Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come "Piano alla Totò truffa", riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all'amministrazione di appartenenza).
Commentari • 6
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La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città "bruttocesso", …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2014, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 05/11/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 3149
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 30371/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON OM N. IL 15/10/1971;
NI LC N. IL 21/06/1975;
LA NT N. IL 29/06/1946;
avverso l'ordinanza n. 446/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 28/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Geraci A., in sostituzione dell'avv. Malavenda.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 3/4/2013, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento di sequestro preventivo, mediante oscuramento, emesso dal GIP di Roma, relativi agli articoli datati 22 gennaio 2012 (CA DR. Beni culturali, appalti e vecchi brevetti") e 9 marzo 2012 (La cultura della domenica. La conoscenza: un fine o solo un mezzo per fare soldi") pubblicati sulle pagine Web www.ilfattoquotidiano.it e www.ilfattoquotidiano.it/category/saturno.
2. Il procedimento in cui era stato disposto il sequestro riguardava gli autori degli articoli AR HO e PA OM, ai quali era stato contestato il reato di diffamazione aggravata in danno di AN DR, presidente del consiglio superiore dei beni culturali, e il direttore responsabile PA ON per omesso controllo. Il GIP aveva ritenuto che gli articoli in questione, relativi al finanziamento di un documentario realizzato dalla casa di produzione della figlia di AN, alla cessione a titolo oneroso di un brevetto a lui intestato e all'utilizzo di un finanziamento pubblico per il restauro del Castello di Torre in Pietra di sua proprietà, presentassero aspetti di reato, in quanto alludevano ad una gestione privatistica da parte di AN della propria carica istituzionale. Riteneva anche sussistente il pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze degli illeciti per la possibilità dei lettori di continuare a leggere gli articoli pubblicati sulla versione on-line del quotidiano e dell'inserto domenicale.
3. Con sentenza emessa il 5 novembre 2013 (n. 10594 depositata il 5 marzo 2014) la Corte di cassazione annullava l'ordinanza del tribunale del riesame.
Il tribunale del riesame, investito nuovamente del giudizio e richiesto di verificare, fra l'altro, se le notizie riportate negli articoli fossero state manifestate in maniera contenuta, nell'ottica della scriminante di cui all'art. 51 c.p., rilevava come le espressioni utilizzate negli articoli risultassero slegate dal contesto narrativo e, atteso il ruolo apicale di AN definito "generoso con gli amici e parenti come quando fece finanziare il documentario della figlia", sfociavano in una inutile offesa personale, che non aggiungeva nessuna completezza all'informazione resa, ma aggravava inutilmente il grado dell'invettiva contenuta negli articoli sequestrati. In particolare, quanto alla denuncia contenuta nell'inserto settimanale "La cultura della domenica. La conoscenza: un fine o solo un mezzo per fare soldi?, il tribunale indicava quei passaggi in cui per caratterizzare la figura di AN erano stati utilizzati termini enfatici e più che allusivi ("voracità" "guru dei rapporti pubblico privato" "è riuscito ad autoerogarsi fondi pubblici per restaurare il castello di famiglia"). Analogo il tenore dell'articolo in cui si rappresentava il tentativo di AN di vendere un proprio brevetto informatico, con l'utilizzo di espressioni "riuscire finalmente a piazzare" oppure "Totò truffa". Quindi, con ordinanza emessa il 28 maggio 2014 confermava il provvedimento impugnato.
2. AR SO, PA OM e PA ON, a mezzo del difensore di fiducia avvocato Caterina Malavenda, hanno presentato ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e del sequestro.
Premessa la vicenda processuale e riepilogati i fatti rilevanti, i difensori hanno dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 21 Cost., artt. 595 e 51 c.p. e art. 13 Legge della stampa, e connesso vizio di motivazione. Con ampi richiami della parte rilevante del provvedimento impugnato e di giurisprudenza, i difensori fanno notare che il provvedimento è stato redatto dallo stesso estensore del precedente e che il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento alla luce della verità dei fatti e della continenza verbale. I ricorrenti contestano le conclusioni cui è pervenuto il tribunale del riesame sul punto della continenza e ritiene non pertinente il precedente giurisdizionale richiamato nell'ordinanza, che riporta nella sua interezza. Rilevano come le espressioni utilizzate negli articoli, lungi dall'essere gratuitamente offensive o slegate dal contesto narrativo, rendevano fruibile in termini giornalistici il discorso di critica sull'operato del AN, potente personaggio del quale venivano richiamate vicende e fatti veri. Nel provvedimento di annullamento, la Corte di cassazione aveva affermato che "il provvedimento impugnato appare corredato da una giustificazione motivazionale decisamente incomprensibile.... Una motivazione di tal fatta non è contraddittoria, è apparente: è una non-motivazione integrante violazione di legge" e tale giudizio si attagliava anche alla nuova ordinanza. Questa non aveva valutato il tema della verità dei fatti e non aveva applicato le norme in tema di diritto di critica. Il giudice aveva aggirato la questione rimessagli relativa all'esistenza del diritto di critica e aveva risolto quella relativa alla continenza richiamando un precedente giurisprudenziale che andava in senso contrario alla decisione assunta, integrando così i vizi di violazione di legge per mancanza di motivazione nonché di manifesta illogicità. Sarebbe stato sufficiente, affermano i ricorrenti, richiamare tutte le sentenze della Corte di legittimità sull'argomento per rilevare come il giornalista non avesse superato il limite della continenza verbale. Citano in proposito la sentenza n. 7319 del 2008, secondo cui ne' la Costituzione ne' la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo proteggono soltanto le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti ..... Essendo al contrario entrambi principalmente rivolti a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano".
