Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE05-209 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino - Presidente R. G. N. 21119/00 DELL'ANNO Cron.11533 Consigliere CUOCO Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. · Consigliere Ud.20/01/03Dott. Camillo FILADORO D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente SENT E NZA sul ricorso proposto da: KRAFT FOODS ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI BIAMONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANFREDO LAVIZZARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GALMAZZI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato PEPPINO LONETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2003 in atti;
320 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 23637/99 del Tribunale di ROMA, | depositata il 24/11/99 R.G.N. 6682/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato BIAMONTI;
udito l'Avvocato LONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per : l'accoglimento del ricorso. -2- 21119/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 5 maggio 1989 al Pretore di Roma, Giampiero LM, premesso di aver lavorato alle dipendenze della soc. Kraft Jacobs Suschard s.p.a. (ora Fraft Foods Italia s.p.a.) dal 27 gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 con qualifica e mansioni di ZI, chiedeva tra l'altro e per quanto qui - ancora interessa - la condanna della società al pagamento dei compensi per lavoro straordinario. nonLa società si costituiva e deduceva che al ZI spettava alcun compenso per lavoro straordinario sia perché la prestazione lavorativa non aveva mai superato le 40 ore settimanali, sia perché il contratto collettivo non poneva alcun limite di orario. Il Pretore, con sentenza depositata il 18 febbraio 1995, EN rigettava la domanda del LM relativa al compenso per lavoro straordinario. Proponeva appello il lavoratore e il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 24 novembre 1999, in parziale riforma della decisione pretorile, condannava la società appellata a pagare al lavoratore la somma di lire 15.303.944 a titolo di compenso per lavoro straordinario, oltre accessori. In motivazione il Tribunale, premesso che il ZI non poteva essere confuso con il commesso viaggiatore, osservava che sulla base dei CCNL 31.5.1980 e 31.7.1985, applicabili nella specie, le prestazioni dell'appellante dovevano essere articolate su cinque giornate а settimana;
di conseguenza, proseguiva il Tribunale, poiché l'orario di lavoro del ZI non poteva superare le otto ore giornaliere a norma del r.d.l. n. 692 del 1923, la sua prestazione lavorativa 2 ordinaria non poteva superare le 40 ore settimanali;
sicchè, risultando dalle deposizioni testimoniali una prestazione lavorativa superiore ai predetti limiti e pari ad almeno 48,30 ore settimanali, al lavoratore andava riconosciuto il richiesto compenso per lavoro straordinario, come precisato nelle note difensive del dipendente che non erano state contestate in modo specifico dalla società. Per la cassazione di tale sentenza la Kraft ha proposto ricorso con un motivo. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 1339 cod. civ. e 1 r.d.l. 15.3.1923 n. 692, nonché дей omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la società osserva che i contratti collettivi nella specie applicabili non prevedevano un limite di orario di lavoro settimanale per i piazzisti, per cui il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il limite di 48 ore settimanali fissato dall'art. 1 del r.d.l. del 1923, senza possibilità di ridurre tale limite a 40 ore settimanali, in quanto la volontà delle parti collettive non poteva essere integrata ex art. 1339 cod.civ. dalla norma di legge citata. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere al lavoratore solo mezz'ora di lavoro straordinario a settimana e non otto ore e mezza. Inoltre, poiché la retribuzione normale era corrisposta per 48 ore settimanali, le ore di lavoro prestate giornalmente in più rispetto alle 8 ore previste dalla legge dovevano essere compensate con la sola maggiorazione del 10% e non con una seconda retribuzione normale. 