Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2001, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 I O 5 9 I 1 R Z / A 4 A / T - 0 4056/0 1 R 6 U 2 B BBLICA ITALI T S B . . I I R L . L G R P . A E T D . R B L E A A O D A T D RTE SUPREMA DI CASSAZIONE I I 1 Oggetto S R E 3 N (TRIBUEL-IRPER Ţ 1 E E S T N . SEZIONE TRIBUTARIA REDDITO PARTECIP I E N A S A E M Facete Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17136/97 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Cron.8591 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere- - Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere - Ud. 20/12/00 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Jul Mabile Artigiana di AP G..C.", sul ricorso proposto da: in persona del PP EN FALLITO SOCIO BOTTEGA Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la decisione n. 45/96 della Commissione 2000 tributaria regionale di ANCONA, depositata il 31/10/96; 2127 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 1 udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Sig. AP TO, rappresentato e di- feso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Ancona, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha confermato l'avviso di accertamento ed ha imputato allo AP, nella qualità di socio della "Bottega del Mobile Arti- giana di AP G & C" s.n.c., la quota parte del accertato a carico della società per l'anno reddito 1982. 1.2. In fatto, l'Ufficio II DD di Ancona ha accer- tato a carico della società, per l'anno 1982, il reddi- to di £ 13.715.000, a fronte della perdita dichiarata di lire 25.345.000. Conseguentemente, ha notificato all'odierno ricorrente avviso di accertamento IRPEF con 2 attribuzione della quota parte, pari a lire 4.567.000. Lo AP ha impugnato l'avviso di accertamento, eccependo che fino a quando non fosse divenuto defini- tivo l'accertamento a carico della società, non gli si poteva imputare la quota parte di reddito. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, come conseguenza di analoga decisione adottata nell'ambito del giudizio relativo all'accertamento a carico della società. Il giudice di appello, invece, adito dall'Ufficio, ha confermato integralmente l'accertamento nei confron- ti del socio, ancora una volta come conseguenza di ana- loga decisione relativa alla società.
1.3. A sostegno del ricorso, lo AP deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 546/92, in relazione all'art. 295 c.p.c., in quanto la questione della imputabilità al socio del reddito di partecipazione, ai sensi dell'art. 5 DPR 917/1986, implica la decisione in via pregiudiziale, ma definitiva, dell'accertamento del reddito prodotto dal- la società; per cui i giudici di merito avrebbero dovu- to sospendere (sospensione necessaria) il giudizio re- lativo ai singoli soci, fino a quando la decisione pre- giudiziale non fosse divenuta irrevocabile;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DPR 917/1986, in quanto la imputazione del reddito di partecipazione presuppone la realizzazione di utili da parte della società, mentre invece, nella specie, la Commissione tributaria Centrale ha dichiarato la ille- gittimità della ripresa a tassazione a carico della so- cietà, di tutte le poste considerate dall'Ufficio, e, quindi, è esclusa la esistenza di un maggior reddito accertato;
c) vizi di motivazione.
1.4. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero resistente. La parte ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.2. Come osserva il ricorrente, la imputazione del reddito di partecipazione non può considerarsi defini- tiva fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento a carico della società partecitata. fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il relativo contenzioso. Nella specie, invece, i giudici di merito, in en- trambi i gradi, hanno deciso sul ricorso del socio, in conseguenza dell'esito del giudizio relativo alla so- cietà, benché non si trattasse di sentenza passata in 4 giudicato. Con la conseguenza che le decisioni relative al socio sono motivate "per relationem", con rinvio al- la motivazione di una sentenza priva di effetto vinco- lante. Nella specie, ricorre una ipotesi di pregiudizia- lità che comporta la necessità della sospensione del giudizio pregiudicato, in attesa della decisione pre- giudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Né, in casi del genere è di ostacolo il disposto dell'art. 39 D.Lgs, che disciplina i rapporti con la giurisdizione penale e civile, e non i rapporti "interni" al conten- zioso tributario che, in forza del rinvio di cui all'art. 1 D.Lgs 546/92, vanno disciplinati secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili 546/1992 (Cass. 14281/2000; 4509/2000). Il giudice a quo avrebbe dovuto sospendere il giu- dizio in attesa della sentenza irrevocabile sul ricorso relativo al reddito della società. Pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio.
2.3. Il ricorrente lamenta anche che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 5 DPR 917/1986, in quanto nelle more intervenuta la sentenza della Com- Centrale che avrebbe annullatomissione Tributaria l'accertamento a carico dell'Ufficio. Non è compito di questa Corte accertare se veramente sia stata definita in maniera irrevocabile la vertenza relativa al recupe- ro a carico della società. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l'assunto del ricorrente risponde a veri- tà e decidere di conseguenza. Oppure dovrà disporre la sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione relativa alla società. La censura relativa al vizio di motivazione è as- sorbita dalla cassazione della sentenza.
2.4. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezio- ne della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- se, ad altra sezione della Commissione Tributaria Re- gionale delle Marche. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Vincenzo Carbone) Merone) E N CORT O I I IL CANCELLIERE C₁ A Z I A 6 5 8 R R AM AS "Calero 9 . T 1 A S N / I T 4 - R P S E U / G N U O 6 B I E B Z 2 A . I R . L R TO R L . A T P A . D . D B E L A A T E CANCELL A T I DEPOSITATO D N 1 R 2.1 MAR 2001 I E 3 S E S 1 N Oggi E IL CANCELLIERE C1 T E . S A N RN Casapo I AM чешь A M