In mancanza di elementi idonei ad escludere la sussistenza della scriminante del diritto di critica e di satira, il giudice del rinvio avrebbe dovuto annullare il provvedimento del Gip.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto. Va premesso che in conseguenza della pronuncia della sentenza di annullamento da parte della 5^ sezione di questa Corte che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla legittimità del sequestro preventivo, il compito di questo Collegio è di verificare se il giudice del rinvio ha adempiuto il compito assegnatogli, cioè "chiarire se i fatti riferiti sui siti web in sequestri siano veri e, ferma la indubbia rilevanza sociale degli stessi, se essi siano stati esposti con la dovuta continenza, vale a dire senza l'utilizzo di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, che dunque trasmodano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato". Verifica questa collegata alla sussistenza o meno della causa di giustificazione costituita dal diritto di cronaca e/o di critica, rientrante nell'alveo dell'art. 51 c.p.. 2. Per quanto concerne la verità dei fatti, superando le oscillazioni motivazionali della prima ordinanza - censurate di incomprensibilità dalla sentenza n. 10594/2014 di questa Corte - il Tribunale del riesame ritiene assodato che le notizie riportate negli articoli incriminati sono vere e socialmente rilevanti. Quanto al requisito della continenza, il Tribunale ha omesso del tutto di indicare, le ragioni per cui le espressioni utilizzate dagli articolisti superino i limiti di una critica oggettiva ed aspra e costituiscano un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, limitandosi in sostanza ad isolare singole espressioni dal complessivo contesto espositivo, senza spiegare in alcun modo perché debbano ritenersi esprimenti ludibrio e disprezzo.
3. In una recente decisione, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Sezione 2, Causa Belpietro C. Italia, Ricorso n. 43612/10) riconosce che la stampa in una società democratica ha il compito di comunicare informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Alla sua funzione, che consiste nel diffondere tali informazioni e idee, si affianca il diritto, per il pubblico, di riceverle. Se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" (RG RGson c. Islanda, 25 giugno 1992, p. 63, serie A n. 239, e AD SO e ST c. Norvegia (GC), n. 21980/93, p. 62, CEDU 1999-III). Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è tutelato a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni "affidabili e precise" nel rispetto dell'etica giornalistica.
4. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la critica, oltre che basarsi su una base fattuale vera, deve essere "contenuta" nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di giudizi di valore dell'agente, può anche essere aspra, pungente e utilizzare l'arma del sarcasmo. Osserva Sez. 5, Sentenza n. 3356 del 2011 che "Continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati". Tale considerazione è tanto più valida, allorché il giornalista ricorra ad argomenti ironici o satirici, come nel caso in esame, mirando alla dissacrazione di un personaggio pubblico, come AN, con l'intento di colpire l'opinione pubblica e stimolare le coscienze su un tema di indubbio rilievo nell'attualità, come l'utilizzo dei denaro pubblico e la necessità di evitare improprie commistioni tra ruolo pubblico e privato. Non è superfluo ricordare che quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362). AN era il presidente del consiglio superiore dei Beni culturali e l'aver tenuto i comportamenti riportati negli articoli lo ha esposto alla critica.
5. La critica è lecita se non sconfina nell'invettiva. Quest'ultima è gratuita, in quanto colpisce direttamente la persona, senza un giustificato collegamento colle vicende riferite. Il giudizio critico, invece, si caratterizza per essere corredato da una argomentazione che esplicita la ragione della censura, in un modo non illogico ne' contrastante col senso comune (Sez. 5, Sentenza n. 11662 del 2007). Nel provvedimento impugnato non si è in alcun modo evidenziato che negli articoli in esame il collegamento tra gli specifici fatti posti in essere da AN nella sua veste pubblica (il finanziamento ad un progetto della propria figlia, quello per il restauro del Castello di Torre in Pietra, non aperto al pubblico;
il tentativo di cessione onerosa di un brevetto) e la critica sul modello di gestione del patrimonio culturale italiano dallo stesso (e da altri) propugnata, sia venuto meno per far luogo a una inutile aggressione alla sfera personale di AN ("in termini di ludibrio della sua immagine e dell'esposizione a qualsiasi forma di gratuito disprezzo"), ma una critica direttamente collegata all'idea che si voleva veicolare. Nè, certamente, questa potrebbe ritenersi integrata per il solo ricorso, in alcuni passaggi, a modalità che sono proprie della satira (vedi il richiamo al "Piano alla Totò truffa", riferito alla vendita del proprio brevetto), la quale realizza in sè una espressione della libertà di manifestazione del pensiero che, con la sua ironia, il suo intento scherzoso (animus iocandi), rientra -secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale e culturale - nella scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p.. Alla stregua di quanto sopra, nella reiterata totale carenza illustrativa dei presupposti per escludere, in riferimento al fumus commissi delicti del reato contestato, la sussistenza della causa di giustificazione costituita dal diritto di cronaca e di critica, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro del 20/9/2012 del GIP del Tribunale di Roma, con restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di sequestro del 20/8/2012 del GIP del Tribunale di Roma e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda per l'adempimento ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015