Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2002, n. 8167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8167 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 1 67 /02 ee 66655 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IRPEF - Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 20631/1999 Cron. 22528 compota dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 29.01.2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto: N. 66655 dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,” rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uf- fici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro il signor UR IR, rappresentato e difeso dagli avvocati Vitto- rio Conti e Sergio Vacirca, in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo, in Roma, Via Flami- nia, n. 195; :
- controricorrente -
- M 9 6 3 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna 21 ottobre 1998, n. 126/11/98, depositata il 14 gennaio 1999 e notificata al I Ufficio delle imposte dirette - I Ufficio delle entrate di Bologna il 12 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Ennio De Di Giovanni per il Ministero del finanze;
udito, per il signor UR NI, l'avvocato Zanella, delegato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in subordine per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 28 ottobre 1999 il Ministero delle finanze notifica al signor UR NI un ricorso per la cassazione della sentenza della Com- missione tributaria regionale di Bologna 21 ottobre 1998, n. 126/11/98, che ha respinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Bologna contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bologna n. 79/09/93, che aveva accolto il ricorso del signor UR NI avverso l'avviso di accertamento IRPEF 1985. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 26 aprile 1990 il I Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna - notifica al signor UR NI l'avviso di accertamento n. 344100896, con il quale viene accertato, ai fini dell'IRPEF 1985, il reddito imponibile di £ 516.440.000, cui corrisponde un'imposta di £ 208.004.000; 2 la bretera - fafvise di accertamento n° 34410089 discende dall'avviso di accertamen- to del II Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna, che ha rettifi- cato per il 1985, per ricavi non contabilizzati, il reddito della società Auto- nettuno srl, con sede in Bologna, elevandolo di £ 1.169.470.000 rispetto a quello dichiarato;
il signor UR NI, che nella società anzidetta ha una partecipa- zione del 42,5%, ricorre contro l'avviso di accertamento a lui notificato e il suo ricorso è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado, perché, con sentenza di altra Sezione della stessa Commissione è stato riconosciuto che il maggior reddito accertato dall'Ufficio a carico della società non si è prodotto;
- l'appello dell'Ufficio contro la sentenza di primo grado è rigettato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna 21 ottobre 1998, n. 126/11/98, è così motivata: 1) la Commissione condivi- de, ritenendole fondate, le argomentazioni, in linea di fatto e di diritto, in forza delle quali i giudici di primo grado sono pervenuti alla decisione im- pugnata;
2) inoltre, ritiene che il motivo per cui l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna ha proposto appello non sia idoneo e sufficiente per chiedere la riforma della decisione di cui è questione;
3) motivi di ordine equitativo inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale Bologna 21 ottobre 1998, n. 126/11/98, adducendo due motivi di impugnazione: 1) violazione ed errata 3 applicazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600; 2) omessa, illogica e insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con tutte le conseguenze di legge e con il favore delle spese.
3.1. Il signor UR NI resiste con controricorso, integrato da una memoria.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia dichia- rato inammissibile o non riproponibile o improcedibile o che sia, comunque, rigettato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. In sede di udienza pubblica la difesa erariale dichiara di voler ri- nunciare al ricorso. Motivi della decisione 5.1. In via pregiudiziale si deve esaminare l'eccezione di inammissi- bilità del ricorso avanzata dal controricorrente.
5.2. L'eccezione è fondata. Rileva il resistente con controricorso, e lo ribadisce nella memoria integrativa, che la sentenza della Commissione tri- butaria regionale di Bologna 21 ottobre 1998, n. 126/11/98, depositata il 14 gennaio 1999, è stata notificata, a cura del contribuente, al I Ufficio delle imposte dirette - I Ufficio delle entrate di Bologna il 12 marzo 1999, facen- do così decorrere, a carico dell'Amministrazione finanziaria, il termine bre- ve per l'impugnazione in cassazione. Il resistente riferisce anche che, contro la sentenza d'appello, gli era stato notificato, il 7 maggio 1999, un ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria, che, tuttavia, non fu depo- sitato nei termini. Successivamente, il 28 ottobre 1999, gli è stato notificato ж i il ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di secondo grado attual- mente all'esame della Corte. Poiché il ricorso per cassazione, depositato presso la Corte di cassazione il 2 novembre 1999, è quello che è stato notifi- cato al contribuente il 28 ottobre 1999, esso è manifestamente tardivo rispet- to al termine di 60 giorni, previsto dall'art. 325.2 cpc, decorrente dal 12 marzo 1999. 6. Data l'inammissibilità del ricorso a causa della sua tardività, esso non può esser oggetto della rinuncia che è stata richiesta dall'Avvocatura generale dello Stato nel corso dell'udienza pubblica.
7. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 06 GIU 2002 . IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo AN IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AN