CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18038 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT NC nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito l'avvocato Raffaele Pesce, difensore dell'imputata, che si è riportato ai motivi e alle memorie depositate il 23 gennaio 2026; sentito l'avvocato Cuomo che si è associato alle conclusioni del codifensore. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa il 30 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 324. cod. proc pen., proposta nell'interesse di NC UT, indagata per i delitti di cui agli artt. 74 DPR 309/90 (capo A) e 73 DPR 309/90 (capi A16, A17 e A18), avverso il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 21.2.2025, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo del denaro, dei beni immobili e mobili registrati, dei rapporti bancari, specificamente indicati nel provvedimento, nella disponibilità dell'indagata, fino al raggiungimento della somma di euro 7.914.510 (profitto del reato associativo) ed euro 210.750 (profitto dell'attività di cessione di sostanza stupefacente). Penale Sent. Sez. 3 Num. 18038 Anno 2026 Presidente: BE NI Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 18/03/2026 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, in quanto l'indagata era stata attinta da ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i delitti contestati e il periculum in mora, per il rischio di dispersione dei beni in sequestro, destinati alla confisca, agevolmente alienabili o, quanto al denaro, disperdibile, anche in considerazione della personalità della indagata, dedita alla commissione di delitti lucrogenetici. Il Tribunale ha valutato corretta la stima, effettuata dagli inquirenti, del profitto conseguito in seguito alla commissione tanto del delitto associativo, pari ad euro 7.914.510, quanto dei singoli delitti-fine, pari ad euro 210.750, precisando che non era possibile stimare, in un'operazione così complessa, la specifica quota di profitto dell'indagata che, peraltro, non aveva mai agito da sola nelle condotte ascrittele in rubrica. 3. Avverso la predetta ordinanza, UT NC, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 2, cod. proc. pen., 73 comma 7-bis e 74 comma 7-bis, DPR 309/90. La difesa lamenta che il provvedimento impugnato ha errato in punto di determinazione del quantum sequestrabile, non avendo tenuto conto del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite SS, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025. Si evidenzia che il Tribunale, infatti, non ha individuato la quota di spettanza dell'indagata su cui esercitare l'ablazione e, nell'impossibilità di determinarla, non ha ripartito il profitto in parti uguali tra i partecipi al sodalizio ed i concorrenti nei reati fine. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto i giudici del riesame non hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle S.U. SS che, nel caso di impossibilità di stimare la specifica quota di profitto in capo a ciascuno degli indagati - lungi dal prevedere l'attribuzione delliintegralità della somma in capo a ciascuno dei correi - ritiene legittima la ripartizione in parti uguali. 5. La difesa ha depositato motivi aggiunti con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del profitto confiscabile nei confronti della ricorrente e alla sussistenza del nesso di pertinenzialità. Si sostiene che è manifestamente illogico ritenere che un acquirente, per quanto sistematico, possa aver conseguito l'intero profitto di un'associazione transnazionale dedita al narcotraffico. Si sottolinea che la stessa richiesta del Pubblico Ministero, riportata in nota nell'ordinanza, pur non operando una ripartizione, offriva elementi concreti per una quantificazione, almeno in via presuntiva, della quota di pertinenza della ricorrente. La difesa sostiene che manca qualsiasi argomentazione che giustifichi l'imposizione di un vincolo per quasi 8 milioni di euro sul patrimonio di un soggetto, il cui ruolo contestato è quello di acquirente finale delle partite di droga. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, [...]). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit;
sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). Nel caso in esame, non possono pertanto essere prese in considerazione le censure relative al vizio di motivazione sollevate dalla difesa con i motivi aggiunti, in quanto non è assente o apparente la motivazione del provvedimento impugnato. 2. Le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno precisato che "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di * 3 cbt/ sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756 - 01). Le S.U. hanno anche chiarito che «escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva, agli automatismi e alle semplificazioni probatorie da essa derivanti, il tema della confisca senza arricchimento e della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato, diventa allora un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto;
un accertamento rispetto al quale è possibile individuare un presupposto, una massima di esperienza, una generalizzazione empirica, tratta dall'esperienza comune - da ciò che normalmente accade - e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica. ...Una massima di esperienza che potrà essere superata attraverso la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe (es. partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato, per acquistare "fama criminale"). Una verifica, sotto altro profilo, che impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato;
una verifica dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall'altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa». (S.U., SS). In sintesi, in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti;
b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione;
c) in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o 4 (0/ Il Co 'ere es n ore Il Presidente NI BE eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest'ultimo (Sez. 3, n. 34167 del 10/09/2025). Ciò precisato sui principi giurisprudenziali vigenti in materia, di essi non ha fatto buon governo la pronuncia impugnata, essendosi limitata ad affermare la impossibilità di determinare la quota di profitto ascrivibile a ciascun indagato, ritenendo che ciò legittimasse l'applicazione in sede cautelare del principio di solidarietà, che, per le ragioni già esposte, va, invece, escluso. 3. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bari che, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e: a) accerterà, esclusa la solidarietà tra i concorrenti, in che misura i singoli coindagati abbiano conseguito in concreto il profitto dei reati contestati;
b) procederà, in caso di mancato accertamento delle singole quote di arricchimento, a ripartire tra i concorrenti in parti uguali il profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 18/03/2026