3 Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini appresso specificati. E' pacifico e non contestato che il ZI (qualifica spettante al lavoratore) costituisca una figura professionale diversa da quella del commesso viaggiatore e che per esso operino le limitazioni dell'orario di lavoro poste dalla legge. E parimenti pacifico che i contratti collettivi applicabili ' ratione temporis (in particolare il protocollo aggiuntivo del 31.7.1983 al CCNL del 31.5.1980 ed il protocollo aggiuntivo del 22.6.1987 al CCNL del 31.7.1985) prevedessero una prestazione articolata su cinque giornate lavorative alla settimana, ovvero giornate intere e due mezze giornate, Senza su quattro contestato in fatto, indicazione delle ore di lavoro. Non infine, che il LM abbia prestato la propria attività di lavoro in misura pari ad almeno 48,30 ore settimanali. Nel silenzio della contrattazione collettiva, il Tribunale ha ritenuto di dover fare applicazione del principio di integrazione legale del contratto (art. 1374 c.c.) per desumere che l'orario settimanale di lavoro del ZI non potesse superare le 40 ore, atteso che l'art. 1 del r.d.l. n. 692 del 1923 fissa in otto ore l'orario di lavoro giornaliero, riconoscendo così al ricorrente una prestazione di lavoro straordinario pari ad otto ore e mezza la settimana. Il Tribunale al riguardo si è richiamato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, il limite dell'orario autonomamente considerato rispetto а giornaliero deve essere quello settimanale, con la conseguenza che le ore lavorative prestate in eccedenza quotidianamente vanno compensate con le dovute maggiorazioni retributive, anche se il limite dell'orario settimanale non sia stato complessivamente superato a cagione di una prestazione di ridotta entità rispetto a quella normale svolta in altri giorni della stessa settimana (così Cass. N. 6995 del 1996, Cass. N. 13218 del 1992, Cass. 2729 del 1983). Il ragionamento del Tribunale, che si basa su una risalente giurisprudenza di questa Corte, non può essere condiviso. Secondo altro e più recente orientamento, infatti, la formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 1 del r.d.l. n. 692 del 1923 ( "la durata massima normale della giornata di lavoro...non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo"), mediante 1'adozione della disgiuntiva "o" in luogo della congiunzione "e", autorizza la compensabilità di eventuali superamenti giornaliero contenuti dell'orario nell'ambito del massimo settimanale di 48 ore. Con siffatta formulazione della norma, si è rilevato, l'unico reale e assoluto limite di durata massima della prestazione ordinaria che il legislatore ha inteso definire è quello settimanale, avendo conferito solo valore di indicazione media alla previsione giornaliera delle otto ore. Si è altresì osservato che, se il legislatore avesse voluto fissare nelle otto ore giornaliere un limite massimo insuperabile con la prestazione ordinaria, sarebbe risultata totalmente superflua l'indicazione del limite settimanale, atteso che essendo già in vigore nel 1924 la disposizione che rendeva obbligatoria la concessione di un riposo settimanale (legge 23 febbraio 1924 n. 370) lo sviluppo della prestazione - di otto ore per sei giorni ordinari conduceva matematicamente al valore delle 48 ore settimanali. Si è rilevato ancora che questa flessibilità in ordine alla durata massima giornaliera - 5 che correlativamente comporta la non autonomia del limite giornaliero di legge al fine di far emergere la nozione legale di "lavoro straordinario", ricorrente pertanto solo quando si ore settimanali - non è stata accordata dal superino le 48 nei confronti di particolari categorie di legislatore lavoratori (fanciulli, adolescenti ed apprendisti), a favore delle quali è stata ravvisata la necessità di una maggiore e più incisiva tutela, il cui orario di lavoro, giornaliero e settimanale, è stato definito con l'uso della congiunzion (vedi art. 18 legge 17 ottobre 1967 n. 977, art. 10 legge 19 gennaio 1955 n. 25) (in questo senso cfr. Cass. N. 10312 del 2002, Cass. N. 89 del 2001). Il Collegio ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento, condividendone appieno le argomentate motivazioni. Il Tribunale ha dunque errato laddove, nel silenzio della contrattazione collettiva, pur procedendo fondatamente alla integrazione del contratto, ha ritenuto prestazione straordinaria quella eccedente le otto ore giornaliere, e non quella eccedente le 48 ore settimanali, in tal modo male interpretando il disposto dell'art. 1 del r.d.l. n. 692 del 1923. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata in accoglimento delle censure mosse dalla ricorrente, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Violin. lui Gum. Фіть Двропіна Ga 3.APR 2003 Così deciso il 3NPA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3/14/2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 VA NT