Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di truffa ai danni dell'INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8, comma secondo e 25, comma nono legge 223 del 1991, connessi all'assunzione di lavoratori in mobilità. (In motivazione, la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all'art. 316 ter, cod. pen., in quanto l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2012, n. 15955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15955 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 74
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 38749/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
nei confronti di:
RG HI RG, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 05/04/2011 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per l'indagato l'avv. DE SIMONE GIULIO, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, adito ex art.324 c.p.p., da RG HI RG (nato a [...] il
20 aprile 1982), annullava l'ordinanza di sequestro preventivo adottata in data 16 febbraio 2001 nei suoi confronti, previa qualificazione del fatto ex art. 316 ter c.p., in luogo della ipotesi criminosa di truffa aggravata ai danni dell'INPS indicata nel provvedimento impugnato.
Ai RG A. RG si addebitava di avere, quale legale rappresentante di una società, ottenuto il riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9, consistenti nella limitazione della contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti, omettendo di indicare nelle rispettive richieste che i dipendenti ai quali la richiesta si riferiva nei sei mesi precedenti erano stati collocati in mobilità da parte di imprese dello stesso settore di attività e che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa assuntrice e risultavano con essa in rapporto di collegamento o controllo, atteso che tutte le società erano direttamente o indirettamente riconducibili ad HI RG (nato a [...] il [...]).
Rilevava il Tribunale, premesso un largo excursus giurisprudenziale sui rapporti tra le fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., art.640 c.p., comma 2, e art. 640 bis c.p., che le condotte penalmente rilevanti ravvisate consistevano nell'autocertificazione da parte della impresa di non trovarsi in una situazione ostativa al riconoscimento dei benefici contributivi a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori in stato di mobilità; condotta corrispondente a quella contemplata dall'art. 316 ter c.p., che non consente il sequestro preventivo per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p., nella specie applicato.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 316 ter c.p., art. 640 c.p., comma 2, e art. 640 bis c.p., osservando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la configurabilità nella specie dell'art. 316 ter c.p., non essendo i benefici riconosciuti alle imprese che assumono lavoratori in stato di mobilità ragguagliabili ai contributi o alle erogazioni per il raggiungimento di finalità pubblicamente rilevanti cui fa riferimento detta norma;
e in ogni caso che detta fattispecie prende in considerazione condotte decettive nelle quali l'erogazione non discende, come nella specie, da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico, limitandosi quest'ultimo soltanto a prendere atto dell'esistenza della formale attestazione, pur se intrinsecamente falsa, del soggetto richiedente.
Infatti, nel caso di specie veniva contestato alla impresa di avere attestato falsamente la non ricorrenza delle condizioni ostative di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, vale a dire l'esistenza di rapporti di collegamento fra le società che avevano posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi;
sicché la mancata comunicazione del collegamento tra le imprese aveva favorito una errata rappresentazione dei presupposti da parte dell'ente cui i contributi dovevano essere erogati, dandosi così luogo a un'artificiosa creazione e rappresentazione di una situazione di fatto in grado di legittimare, per effetto di una vera e propria induzione in errore dell'ente, il riconoscimento di una pretesa giuridica non dovuta. Tale condotta integrava appunto il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, che rendeva applicabile il sequestro preventivo per equivalente a norma degli artt. 640 quater e 322 ter c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte, il ricorso è fondato.
2. Come osservato esattamente dall'Ufficio ricorrente, e come riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata, nella specie l'indagato avrebbe taciuto il dato costituito dal collegamento tra le imprese, ostativo dei benefici contributivi, non limitandosi quindi a una mera attestazione di una realtà falsa ma omettendo la doverosa rappresentazione di una situazione di fatto posta a presupposto di detti benefici (v. per tale fondamentale distinzione, Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962).
3. In secondo luogo, l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente dall'indagato (parziale omissione dei contributi dovuti), non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della pubblica amministrazione;
sicché, anche sotto questo profilo non appare integrata la minore fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., a differenza di quanto potrebbe dirsi per la fattispecie di omesso pagamento del ticket sanitario, considerata nella sentenza delle Sez. unite n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104, come inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., proprio in relazione al collegamento tra il mancato pagamento e l'ottenimento di una utilità erogata all'agente dalla p.a..
4. Infine la condotta fraudolenta contestata non si è ridotta alla mancata rappresentazione di dati rilevanti, ma affonda le sue radici in una serie coordinata di condotte fraudolente: prima l'artificiosa messa in mobilità dei lavoratori;
poi l'altrettanto artificiosa creazione di entità societarie delle quali si nasconde il reciproco collegamento come riconducibile a un unico assetto imprenditoriale;
quindi l'assunzione dei medesimi lavoratori posti in mobilità da parte delle nuove imprese;
e solo infine il ridotto pagamento degli importi contributivi sulla base dell'allegata disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991. 5. In base al complesso delle considerazioni sopra esposte, la condotta, così come descritta nel provvedimento impugnato, non è ragguagliabile neppure alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., essendo invece corrispondente al paradigma di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, del quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce, che sarà libero di valutare i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare (fumus delicti e pericuium in mora), sui quali, data l'impostazione giuridica data al fatto, il provvedimento qui in esame non si è pronunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2012