Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E 3 . E E N N G , O 1 I A 9 Z P 9 A I 1 R - D T 1 CPUBBLICA ITALIANA S 1 I E - 0282 0/0 1 1 G C E 2 I R . D IN NOME DEL POPOLO ITALIA L A U I 9 D 3 G E T E CORTE E N 6 Oggetto E N 4 . S T . E INDENNITA T S I T COMPENSATIVA IN SEZIONE PRIMA CIVILE ( R AGM COLTURA: ENT A PASSINGKENTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGITIMATO R.G.N. 17923/99 - Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere FERRODott. Vincenzo Cron. 5878 - Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud.29/11/2000 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: 300 per diritti L. 127 FEB. 2001 LILLO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI IL CANCELLIERE RIPETTA 157, presso l'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
intimata 16 avverso la sentenza n. 2038/98 del Tribunale di BARI, depositata il 21/09/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2253 udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 21 settembre 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui EA Lil- lo VA aveva chiesto alla regione Puglia il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudi- ce ha ritenuto che il regolamento comunitario prevede diversi tipi di intervento a favore dei cittadini e che spetta al governo regionale stabilire di volta in volta a quali di essi attribuire priorità; per cui gli enti destinatari della delega ad eseguirne il pagamento pos- sono assumere impegni di spesa soltanto nei limiti del- le somme loro assegnati dalla Regione, che peraltro non è tenuta a ricorrere ad altri capitoli di bilancio, con la conseguenza che fino al momento della delibera re- gionale di accreditamento dei fondi alle comunità mon- 2 tane, nei soggetti beneficiari dell'indennità compensa- tiva, sussiste soltanto una semplice aspettativa a con- seguirla. Per la cassazione di questa sentenza EA IL ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione Puglia non si è costituita. Motivi della decisione Con il ricorso proposto EA IL, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si duole che il giudice di pace dopo avere affermato che egli aveva un diritto soggettivo perfetto al consegui- dell'indennità compensativa, e perciò respintomento l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controparte, ne abbia poi negato in concreto la sussi- stenza per l'ampia discrezionalità che tutta la legi- slazione regionale e comunitaria attribuisce al riguar- do alla Regione, e concluso che l'imprenditore agricolo fino al momento dell'impegno di spesa e dell' accredi- tamento dei fondi alle comunità montane è titolare di una semplice aspettativa, senza considerare: a) che in ba- se al sistema dettato dalle leggi reg.15/1978 e 29/1982, il momento in cui la posizione soggettiva del richiedente si converte in un diritto soggettivo per- fetto è quella in cui la Comunità montana, esaurita l'istruttoria e stabilita la spettanza e la misura 3 dell'indennità, trasmette l'elenco dei beneficiari alla Regione, senza che quest'ultima sollevi al riguardo ec- cezioni nel termine previsto dalla legge;
b) che nessuna condizione ° prova al riguardo deve essere accertata dal giudice se non la effettiva trasmissione degli elenchi dei beneficiari dell'indennità alla Regione da parte di detto ente delegato all'istruttoria; c) che neppure poteva rilevare ai fini della consistenza del diritto a percepire l'indennità, la momentanea mancanza dei fondi necessari, avendo l'art.5 della legge reg.29/1982 stabilito che in tali casi per la liquida- zione delle indennità la Giunta Regionale può ricorrere ad altri capitoli di bilancio. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il princi- pio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per Cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Co- stituzione, del diritto comunitario, dei principi gene- rali dell'ordinamento e della legge processuale, re- stando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per Cassazione (in rela- 4 zione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nulli- tà della sentenza attinente alla sua motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, ° comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass.sez.un.15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n.4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di pace non già per alcuna del- le violazioni appena indicate, bensì per quella di alcu- ne disposizioni delle leggi reg. Puglia 15/78 e 29/82, che non contengono norme di rango costituzionale e neppure introducono o recepiscono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande proposte per il conseguimento dell'indennità compensativa e per la relativa liquidazione nonché a disporre la delega- zione amministrativa di dette funzioni alle Comunità montane: e, quindi, denuncia inammissibilmente un errore in iudicando consistito da un lato nell'inesatta valu- tazione dei requisiti che la legge richiedeva e che erano stati, invece, ampiamente documentati,per il con- seguimento dell'indennità; e, dall'altro per aver inclu- So fra le condizioni cui le menzionate leggi regionali subordinano il diritto ad ottenerne il pagamento anche 5 la deliberazione regionale di impegno di spesa, allorchè consentita dalle disponibilità di bilancio previa istruttoria delegata alle Comunità Montane nonchè la successiva predisposizione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'ente regionale. D'altra parte, il giudice di pace ha ampiamente esposto le ragioni che lo avevano indotto a recepire siffatta interpretazione della normativa ed a disco- starsi da proprie precedenti decisioni di segno oppo- sto, muovendo dal regolamento CEE 797/85, ed indicando le disposizioni delle leggi regionali nonché i provve- dimenti del Ministero del Tesoro che subordinavano il diritto soggettivo del ricorrente (epressamente affer- mato dalla sentenza) al pagamento dell'indennità alla condizione di cui si è detto;
Bed a concludere che la predetta condizione non si era nel caso verificata, per cui l'asserita insufficienza о incongruenza di detta motivazione o i gli errori di diritto di cui la stessa è affetta non costituiscono vizi denunciabili per via di ricorso per cassazione, circoscritto ai soli profili motivazione inesistente ° meramente apparen-della te: essendo insindacabile il momento del giudizio equi- tativo rimesso a detto giudice. Nessuna pronuncia va adottata in ordine al regola- mento delle spese processuali in quanto la Regione Pu- glia, nei cui confronti l'esito della lite è stato fa- vorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 29 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrine Senofonte Salvatore Salvago вер DEPOSITATA IN CANCELLERIA FEB. 2001 IL CANCELLIERE 27 AR Di NUAR Di NU Oggi, IL CANCELLIERE AR Di NU ow A T T H A E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E T S T E R A