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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 10074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10074 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo quale giudice del rinvio in esito alla sentenza rescindente resa da questa Corte in data 9 gennaio 2024, ha confermato la condanna di GA VA alla pena ritenuta di giustizia, disposta in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale avuto riguardo alla ritenuta responsabilità del detto imputato per le condotte punite ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 descritte al capo 10) della rubrica, realizzate in concorso con LU VA e AN AB. 2. Propone ricorso la difesa dell’imputato e con un unico complesso motivo adduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità. In particolare, la Corte del merito non avrebbe sanato i vuoti argomentativi riscontrati dalla sentenza di annullamento, avuto riguardo: Penale Sent. Sez. 6 Num. 10074 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: O' RA ED Data Udienza: 18/02/2026 2 -alla indifferenza probatoria delle propalazioni dei due collaboranti RG AL e IL RR, avendo il primo riferito di fatti estranei alla regiudicanda e il secondo reso dichiarazioni del tutto generiche;
-alla erronea identificazione nel ricorrente del soggetto protagonista in uno al LU, del colloquio intercettato il 16 agosto 2014 avvenuto sulla autovettura del coimputato;
-all’effettivo significato probatorio da ascrivere, in termini di coerenza all’impostazione accusatoria, alle altre emergenze offerte dalle intercettazioni relative a colloqui solo in alcuni casi, con certezza, coinvolgenti il ricorrente (quelle di cui agli allegati 43 e 44), in ogni caso prive di conducenza in assenza di ulteriori sviluppi di indagine, utili a rendere più chiaro il relativo portato probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 2. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita dalle sentenze di merito, l’imputato avrebbe svolto il ruolo di terminale di una filiera illecita finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, nella quale AN figurerebbe quale fornitore di cocaina, LU quale acquirente, e il ricorrente quale soggetto incaricato del taglio e della successiva distribuzione della sostanza. Tale impostazione si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti AL e RR e, soprattutto, sul contenuto di alcune conversazioni intercettate, ritenute indicative del coinvolgimento del ricorrente nei traffici contestati. 3. Con il ricorso in esame si censura il giudizio di responsabilità, riproponendo doglianze prospettate con i motivi di appello, rimaste sostanzialmente prive di adeguata risposta nella prima sentenza di secondo grado, come già rilevato dalla sentenza rescindente. In tale occasione, questa Corte aveva evidenziato la carenza motivazionale della decisione annullata, che si era limitata a recepire l’impianto argomentativo del primo giudice senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, relative: alla chiamata in correità operata da AL per fatti già giudicati;
alla genericità delle dichiarazioni di RR;
alla dubbia compatibilità dei colloqui captati con la presenza del GA nell’auto di LU il 16 agosto 2014; nonché alla limitata capacità dimostrativa delle conversazioni valorizzate. 4. Nel ricorso attuale si deduce che anche il giudice di rinvio avrebbe fornito risposte meramente apparenti, reiterando i vizi motivazionali già censurati. 3 Il rilievo è solo parzialmente fondato. La sentenza impugnata ha infatti affrontato alcuni profili critici sollevati dalla difesa, in precedenza trascurati, offrendo su di essi una motivazione non censurabile. Tuttavia, essa risulta nuovamente carente sotto il profilo argomentativo con riferimento a un punto decisivo: il valore probatorio delle intercettazioni, cui la stessa Corte di merito attribuisce funzione centrale nel fondare la conferma della responsabilità. 5. Quanto alle dichiarazioni dei collaboranti, il giudice di rinvio, senza confutare nel merito le critiche difensive già evidenziate dalla sentenza rescindente, ne ha ridimensionato la portata probatoria, attribuendo loro un ruolo meramente contestualizzante della figura del ricorrente quale soggetto operante nel narcotraffico e vicino a LU. Tali dichiarazioni sono state quindi degradate a elementi di conferma logica, privi di autonoma efficacia dimostrativa rispetto ai fatti contestati, al più utili a rafforzare la lettura delle conversazioni intercettate, espressamente considerate decisive ai fini della responsabilità di cui al capo 10) dalla stessa decisione gravata. 6. E proprio con riguardo al tema delle intercettazioni, la Corte del merito non ha perso l’occasione per disattendere, anche sul punto senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, le ragioni di incertezza prospettate dalla difesa quanto alla corretta identificazione nel GA del soggetto coinvolto nei colloqui con il LU intervenuti il 16 agosto 2014: si veda la pagina 14, terz’ultimo capoverso, della decisione gravata là dove, con motivare sintetico ma non meno puntuale e logico, risultano dissolti i dubbi prospettati nell’interesse dell’imputato, pedissequamente ribaditi in questa sede senza uno specifico confronto con le argomentazioni rese dalla Corte nel rispondere ai relativi rilievi così da sanare in tal modo il vizio stigmatizzato in parte qua dalla sentenza di annullamento. 7. Le superiori premesse rendono evidente che nel ritenere del giudice del rinvio, l’essenza del ragionamento sotteso alla ritenuta responsabilità del GA nel caso andrebbe ascritta alla portata probatoria dei colloqui captati, destinati a sorreggere la condanna;
