Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1998, n. 6792
CASS
Sentenza 14 dicembre 1998

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Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può provvedere "de plano", esclusivamente se ricorrono due condizioni: a) inammissibilità dell'opposizione; b) infondatezza della notizia di reato, e di entrambe deve dare atto in motivazione. In assenza di una delle suddette condizioni, il mancato esperimento della procedura camerale e la conseguente nullità del relativo provvedimento per violazione del contraddittorio integrano gli estremi della ricorribilità per cassazione del detto provvedimento, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 353 del 1991) Ai fini della delibazione di ammissibilità il giudice può valutare solo la specificità della richiesta investigativa in ordine all'indicazione del tema e della fonte di prova e non anche la rilevanza delle indagini, in conformità al disposto di cui all'art.410 cod. proc. pen. Ne consegue che la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per sè ammissibile l'opposizione della persona offesa e impone al giudice di procedere in contradditorio.

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  • 1Cassazione SU Penali: reati contro la fede pubblica
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1998, n. 6792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6792
Data del deposito : 14 dicembre 1998

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