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito l'avvocato Raffaele Pesce, difensore dell'imputata, che si è riportato ai motivi e alle memorie depositate il 23 gennaio 2026; sentito l'avvocato Cuomo che si è associato alle conclusioni del codifensore. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa il 30 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di riesame ex art. 324. cod. proc pen., proposta nell'interesse di NC UT, indagata per i delitti di cui agli artt. 74 DPR 309/90 (capo A) e 73 DPR 309/90 (capi A16, A17 e A18), avverso il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 21.2.2025, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo del denaro, dei beni immobili e mobili registrati, dei rapporti bancari, specificamente indicati nel provvedimento, nella disponibilità dell'indagata, fino al raggiungimento della somma di euro 7.914.510 (profitto del reato associativo) ed euro 210.750 (profitto dell'attività di cessione di sostanza stupefacente). Penale Sent. Sez. 3 Num. 18038 Anno 2026 Presidente: BE NI Relatore: VERDEROSA PIA Data Udienza: 18/03/2026 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, in quanto l'indagata era stata attinta da ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i delitti contestati e il periculum in mora, per il rischio di dispersione dei beni in sequestro, destinati alla confisca, agevolmente alienabili o, quanto al denaro, disperdibile, anche in considerazione della personalità della indagata, dedita alla commissione di delitti lucrogenetici. Il Tribunale ha valutato corretta la stima, effettuata dagli inquirenti, del profitto conseguito in seguito alla commissione tanto del delitto associativo, pari ad euro 7.914.510, quanto dei singoli delitti-fine, pari ad euro 210.750, precisando che non era possibile stimare, in un'operazione così complessa, la specifica quota di profitto dell'indagata che, peraltro, non aveva mai agito da sola nelle condotte ascrittele in rubrica. 3. Avverso la predetta ordinanza, UT NC, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 321 comma 2, cod. proc. pen., 73 comma 7-bis e 74 comma 7-bis, DPR 309/90. La difesa lamenta che il provvedimento impugnato ha errato in punto di determinazione del quantum sequestrabile, non avendo tenuto conto del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite SS, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025. Si evidenzia che il Tribunale, infatti, non ha individuato la quota di spettanza dell'indagata su cui esercitare l'ablazione e, nell'impossibilità di determinarla, non ha ripartito il profitto in parti uguali tra i partecipi al sodalizio ed i concorrenti nei reati fine. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto i giudici del riesame non hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle S.U. SS che, nel caso di impossibilità di stimare la specifica quota di profitto in capo a ciascuno degli indagati - lungi dal prevedere l'attribuzione delliintegralità della somma in capo a ciascuno dei correi - ritiene legittima la ripartizione in parti uguali. 5. La difesa ha depositato motivi aggiunti con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del profitto confiscabile nei confronti della ricorrente e alla sussistenza del nesso di pertinenzialità. Si sostiene che è manifestamente illogico ritenere che un acquirente, per quanto sistematico, possa aver conseguito l'intero profitto di un'associazione transnazionale dedita al narcotraffico. Si sottolinea che la stessa richiesta del Pubblico Ministero, riportata in nota nell'ordinanza, pur non operando una ripartizione, offriva elementi concreti per una quantificazione, almeno in via presuntiva, della quota di pertinenza della ricorrente. La difesa sostiene che manca qualsiasi argomentazione che giustifichi l'imposizione di un vincolo per quasi 8 milioni di euro sul patrimonio di un soggetto, il cui ruolo contestato è quello di acquirente finale delle partite di droga. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, [...]). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit;
sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). Nel caso in esame, non possono pertanto essere prese in considerazione le censure relative al vizio di motivazione sollevate dalla difesa con i motivi aggiunti, in quanto non è assente o apparente la motivazione del provvedimento impugnato. 2. Le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno precisato che "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di * 3 cbt/ sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756 - 01). Le S.U. hanno anche chiarito che «escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva, agli automatismi e alle semplificazioni probatorie da essa derivanti, il tema della confisca senza arricchimento e della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato, diventa allora un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto;
un accertamento rispetto al quale è possibile individuare un presupposto, una massima di esperienza, una generalizzazione empirica, tratta dall'esperienza comune - da ciò che normalmente accade - e cioè che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica. ...Una massima di esperienza che potrà essere superata attraverso la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe (es. partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato, per acquistare "fama criminale"). Una verifica, sotto altro profilo, che impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato;
una verifica dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall'altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa». (S.U., SS). In sintesi, in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite, il sequestro a fini di confisca: a) può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti;
b) solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione;
c) in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o 4 (0/ Il Co 'ere es n ore Il Presidente NI BE eccedenze di ablazioni rispetto all'ammontare complessivo di quest'ultimo (Sez. 3, n. 34167 del 10/09/2025). Ciò precisato sui principi giurisprudenziali vigenti in materia, di essi non ha fatto buon governo la pronuncia impugnata, essendosi limitata ad affermare la impossibilità di determinare la quota di profitto ascrivibile a ciascun indagato, ritenendo che ciò legittimasse l'applicazione in sede cautelare del principio di solidarietà, che, per le ragioni già esposte, va, invece, escluso. 3. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bari che, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e: a) accerterà, esclusa la solidarietà tra i concorrenti, in che misura i singoli coindagati abbiano conseguito in concreto il profitto dei reati contestati;
b) procederà, in caso di mancato accertamento delle singole quote di arricchimento, a ripartire tra i concorrenti in parti uguali il profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così è deciso, 18/03/2026