Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
Con riguardo alle procedure per la mobilità (ed ai licenziamenti collettivi) "ex" legge n. 223 del 1991, la comunicazione di inizio della procedura stessa non necessariamente deve contenere l'indicazione dei criteri in base ai quali il datore di lavoro procederà all'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicché legittimamente il datore di lavoro ne omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare all'esito della procedura di cui all'art. 4 legge n.223/91, citata, finalizzata tra l'altro proprio allo scopo di verificare la possibilità di determinare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento ex legge n. 223/91: condizioni di legittimitàAntonio Gerardo · https://www.studiocataldi.it/ · 19 novembre 2018
Avv. Paola Patrevita e Avv. Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 14.11.2018 del Giudice del Lavoro Dott.ssa Campidoglio, ha, tra l'altro, analizzato le varie fasi di una procedura di mobilità ex L. n. 223/91 e ne ha evidenziato, attraverso un attento esame della giurisprudenza della Suprema Corte, i caratteri legittimanti la condotta datoriale. Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante, il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato al termine di una procedura di riduzione del personale avviata dall'azienda a seguito di una compressione della commessa sulla quale il prestatore è stato utilizzato. Il Giudice quindi, ha dapprima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SOMMELLA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N^. 12, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERANGELO SCACCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 14576/97 proposto da:
ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. COMFALONIERI, N^. 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che LO rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIA BIANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LI RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N^. 12, presso lo studio dell'avvocato RI DANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERANGELO SCACCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 492/97 del Tribunale di NOVARA, depositata il 18/03/97, R.G.N. 369/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato Valeria BIANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16 giugno 1993 ZA NR conveniva innanzi al Pretore di Novara in funzione di giudice del lavoro la società NI S.p.A. (poi divenuta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A.) chiedendo che fosse dichiarata 1 illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società convenuta con lettera 26 marzo 1993, a conclusione della procedura di mobilità, iniziata con la comunicazione del 20 gennaio 1993. Lo ZA assumeva che l'azienda non aveva chiarito ne' nella comunicazione di avviso della procedura di mobilità, ne' nella lettera di licenziamento il nesso di causalità tra il suo licenziamento e l'esigenza di riduzione di personale ovvero di ridimensionamento o trasformazione dell'attività produttiva. Il ricorrente chiedeva, di conseguenza, che fosse ordinata all'NI la reintegrazione nel posto di lavoro e che la stessa società fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 18 legge n.300/70. Si costituiva ritualmente l'NI, contestando la domanda della ZA e proponendo istanze istruttorie volte a provare il nesso di causalità di cui il ricorrente aveva negato l'esistenza. Il Pretore con sentenza in data 25 ottobre 1994 annullava il recesso e condannava la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari alla retribuzione legale globale di fatto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi allo stesso periodo, oltre interessi e rivalutazione. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società NI chiedendone la riforma per vizio di motivazione e violazione della disciplina relativa ai licenziamenti collettivi.
Si costituiva lo ZA contestando la fondatezza dei motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 18 marzo 1997 il tribunale di Novara, in accoglimento dell'appello, riformava integralmente la decisione di primo grado e per l'effetto rigettava la domanda dello ZA. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione lo ZA con due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale (con un unico motivo) l'Istituto biologico Chemioterapico S.p.A.. Lo ZA resiste al ricorso incidentale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositava memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione lo ZA denuncia la violazione degli artt. 4, comma 3 e 9, 5, comma 1, e 24, comma 1, legge n. 223 del 1991, art. 3 legge n. 604 del 1966, nonché violazione dell'art.2697 cod. civ. per mancanza di prove sull'esistenza del nesso di causalità tra situazione di crisi aziendale e licenziamento del ricorrente e mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione sul punto decisivo del nesso di causalità tra motivi dell'eccedenza e soppressione del posto del ricorrente. In particolare - secondo la difesa del ricorrente - è carente la motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudizio sul nesso di causalità tra la pretesa situazione di crisi aziendale ed il posto occupato del ricorrente è formulato non solo in termini di verosimiglianza, ma anche senza nessuna connessione precisa con le pretese ragioni dell'eccedenza di personale.
