Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA A RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 0 3 9 58/0 IN NO DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8937/02 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere 5051 Dott. Renato RORDORF Rel. Consigliere Cron. мол CECCHERINI NETT Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 13/02/2003 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMASALVATORE FILOMENA, VIA DEGLI SCIPIONI, 52, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 376 avversO il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato 11 29/01/02 (R.G.L. 5215/04). - il udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente, l'Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità. Svolgimento del processo La sig.ra FI TO, con ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001, si è rivolta alla Corte d'appello di Roma lamentando la irragionevole durata di un processo, tuttora pendente, da lei introdotto dinan- zi al Tribunale di Benevento in data 10 giugno 1993 per ottenere il riconoscimento da parte del comune di Buo- nalbergo del diritto al contributo spettantele in con- seguenza degli eventi sismici del 1981. Ha chiesto per- ciò la condanna in proprio favore del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, quantificati in £. 18.000.000. L'amministrazione convenuta si è costituita per re- sistere a tale pretesa. Con decreto depositato il 29 gennaio 2002, la corte d'appello, rilevato che nessuna prova era stata fornita 2 V dalla ricorrente in ordine al pregiudizio economico da lei lamentato e che gli elementi acquisiti in causa non consentivano neppure di valutare l'esistenza di un eventuale danno morale, ha rigettato la domanda compen- sando le spese. Per la cassazione di tale decreto propone ora ri- corso la sig.ra TO, deducendo un unico, ma arti- colato, motivo di doglianza, illustrato con successiva memoria. Si è costituita, depositando controricorso, la Pre- sidenza del consiglio dei Ministri. Motivi della decisione Occorre preliminarmente rilevare 1. del controricorso depositato dallal'inammissibilità Presidenza del consiglio dei Ministri. L'indicata amministrazione non è infatti legittima- а resistere al ricorso qui proposto dalla sig.ra ta TO, giacché il provvedimento contro il quale ta- le ricorso diretto stato emesso dalla Corte d'appello di Roma in un giudizio che vedeva la ricor- rente contrapposta non già alla Presidenza del consi- glio (del tutto estranea a quel procedimento), bensì al Ministero della Giustizia, nei cui confronti era stata correttamente formulata la richiesta di equa riparazio- ne, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, 3 trattandosi di riparazione per l'eccessiva durata di una causa in corso dinanzi ad un giudice ordinario.
2. Il ricorso è però, a propria volta, inammissibi- le. La sig.ra TO lamenta che la corte d'appello, con la decisione impugnata, abbia violato e male appli- cato l'art. 2 della citata legge n. 89, oltre che gli artt. 6 e 53 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 111 della costituzione. Denuncia inoltre contraddittorietà della mo- omissioni, insufficienze e tivazione. La doglianza, articolata in più punti, richiama diffusamente i principi stabiliti dalla citata conven- zione e dalla recente legge italiana sull'equa ripara- zione per eccessiva durata dei processi. La ricorrente sottolinea come, nell'applicazione di tale legge, sia necessario attenersi ai principi interpretativi elabo- rati in proposito dalla Corte europea di Strasburgo. Censura l'impugnato decreto per non aver valutato l'eccessiva durata della causa in corso dinanzi al Tri- bunale di Benevento, che non presenterebbe carattere di particolare complessità. Critica l'affermazione della corte d'appello secondo cui il materiale probatorio in atti. avrebbe impedito di determinare l'entità della 4 pretesa economica di cui in quella causa si discute. Ribadisce che il diritto alla ragionevole durata del processo non dipende dalla fondatezza delle pretese in esso fatte valere dalla parte. Ma nessuno di tali rilievi coglie il punto nodale della decisione adottata dalla corte territoriale. Quella corte, infatti, non ha respinto il ricorso della sig.ra TO sulla base di considerazioni ri- guardanti la durata ragionevole o irragionevole dalla causa in esame, la sua maggiore o minore complessità o comportamento delle parti e del giudice di dettail causa. Lo ha respinto unicamente per la mancata prova - sia patrimoniale, sia non patrimoniale del danno - di cui la ricorrente ha chiesto di essere indennizzata. Su questo decisivo punto il ricorso non prospetta specifiche argomentazioni critiche. Tale, invero, non può considerarsi la mera afferma- zione per cui l'accertamento dell'eccessiva lunghezza del periodo di tempo impiegato dal Tribunale di Benve- nuto per decidere una questione pregiudiziale di giuri- sdizione avrebbe dovuto essere considerato decisivo ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto della verten- Affermazione, questa, che resta del tutto slegataza. dal tema della mancata prova del danno e della mancata deduzione di elementi idonei a quantificarlo tema sul 5 quale l'impugnata decisione è incentratia - ed appare invece unicamente diretta a sostenere l'irrilevanza di qualsiasi altra considerazione dimostrativa dell'irragionevole durata del processo. Né un'idonea censura, in ordine al punto decisivo della pronuncia di merito, potrebbe essere rinvenuta nella doglianza riguardante 1'omessa 0 insufficiente valutazione del materiale probatorio offerto, dal quale - a parere della ricorrente si sarebbe potuto dedurre che la pretesa economica fatta valere in giudizio era "di cospicuo valore". Doglianza, ancora una volta, as- solutamente generica e del tutto inadatta anche a sor- reggere una censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., la cui corretta prospettazione avrebbe richiesto invece la precisa e specifica indicazione delle emergenze proces- suali di cui si lamenta il mancato esame ad opera del giudice di merito e l'altrettanto specifica e puntuale dimostrazione della loro decisività. E' infine appena il caso di aggiungere che le argo- mentazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non valgono a sanare le suaccenna- te carenze del ricorso, i cui motivi debbono essere in- fatti compiutamente esposti nel ricorso medesimo, e non nella successiva memoria, la quale non è idonea ad am- pliare о integrare il contenuto dell'originaria impu- 6 gnazione né a specificarne i motivi dedotti in maniera vaga ed indeterminata (cfr., tra le tante, Cass. 15505 del 2000, Cass. 15112 del 2000 e Cass. 8373 del 1997).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non si accompagna alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di legittimità, giacché come s'è -già visto la Presidenza del consiglio, in questa sede costituitasi, non era invece legittimata a resistere.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, il 13 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Rordorf Giovanni Olla IL CAMP IC PA Uspovitatu 齁 18 MAR 2 3 IL CAM 7