Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL1 040 1 / 03 REPUBBLI A IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16730/00 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere - Cron. 23271 Dott. Ugo VITRONE PLENTEDA Rel. Consigliere Rep.2727 Dott. Donato Ud. 14/01/2003 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO CO. PR.AM. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI MOLISANI, in persona del Curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. LANCIANI 69, presso 10 STUDIO LEGALE ADOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE MICHELE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BAYER S.P.A., SOLPLANT S.P.A., COPRAM SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI2003 46 MOLISANI;
1 не " 33 intimati avverso la sentenza n. 26/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 08/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il 17.1.1997 il Tribunale di Larino dichiarò il fallimento della società cooperativa Co. Pra. M. a r.l., la quale propose opposizione deducendo di essere una - cooperativa agricola, non soggetta a fallimento e che le anticipazioni ai soci conferenti il grano non costi- tuivano attività di intermediazione finanziaria, ma erogazione di credito agrario, tipico della cooperazio- lo stato di insolvenza.ne agricola. Negò comunque, 1 Il tribunale respinse la opposizione con sentenza 29.1.1999, che la Corte di Appello di Campobasso, invece, revocando la sentenza dichiarativa e condan-riformò, nando i creditori ricorrenti Bayer s.p.a. e Solplant s.p.a. alle spese processuali del doppio grado. На ritenuto la corte territoriale, con sentenza 29.2.2000, che la cooperativa avesse avuto natura agri- 2 н 4 cola, non contraddetta dalle anticipazioni ai soci, che, per essere state fatte in favore dei conferenti, erano collegate alla vendita del prodotto la quale è considerata dalla norma di cui all'art. 2135 c.c. atti- vità connessa a quella agricola". Quanto alla domanda di risarcimento del danno della opponente, ha negato la corte di merito la sussistenza di profili di colpa a carico dei ricorrenti per falli- mento. Propone ricorso per cassazione il curatore del fal- limento, con due motivi, notificato alla società Co. Pra, M. e poi, a seguito dell'ordinanza 17.6.2002 di : integrazione del contraddittorio di questa Corte, anche alle società Bayer e Solplant;
nessuna delle intimate ha presentato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo denunzia il ricorrente la omes- sa ed insufficiente motivazione della sentenza impugna- ta su un punto decisivo della controversia ed in parti- colare sul fatto che sia stata ignorata ogni indagine -sul rapporto cooperativa soci e cioè sulla natura dei pagamenti fatti a questi ultimi;
sulla vendita del gra- no ammassato%;B sulla esistenza o meno di ricarico nella vendita ai soci di concimi, fitofarmaci ecc;
sulla de- stinazione di tale ricarico. Avrebbe, ancora, il giudice di merito omesso di va- lutare se la conseguita anticipazione bancaria su pegno avesse o meno avuto natura di operazione capitalistica, anziché mutualistica;
incongrua essendo, al fine di configurare una corretta motivazione, la ragione addot- ta che la cooperativa non applicasse sui mutui interes- si maggiori di quelli pretesi dall'istituto di credito e che le anticipazioni ai soci, in caso di vendita col- lettiva dei prodotti, è una delle forme tipiche del credito agrario. Con il II° motivo la denunzia di violazione di leg- ge è riferita agli artt. 2135 II° comma e 2540 II° comma C.C.. Rileva che la cooperativa, oltre a vendere i prodotti dei soci, vendeva a loro e a terzi concimi, sementi e fitofarmaci;
l'incidenza di tale attività la corte avrebbe omesso di apprezzare, sebbene essa rea- lizzasse attività estranea al ciclo produttivo del- l'economia agricola. Il ricorso i cui motivi vano esaminati congiunta- mente, giacché prospettano vizi di motivazione e viola- zioni di legge con riferimento, entrambi, alla natura della cooperativa-non merita di essere accolto. La corte di merito ha sufficientemente motivato sulle ragioni che l'hanno indotta ad escludere la fal- libilità della società, svalutando l'elemento che aveva 4 Ch " determinato in senso contrario i primi giudici, e cioè che le anticipazioni finanziarie in favore dei soci produttori non rivelavano alcun legame con la gestione aziendale, in quanto non destinate all'impresa agrico- la, osservando, invece, che, per essere destinate ai soci conferenti i prodotti poi commercializzati dalla cooperativa, esse sono una delle forme tipiche di cre- dito agrario e in concreto rilevando che erano state effettuate solo in favore dei soci e non di terzi, pe- raltro solo a quelli che avevano conferito il prodotto. Ha ancora aggiunto che sui mutui non erano stati applicati interessi maggiori di quelli pretesi dall'Istituto di credito erogante, sicché non era dato identificare nell'ente mutualistico un ruolo di inter- mediazione finanziaria che avesse potuto contraddire la natura agricola della cooperativa. A fronte di tale motivazione, la deduzione di cui al primo motivo è palesemente infondata allorché la- menta che nessun riferimento essa abbia fatto al rap- porto cooperativa soci, e cioè alla natura dei paga- menti fatti dalla cooperativa a questi ultimi che è - stato al contrario oggetto di specifico esame e alla vendita del grano ammassato alla società Casillo grani snc, in ordine al quale è mancato qualunque chiarimento in ordine alla decisività e rilevanza, ai fini della 5 th い fallibilità controversa, del soggetto che aveva acqui- stato i prodotti;
mentre appare improponibile ogni que- stione sul ricarico, in occasione della vendita ai So- ci, dei concimi e fitofarmaci, al pari di quella rela- tiva ad una anticipazione bancaria su pegno, che "aveva prodotto la immediata disponibilità di capitale", posto che di entrambe la ricorrente omette di evidenziare che valenza abbiano avuto per l'assoggettamento al falli- mento della società, essendo state prospettate in ter- mini problematici, solo per lamentare che sia mancata la valutazione della corte territoriale e non anche per significarne Ke rappresentable la positiva incidenza, ai fini della apertura della procedura concorsuale. Analoghe considerazioni possono farsi con riguardo a quanto dedotto nel secondo motivo, con cui si è posto in evidenza che la cooperativa vendeva a non soci, ol- tre ai prodotti da questi ultimi conferiti, anche con- cimi, sementi e fitofarmaci, senza che nemmeno sia sta- to dedotto che una siffatta questione fosse stata pro- posta nei gradi di merito, dalla sentenza impugnata ri- sultando il contrario;
mentre l'ulteriore assunto che la società avesse debiti con fornitori diversi dai soci si appalesa di nessun rilievo, proprio in considerazio- ne del fatto che essa ai soci forniva concimi e fito- farmaci, evidentemente acquistati sul mercato. 6 plus RG. 15730/001.10130/00 Il ricorso va , dunque, respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese del processo, non avendo la intimata assunto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 14.1.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Donato Plenteda) (Angelo Grieco Bele IL CANCELLIERE CANCELLIERE Area Bianchi AZIONECORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria CORTE SUPREMA CASSAZ10 2 [UG 2007 il Si attesta la registrazione esso A je 19.12.03 IL CANCELLIERE delle Entrate di Roma 2 il €serie 4 al n. 61918 versate 129-11 apposta in calce alla copia pub Mart: 278 T.U. 115 geb 2002; 7