Ministero intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure dedotte appaiono infondate. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art. 51 del DPR 131/86, in quanto la sen- tenza impugnata non conterrebbe alcun accenno ai crite- ri estimativi, sia in astratto che in concreto, in base ai quali è stato stabilito il valore attribuito dall'Ufficio, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile una adeguata risposta difensiva. Come è noto, l'art. 51, comma 3, DPR 131/86, stabi- lisce che, per gli atti che hanno ad cggetto beni immo- bili, l'ufficio del registro può rettificare i valori dichiarati, avendo riguardo, alternativamente, a) "ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto о a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analo- 3 ghe caratteristiche e condizioni"; ovvero b) "al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente appli- cato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari"; ovvero c) "ad ogni altro elemento di valutazione, an- che sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni". Nella specie, l'accertamento è stato motivato sulla base di elementi che, notoriamente, "fanno prezzo", quindi in base al parametro sub c). Tali elementi sono stati analiticamente evidenziati dalle commissioni di merito (che, quindi non si sono sottratte all'obbligo della motivazione) e, in punto di fatto, non sono stati contestati dalla parte ricorrente. L'Ufficio ed i giudici di merito, infatti, hanno tenuto conto delle dimensioni, della posizione della tipologia e dello stato di conservazione dell'immobile oggetto della compravendita (si tratta di appartamento "signorile" ubicato in posizione "centralissima" nella città di Firenze). Tali elementi, risultano, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, dalla relazione tecnica dell'UTE che il ricorrente non conte- sta in punto di fatto. Conseguentemente, non risulta alcuna violazione dell'art. 51 DPR 131/86. Né, conseguentemente, sembra fondata l'eccezione secondo la quale il ricorrente non avrebbe potuto svolgere una adeguata difesa. Infatti, lo LI non contesta che la relazione dell'UTE non contenesse la indicazione degli elementi di valutazione e dei criteri di calcolo utilizzati per la rettifica oggetto del contendere. D'altra parte, è noto che 1' accertamento, e quindi il giudizio sull'accertamento, può essere motivato legittimamente con "riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (quale una relazione di stima dell'UTE), posto che, pure in tali casi, il contribuente è messo in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento in questione, e quindi di approntare la propria difesa, mentre, dal canto suo, l'amministrazione non può addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento" (Cass. 793/2000; conf. 10969/96; SS.UU. 8351/96 e 6096/87). Analoghe considerazioni valgono per le censure re- lative alla carenza di motivazione sulla determinazione del quantum. Infine, il ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appel- lo non si sarebbero fatto carico di esaminare taluni argomenti prospettati con l'appello, intesi a ridimen- 5 sionare la valutazione fatta dall'ufficio. In partico- lare eccepisce che la Commissione Regionale non avrebbe tenuto conto di una compravendita similare, avvenuta ad un prezzo notevolmente inferiore. Anche questa censura appare priva di fondamento. Infatti, si legge nella sentenza impugnata che "Nel me- rito, l'appellante non ha provato le asserzioni". Né, in questa sede, lo LI ha contestato specifica- mente tale asserzione. Conseguentemente, il ricorso va respinto. Nulla è dovuto per spese, attesa la inerzia del Ministero inti- mato.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente E (dr. Giovanni Olla)Giovanni (dr. Merone) ота о DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi -6 APR. 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 CASS Osvaldo Ascanio AZIONE E D.P.R. 26/4/1986 REGISTRAZION S O S A . 5 IA N R - A A ALL. B T D U DEL ESENTE IB TAB. SENSI R T 131 AI IA R . E N T A M