CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 28303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28303 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato a [...] A PIANISI il 06/01/1972 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28303 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022, la Corte di appello di Salerno ha disposto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e 51 euro di multa, applicata a RA TA con sentenza della Corte di appello di Campobasso del 21 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2017, in considerazione della commissione, da parte del condannato e nella data del 20 dicembre 2010, di reato per il quale gli è stata inflitta pena detentiva di due anni ed un mese di reclusione che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. 2. RA TA propone, con l'assistenza dell'avv. Michele Robustini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale senza considerare che il decorso di oltre un quinquennio tra il 5 aprile 2017, data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa, ed il 10 giugno 2022, giorno in cui è divenuta irrevocabile la condanna all'ulteriore pena detentiva di due anni ed un mese di reclusione, preclude la revoca della sospensione di una sanzione che deve ormai ritenersi estinta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La Corte di appello di Salerno ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a RA TA in ragione della commissione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena sospesa, del reato accertato con la sentenza del 26 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2022, per il quale gli è stata inflitta la pena di due anni ed un mese di reclusione. Si versa, pertanto, al cospetto di fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., che prevede la revoca della sospensione condizionale qualora il soggetto interessato riporti, entro il quinquennio dalla definitività della condanna a pena sospesa, altra condanna, 2 per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. Tanto, in ragione del fatto che il secondo reato è stato commesso il 20 dicembre 2010 e che la sentenza di condanna alla pena della cui revoca si discute è divenuta irrevocabile successivamente, cioè il 5 aprile 2017. A questo proposito, il giudice dell'esecuzione ha precisato, in adesione alla prospettazione difensiva, che la sentenza del 21 giugno 2016 è passata in giudicato, quanto alla sospensione condizionale della pena, il 5 aprile 2017, data della sentenza n. 28346/2017, con cui la Corte di cassazione la annullò con rinvio limitatamente ad altro, distinto profilo. La precedente conclusione è, peraltro, coerente con il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito come «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01). 3. Rebus sic stantibus, è evidente che la verifica dell'intervento della seconda condanna nei «termini stabiliti», cioè nel quinquennio dalla prima, avrebbe dovuto essere compiuta tenendo conto delle date di irrevocabilità dei due provvedimenti che, nel caso in esame, sono separate da cinque anni, due mesi e cinque giorni, compito al quale il giudice dell'esecuzione è, nella circostanza, venuto meno. Al cospetto, dunque, di una revoca disposta in assenza delle condizioni di legge, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
w o z Ri- o cr R I 0) \-2 EE -_ Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 22/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28303 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2022, la Corte di appello di Salerno ha disposto, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e 51 euro di multa, applicata a RA TA con sentenza della Corte di appello di Campobasso del 21 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2017, in considerazione della commissione, da parte del condannato e nella data del 20 dicembre 2010, di reato per il quale gli è stata inflitta pena detentiva di due anni ed un mese di reclusione che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. 2. RA TA propone, con l'assistenza dell'avv. Michele Robustini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale senza considerare che il decorso di oltre un quinquennio tra il 5 aprile 2017, data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa, ed il 10 giugno 2022, giorno in cui è divenuta irrevocabile la condanna all'ulteriore pena detentiva di due anni ed un mese di reclusione, preclude la revoca della sospensione di una sanzione che deve ormai ritenersi estinta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La Corte di appello di Salerno ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a RA TA in ragione della commissione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena sospesa, del reato accertato con la sentenza del 26 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2022, per il quale gli è stata inflitta la pena di due anni ed un mese di reclusione. Si versa, pertanto, al cospetto di fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., che prevede la revoca della sospensione condizionale qualora il soggetto interessato riporti, entro il quinquennio dalla definitività della condanna a pena sospesa, altra condanna, 2 per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. Tanto, in ragione del fatto che il secondo reato è stato commesso il 20 dicembre 2010 e che la sentenza di condanna alla pena della cui revoca si discute è divenuta irrevocabile successivamente, cioè il 5 aprile 2017. A questo proposito, il giudice dell'esecuzione ha precisato, in adesione alla prospettazione difensiva, che la sentenza del 21 giugno 2016 è passata in giudicato, quanto alla sospensione condizionale della pena, il 5 aprile 2017, data della sentenza n. 28346/2017, con cui la Corte di cassazione la annullò con rinvio limitatamente ad altro, distinto profilo. La precedente conclusione è, peraltro, coerente con il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito come «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01). 3. Rebus sic stantibus, è evidente che la verifica dell'intervento della seconda condanna nei «termini stabiliti», cioè nel quinquennio dalla prima, avrebbe dovuto essere compiuta tenendo conto delle date di irrevocabilità dei due provvedimenti che, nel caso in esame, sono separate da cinque anni, due mesi e cinque giorni, compito al quale il giudice dell'esecuzione è, nella circostanza, venuto meno. Al cospetto, dunque, di una revoca disposta in assenza delle condizioni di legge, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
w o z Ri- o cr R I 0) \-2 EE -_ Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 22/03/2023.