al contempo, va rimarcato che la rilevanza dimostrativa propria di tali captazioni costituiva uno dei momenti di inadeguatezza motiva della prima sentenza di appello, atteso che la sentenza rescindente aveva espressamente stigmatizzato l’incertezza da ascrivere al dato, quantomeno sul piano della mancanza di una puntuale risposta offerta ai relativi motivi di gravame in occasione della prima decisione di appello. 4 7.1. Emerge, in coerenza, senza incertezze di sorta, la centralità del tema riguardante il contenuto e il significato da ascrivere ai colloqui intercettati, sia perché oggetto specifico del devoluto in sede di rinvio;
sia per la stessa importanza assorbente, per quanto già rimarcato, assegnata al dato dalla stessa Corte del merito alla luce del relativo percorso giustificativo. Il che presupponeva, su tali emergenze di indagine, uno sviluppo argomentativo all’evidenza connotato da pregnante puntualità, connotato da puntuali riferimenti al tenore delle dette intercettazioni e ai punti della decisione appellata che sulle stesse facevano leva nel fondare la responsabilità dell’imputato, il tutto filtrato alla luce dei motivi di appello disattesi dalla prima sentenza, poi annullata. 7.2. Di contro, la decisione gravata, spicca, in parte qua, per il tenore apodittico delle argomentazioni svolte a sostegno della valutazione probatoria resa su tali intercettazioni. Si legge, infatti, nella sentenza gravata, che “il contenuto delle conversazioni”, invero mai precisato, non potrebbe “ritenersi ambiguo”, condividendosi sul punto le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, tali da dare per “positivamente accertato il ruolo attivo svolto dall’accusato nello smercio di sostanze stupefacenti”. Il che equivale, ancora una volta, a rendere una risposta solo apparente alle censure proposte dall’appello, replicando i difetti della prima decisione così da imporre un nuovo annullamento con rinvio per sanare i vuoti argomentativi nuovamente riscontrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED O' RA PIERLUIGI DI STEFANO
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo quale giudice del rinvio in esito alla sentenza rescindente resa da questa Corte in data 9 gennaio 2024, ha confermato la condanna di GA VA alla pena ritenuta di giustizia, disposta in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale avuto riguardo alla ritenuta responsabilità del detto imputato per le condotte punite ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 descritte al capo 10) della rubrica, realizzate in concorso con LU VA e AN AB. 2. Propone ricorso la difesa dell’imputato e con un unico complesso motivo adduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità. In particolare, la Corte del merito non avrebbe sanato i vuoti argomentativi riscontrati dalla sentenza di annullamento, avuto riguardo: Penale Sent. Sez. 6 Num. 10074 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: O' RA ED Data Udienza: 18/02/2026 2 -alla indifferenza probatoria delle propalazioni dei due collaboranti RG AL e IL RR, avendo il primo riferito di fatti estranei alla regiudicanda e il secondo reso dichiarazioni del tutto generiche;
-alla erronea identificazione nel ricorrente del soggetto protagonista in uno al LU, del colloquio intercettato il 16 agosto 2014 avvenuto sulla autovettura del coimputato;
-all’effettivo significato probatorio da ascrivere, in termini di coerenza all’impostazione accusatoria, alle altre emergenze offerte dalle intercettazioni relative a colloqui solo in alcuni casi, con certezza, coinvolgenti il ricorrente (quelle di cui agli allegati 43 e 44), in ogni caso prive di conducenza in assenza di ulteriori sviluppi di indagine, utili a rendere più chiaro il relativo portato probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 2. Secondo la ricostruzione accusatoria, recepita dalle sentenze di merito, l’imputato avrebbe svolto il ruolo di terminale di una filiera illecita finalizzata alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, nella quale AN figurerebbe quale fornitore di cocaina, LU quale acquirente, e il ricorrente quale soggetto incaricato del taglio e della successiva distribuzione della sostanza. Tale impostazione si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti AL e RR e, soprattutto, sul contenuto di alcune conversazioni intercettate, ritenute indicative del coinvolgimento del ricorrente nei traffici contestati. 3. Con il ricorso in esame si censura il giudizio di responsabilità, riproponendo doglianze prospettate con i motivi di appello, rimaste sostanzialmente prive di adeguata risposta nella prima sentenza di secondo grado, come già rilevato dalla sentenza rescindente. In tale occasione, questa Corte aveva evidenziato la carenza motivazionale della decisione annullata, che si era limitata a recepire l’impianto argomentativo del primo giudice senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, relative: alla chiamata in correità operata da AL per fatti già giudicati;