Tale vizio emergerebbe poi anche dal fatto che il numero di licenziandi proposti all'inizio della procedura di mobilità era di 26, mentre all'esito della procedura i licenziati erano stati soltanto 22; la riduzione del numero da 26 a 22 non poteva che stare a significare che il nesso di causalità per almeno quattro dipendenti dell'NI non potesse essere stabilito. Nè poteva ravvisarsi detto nesso di causalità nelle generiche esigenze di bilancio e di razionalizzazione della produttività o redditività dell'azienda, ne' nelle ragioni esposte nella comunicazione della società in data 20 gennaio 1993 per l'attivazione della procedura.
In particolare - rileva ancora la difesa del ricorrente - non risulterebbe in alcun modo che in aggiunta ai dipendenti degli uffici amministrativi e dei servizi generali già posti in cassa integrazione in precedenza, tra cui non vi era il ricorrente, si dovessero licenziare altri dipendenti di detti uffici, invece che i dipendenti addetti ai reparti produttivi.
Viceversa il licenziamento dello ZA era ascrivibile più agevolmente alla figura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, piuttosto che per mobilità e per riduzione di personale, obbedendo, più verosimilmente, ad esigenze di risparmio piuttosto che ad esigenze di tagli connessi con la trasformazione o riduzione dell'attività o del lavoro.
2. Con il secondo motivo di impugnazione lo ZA denuncia la inammissibilità ed irrilevanza delle prove avversarie, l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva delle stesse, la violazione delle norme di cui all'art. 4, comma 3 e 9, 5, comma 1 e 24 comma, legge n. 223 del 1991, nonché dell'art. 3 legge n. 604 del 1996. Il Tribunale - rileva la difesa del ricorrente - ha ritenuto che il licenziamento impugnato potesse essere giustificato in forza delle risultanze testimoniali, senza rendersi conto che l'accertamento di mansioni e di sfruttamento di sinergie non trovava un collegamento con la comunicazione introduttiva della procedura di riduzione del personale.
Il tribunale avrebbe dovuto rilevare che non è consentito che sia fornita la prova di motivi di licenziamento che non siano già stati evidenziati nella comunicazione introduttiva della procedura di riduzione del personale e che soprattutto, concretino un tipo di licenziamento che non presenta le caratteristiche del licenziamento per riduzione del personale.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società intimata censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda avanzata in secondo grado volta ad ottenere dallo ZA la restituzione delle somme dallo stesso percepite in dipendenza della sentenza di primo grado impugnata con conseguente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc. civ.
4. I due ricorsi, principale ed incidentale, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 C.P.C.. 5. Il ricorso principale è infondato.
5.1. Non può essere accolto il primo motivo con cui il ricorrente - censurando in sostanza un'(asserita) erronea applicazione dei criteri di scelta dei dipendenti destinatari del recesso per riduzione di personale - sollecita un'inammissibile reiterazione della valutazione di merito, operata dal giudice d'appello, in relazione alla sussistenza delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, considerate dalla società resistente, unitamente ai concorrenti criteri legali di scelta (in mancanza di altri di fonte contrattuale) dell'anzianità e del carico di famiglia (in ordine ai quali non c'è contestazione, ne' contrasto tra le parti), per inserire lo ZA tra i ventidue lavoratori destinatari del licenziamento collettivo in questione (secondo, tra l'altro, l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 1993) . Il tribunale ha chiaramente indicato quali erano le esigenze tecnico-produttive relative allo ZA affermando che "l'istruttoria svolta in primo grado ha dimostrato pacificamente che l'attività svolta originariamente dal sig. ZA attualmente è stata spostata a Torino presso la soc. A. B. C.". Ed ha coonestato tale affermazione passando in rassegna le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado. Ha poi esaminato (evidentemente con riferimento anche agli altri criteri suddetti) la posizione dello ZA comparativamente a quella degli altri dipendenti della società pervenendo alla conclusione che lo ZA aveva "in graduatoria una posizione più bassa".
