Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
کے ESPULSIONE Aula A OGGETTO: Immigrazione - Decr REPUBBLICA ITALIANA di espulsione - Traduzione in ling 04288/02 nota allo straniero. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DICASS SEZIONE PR sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20478/00. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO VITRONE Cons. Relatore Cron. 10070 Dott. Ugo Rep. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 25.2.02. Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LI DR, elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, n. 20, presso l'avv. Francesco Coran, che lo rappresenta e difen- de per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
QUESTORE DI BOLZANO;
intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano n. 4505 pubblicata il giorno 11 settembre 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2002 dal Relatore 477 2002 Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 agosto 2000 Dra- gomir VI, cittadino croato, proponeva opposi zione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Bolzano in data 7 a- gosto. Esponeva l'opponente che il provvedimento non era stato tradotto nella propria madrelingua, pur non ricorrendo l'impossibilità di reperire un interprete, e neppure in una delle lingue previste alternativamente dalla legge;
che non era stato tra dotto il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sul quale si fon dava la misura dell'espulsione; che illegittimamen- te era stato disposto il ritiro del documento atte- stante la presentazione della domanda di rilascio di regolare permesso di soggiorno. Con ordinanza del 2-11 settembre 2000 il Tri- bunale di Bolzano rigettava il ricorso. Osservava il tribunale che l'opposizione, pur essendo stata proposta oltre il termine di cinque giorni, non poteva esser dichiarata inammissibile 2 in quanto la mancata conoscenza della lingua italia na da parte dell'opponente non gli aveva consentito di attivarsi tempestivamente. La proposizione del- l'opposizione mostrava tuttavia che il VI a- veva avuto in seguito piena conoscenza del provve- dimento. Nel merito l'opposizione non aveva fonda- mento poiché l'opponente aveva continuato a soggior nare in Italia dopo al scadenza del permesso di sog giorno, la cui istanza di rinnovo era stata rigetta ta;
irrilevante doveva considerarsi l'omessa tradu- zione di detto provvedimento in una lingua nota al suo destinatario poiché la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo non incideva sul- la validità del provvedimento di espulsione;
irri- levante, infine, doveva ritenersi l'asserito ille- gittimo ritiro del documento attestante la presenta zione della domanda di rinnovo del permesso di sog- giorno. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AG VI con due motivi. Con ordinanza del 6 luglio 2001 è stata dispo- sta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Questore di Bolzano presso il proprio ufficio. La rinnovazione è stata tempestivamente effet- tuata con atto notificato il 25 settembre 2001 ma 3 l'autorità intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunzia- ta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7.13, CO. Del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la mancata traduzione del provve- dimento di espulsione nella lingua croata non sareb be giustificato, dovendo ritenersi carente la moti- vazione secondo cui si sarebbe verificata "l'impos- sibilità oggettiva di reperire un interprete quali- ficato"; si rileva inoltre che la traduzione in in- glese, francese e spagnolo sarebbe carente, mancan- do nella traduzione taluni elementi del provvedimen in particolare l'avvertimento che in caso dito e, trattenimento nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di espulsione si sarebbe provveduto all'accompagnamento dello straniero alla frontiera ad opera della forza pubblica e si contesta l'affer mazione secondo cui l'avvenuta presentazione sia pur tardiva dell'opposizione comporterebbe il rag- 1 giungimento della piena conoscenza dell'atto impu- gnato. La censura non ha fondamento. 4 Rilevato che il ricorrente non insiste nell'as serzione della mancata traduzione del provvedimento di espulsione nelle tre lingue indicate dalla leg- ge, non può non concordarsi con l'affermazione che il provvedimento di espulsione dev'essere portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne ga- rantiscano in concreto la conoscibilità sicché la mancata traduzione nella lingua del paese d'origine lede il suo diritto alla difesa e tale lesione non è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in francese, inglese e spagnolo sen- za la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario secondo la ormai consolidata giuri sprudenza di questa Corte. Nella specie, tuttavia, l'impossibilità della traduzione in lingua croata è stata giustificata dall'Amministrazione con una motivazione che deve ritenersi congrua nella sua essenzialità e sfugge perciò alle censure mosse al riguardo dal ricorren- te, poiché l'asserita impossibilità di reperire un interprete qualificato non può considerarsi espres- sione stereotipa priva di concreto significato ma e sprime l'avvenuto svolgimento infruttuoso dell'at- tività necessaria alla ricerca di un interprete ido 5 neo negli stretti tempi consentiti dalla procedura di espulsione, la cui efficacia in concreto non può essere verificata dal giudice ordinario al quale non è consentito alcun sindacato sulle modalità di organizzazione della Pubblica Amministrazione. Né, poi, può trovare accoglimento la censura, formulata in via subordinata, secondo cui la tradu- zione nelle tre lingue alternativamente previste dalla legge sarebbe incompleta poiché, contraria- mente a quanto asserito dal ricorrente, dall'esame degli atti risulta che la traduzione in inglese, francese e spagnolo costituisce fedele riproduzione del testo italiano del provvedimento di espulsione e contiene l'avvertimento finale che la permanenza dello straniero nel territorio nazionale oltre il termine di legge avrebbe comportato il suo accompa- gnamento forzoso alla frontiera. Col secondo motivo si denuncia il vizio di con traddittorietà della motivazione con riferimento al la ritenuta irrilevanza delle censure mosse contro il provvedimento di rigetto della domanda di rinno- vo del permesso di soggiorno, il quale, essendo ri- chiamato nel provvedimento di espulsione, ne costi- tuisce il presupposto e quindi imporrebbe al giudi- ce dell'opposizione di accertare la piena conosci- 6 bilità anche del provvedimento suddetto. Il vizio di motivazione nella specie non sussi ste poiché il provvedimento impugnato si è corretta mente uniformato al principio secondo cui non posso no farsi valere nel giudizio dinanzi al giudice or- dinario i vizi di un provvedimento che avrebbero do vuto essere tempestivamente dedotti dinanzi al giu- dice amministrativo, competente in materia di impu- gnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno o della sua rinnovazione. In conclusione il ricorso non può trovare acco glimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio dell'in- timato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giu diziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mgo Vitione Musu 4thりん 26 MAR 2002 DEPOSITATA IN CANCELLERÍA IL CANCELLIERE AR duon Maria Di Nuzzo Oggi, - IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 7