alla genericità delle dichiarazioni di RR;
alla dubbia compatibilità dei colloqui captati con la presenza del GA nell’auto di LU il 16 agosto 2014; nonché alla limitata capacità dimostrativa delle conversazioni valorizzate. 4. Nel ricorso attuale si deduce che anche il giudice di rinvio avrebbe fornito risposte meramente apparenti, reiterando i vizi motivazionali già censurati. 3 Il rilievo è solo parzialmente fondato. La sentenza impugnata ha infatti affrontato alcuni profili critici sollevati dalla difesa, in precedenza trascurati, offrendo su di essi una motivazione non censurabile. Tuttavia, essa risulta nuovamente carente sotto il profilo argomentativo con riferimento a un punto decisivo: il valore probatorio delle intercettazioni, cui la stessa Corte di merito attribuisce funzione centrale nel fondare la conferma della responsabilità. 5. Quanto alle dichiarazioni dei collaboranti, il giudice di rinvio, senza confutare nel merito le critiche difensive già evidenziate dalla sentenza rescindente, ne ha ridimensionato la portata probatoria, attribuendo loro un ruolo meramente contestualizzante della figura del ricorrente quale soggetto operante nel narcotraffico e vicino a LU. Tali dichiarazioni sono state quindi degradate a elementi di conferma logica, privi di autonoma efficacia dimostrativa rispetto ai fatti contestati, al più utili a rafforzare la lettura delle conversazioni intercettate, espressamente considerate decisive ai fini della responsabilità di cui al capo 10) dalla stessa decisione gravata. 6. E proprio con riguardo al tema delle intercettazioni, la Corte del merito non ha perso l’occasione per disattendere, anche sul punto senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, le ragioni di incertezza prospettate dalla difesa quanto alla corretta identificazione nel GA del soggetto coinvolto nei colloqui con il LU intervenuti il 16 agosto 2014: si veda la pagina 14, terz’ultimo capoverso, della decisione gravata là dove, con motivare sintetico ma non meno puntuale e logico, risultano dissolti i dubbi prospettati nell’interesse dell’imputato, pedissequamente ribaditi in questa sede senza uno specifico confronto con le argomentazioni rese dalla Corte nel rispondere ai relativi rilievi così da sanare in tal modo il vizio stigmatizzato in parte qua dalla sentenza di annullamento. 7. Le superiori premesse rendono evidente che nel ritenere del giudice del rinvio, l’essenza del ragionamento sotteso alla ritenuta responsabilità del GA nel caso andrebbe ascritta alla portata probatoria dei colloqui captati, destinati a sorreggere la condanna;
al contempo, va rimarcato che la rilevanza dimostrativa propria di tali captazioni costituiva uno dei momenti di inadeguatezza motiva della prima sentenza di appello, atteso che la sentenza rescindente aveva espressamente stigmatizzato l’incertezza da ascrivere al dato, quantomeno sul piano della mancanza di una puntuale risposta offerta ai relativi motivi di gravame in occasione della prima decisione di appello. 4 7.1. Emerge, in coerenza, senza incertezze di sorta, la centralità del tema riguardante il contenuto e il significato da ascrivere ai colloqui intercettati, sia perché oggetto specifico del devoluto in sede di rinvio;
sia per la stessa importanza assorbente, per quanto già rimarcato, assegnata al dato dalla stessa Corte del merito alla luce del relativo percorso giustificativo. Il che presupponeva, su tali emergenze di indagine, uno sviluppo argomentativo all’evidenza connotato da pregnante puntualità, connotato da puntuali riferimenti al tenore delle dette intercettazioni e ai punti della decisione appellata che sulle stesse facevano leva nel fondare la responsabilità dell’imputato, il tutto filtrato alla luce dei motivi di appello disattesi dalla prima sentenza, poi annullata. 7.2. Di contro, la decisione gravata, spicca, in parte qua, per il tenore apodittico delle argomentazioni svolte a sostegno della valutazione probatoria resa su tali intercettazioni. Si legge, infatti, nella sentenza gravata, che “il contenuto delle conversazioni”, invero mai precisato, non potrebbe “ritenersi ambiguo”, condividendosi sul punto le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure, tali da dare per “positivamente accertato il ruolo attivo svolto dall’accusato nello smercio di sostanze stupefacenti”. Il che equivale, ancora una volta, a rendere una risposta solo apparente alle censure proposte dall’appello, replicando i difetti della prima decisione così da imporre un nuovo annullamento con rinvio per sanare i vuoti argomentativi nuovamente riscontrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED O' RA PIERLUIGI DI STEFANO