Quindi il tribunale ha compiuto una valutazione di merito in ordine all'applicazione dei criteri legali di scelta dei lavoratori destinatari del licenziamento collettivo ed in particolare del criterio costituito dalle esigenze tecnico produttive (essendo pacifico tra le parti che il suddetto accordo sindacale non aveva introdotti altri criteri, ma aveva solo fissato il numero dei lavoratori eccedenti). Valutazione questa che - essendo sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria - non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Nè rileva il fatto che la comunicazione di inizio della procedura di mobilità non contenesse l'indicazione delle esigenze tecnico produttive, perché - come ha esattamente ritenuto il tribunale - in tale comunicazione il datore di lavoro non è tenuto ad indicare i criteri in base ai quali procederà all'individuazione dei lavoratori da licenziare;
anche perché tali criteri sono vuoi di fonte legale, vuoi di fonte contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro. Sicché giustamente il datore di lavoro aveva omesso il riferimento ai criteri di scelta che sarebbero potuti risultare all'esito della procedura di cui all'art.4 l. n. 223/91, cit. , finalizzata tra l'altro proprio allo scopo di verificare la possibilità di fissare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi.
5.2. Anche il secondo motivo è da respingere.
Il tribunale - una volta rettificata l'erronea affermazione del pretore secondo cui già nella comunicazione iniziale di avvio della procedura sindacale di cui all'art. 4 l. n. 223/91, cit., il datore di lavoro doveva indicare le esigenze tecnico-produttive che poi avrebbero condotto ad individuare nello ZA uno dei dipendenti da licenziare - ha correttamente preso in considerazione le risultanze dell'istruttoria svolta dal pretore (anche se poi da quest'ultimo non utilizzata per essersi fermato all'affermazione suddetta che in radice, secondo la sua valutazione, comportava l'illegittimità del licenziamento).
Quindi va disattesa le tesi della difesa della ricorrente secondo cui invece il tribunale avrebbe dovuto rilevare che non era possibile "fornire le prove di motivi del licenziamento che non siano gia evidenziati nella comunicazione introduttiva della procedura di riduzione del personale". Ed infatti - ribadendo quanto già rilevato sopra - le esigenze tecnico-produttive non costituivano "motivo del licenziamento", bensì rappresentavano uno dei criteri legali che (in concorso con altri) aveva condotto ad individuare nello ZA uno dei dipendenti da licenziare. Pertanto la prova della sussistenza di tali esigenze tecnico produttive era ammissibile ancorché delle stesse il datore di lavoro non avesse fatto menzione nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità.
6. Fondato è invece il ricorso incidentale. Dall'atto d'appello - che questa Corte può prendere direttamente in considerazione essendo stato denunciato un error in procedendo - risulta che la società aveva chiesto, oltre alla riforma della sentenza di primo grado (e come conseguenza della stessa), la condanna dello ZA alla restituzione di quanto percepito in forza dell'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza stessa. In ordine a tale domanda il tribunale non ha reso alcuna pronuncia espressa od implicita (nè di accoglimento, ne' di rigetto, ne' di inammissibilità); sicché è di tutta evidenza il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla difesa della società con l'unico motivo di ricorso incidentale.
Nè rilevano le considerazioni svolte dalla difesa dello ZA in ordine all'asserita insufficiente determinazione della domanda stessa;
ciò semmai avrebbe potuto giustificare il rigetto o l'inammissibilità della domanda, ma il tribunale ha più radicalmente omesso di rendere alcuna pronuncia, la quale quindi non essendo possibile decidere nel merito (dovendo tra l'altro accertarsi quali importi della somma complessivamente percepita dallo ZA all'esito del giudizio di primo grado siano ripetibili e quali non siano ripetibili) - va demandata (unitamente al regolamento delle spese di giudizio) al giudice di rinvio, che si individua nel tribunale di Verbania.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di verbania.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999