Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1649
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

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Massime1

Con riguardo alle procedure per la mobilità (ed ai licenziamenti collettivi) "ex" legge n. 223 del 1991, la comunicazione di inizio della procedura stessa non necessariamente deve contenere l'indicazione dei criteri in base ai quali il datore di lavoro procederà all'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicché legittimamente il datore di lavoro ne omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare all'esito della procedura di cui all'art. 4 legge n.223/91, citata, finalizzata tra l'altro proprio allo scopo di verificare la possibilità di determinare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi.

Commentario1

  • 1Licenziamento ex legge n. 223/91: condizioni di legittimità
    Antonio Gerardo · https://www.studiocataldi.it/ · 19 novembre 2018

    Avv. Paola Patrevita e Avv. Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 14.11.2018 del Giudice del Lavoro Dott.ssa Campidoglio, ha, tra l'altro, analizzato le varie fasi di una procedura di mobilità ex L. n. 223/91 e ne ha evidenziato, attraverso un attento esame della giurisprudenza della Suprema Corte, i caratteri legittimanti la condotta datoriale. Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante, il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato al termine di una procedura di riduzione del personale avviata dall'azienda a seguito di una compressione della commessa sulla quale il prestatore è stato utilizzato. Il Giudice quindi, ha dapprima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1649
Data del deposito : 25 febbraio 1999

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