Sentenza 14 dicembre 1998
Massime • 1
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può provvedere "de plano", esclusivamente se ricorrono due condizioni: a) inammissibilità dell'opposizione; b) infondatezza della notizia di reato, e di entrambe deve dare atto in motivazione. In assenza di una delle suddette condizioni, il mancato esperimento della procedura camerale e la conseguente nullità del relativo provvedimento per violazione del contraddittorio integrano gli estremi della ricorribilità per cassazione del detto provvedimento, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 353 del 1991) Ai fini della delibazione di ammissibilità il giudice può valutare solo la specificità della richiesta investigativa in ordine all'indicazione del tema e della fonte di prova e non anche la rilevanza delle indagini, in conformità al disposto di cui all'art.410 cod. proc. pen. Ne consegue che la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per sè ammissibile l'opposizione della persona offesa e impone al giudice di procedere in contradditorio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione SU Penali: reati contro la fede pubblicaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1998, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE V. PANDOLFO Presidente del 14/12/1998
Dott. FRANCESCO CALBI Consigliere SENTENZA
" PIERFRANCESCO MARINI " N. 6792
" GENNARO MARASCA " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N. 7663/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS LO, n. ad Ovada il 15 aprile 1951 nel procedimento penale a carico di GI FA HI ER
UL VI
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza depositato in cancelleria il 4 novembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato
Motivi della decisione
Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha disposto de plano l'archiviazione del procedimento penale a carico di FA GI, ER HI e VI UL, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta da LO AS, in quanto priva delle indicazioni, richieste dall'art. 410 comma 1 c.p.p., sull'oggetto delle investigazioni e sui relativi elementi di prova. Ricorre per cassazione AS e deduce violazione di legge, sostenendo di avere in realtà indicato, nell'atto di opposizione, l'oggetto delle investigazioni suppletive richieste e i relativi elementi di prova. Secondo un'indiscussa interpretazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., quando vi sia stata opposizione della persona offesa, il giudice può provvedere de plano con decreto sulla richiesta di archiviazione solo se ricorrono due condizioni: che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata. Se è stata proposta un'opposizione ammissibile o, comunque, se la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non appare convincente, il giudice deve consentire il contraddittorio tra le parti e decidere con ordinanza.
Poiché anche il decreto che conclude il procedimento de plano deve essere motivato, secondo quanto prevede l'art. 410 comma 2 c.p.p., non pare possa dubitarsi che il giudice, nel disporre l'archiviazione, deve motivare su entrambi i presupposti del suo provvedimento, vale a dire sia sull'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa sia sull'infondatezza della notizia di reato (Cass., sez. VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna, m. 201725, Cass., sez. III, 28 settembre 1994, Perri, m. 200274, Cass., sez. I, 7 febbraio 1994, Lecce, m. 197143). Tuttavia l'art. 409 comma 6 c.p.p., anche nell'interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1991, prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile solo per violazione del contraddittorio, non anche per vizio della motivazione. Sicché, quando il giudice disponga l'archiviazione con decreto senza dichiarare esplicitamente l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, la Corte di cassazione non può essere chiamata a censurare il difetto di motivazione del provvedimento eventualmente impugnato, ma deve direttamente accertare se l'opposizione sia ammissibile. Se l'opposizione è inammissibile, infatti, non sussiste la violazione del contraddittorio;
e il ricorso per cassazione della persona offesa non può essere accolto, anche se il decreto è immotivato.
L'art. 410 comma 1 c.p.p. dispone che l'opposizione deve indicare, a pena d'inammissibilità, "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova". Opposizione, quindi, è solo quella che solleciti la prosecuzione delle indagini, perché, se la persona offesa, avvalendosi della facoltà conferitale dall'art.90 comma 1 c.p.p., presenti una memoria destinata esclusivamente a proporre una propria interpretazione dei fatti, il giudice può disattenderla anche con provvedimento de plano. Il rito camerale, con il contradittorio delle parti, è necessario, pertanto, in due ipotesi:
a garanzia dell'accusato, quando il giudice ritenga infondata la richiesta di archiviazione;
a garanzia della persona offesa, quando la sua opposizione contenga una specifica richiesta investigativa. Per questa ragione è da ritenere che, ai fini della delibazione di ammissibilità dell'opposizione, il giudice possa valutare solo la specificità della richiesta, quanto all'indicazione del tema e della fonte di prova, non anche la rilevanza delle indagini richieste. Sicché la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per se ammissibile l'opposizione della persona offesa;
e impone al giudice di procedere in contraddittorio. Nel caso in esame l'opposizione conteneva la richiesta di procedere a sequestro e a perizia, sicché, essendo ammissibile, imponeva la decisione nel contraddittorio degli interessati.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999