Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2006, n. 19249
CASS
Sentenza 4 maggio 2006

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In tema di contraffazione di opere d'arte, punita dall'art. 127 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 178 del D.Lgs. n. 42 del 2004, le modalità con le quali deve essere resa nota ai terzi la non autenticità dell'opera non sono rimesse alla discrezionalità del produttore o del venditore, ma deve essere effettuata mediante annotazione scritta sul manufatto, se possibile tecnicamente, e comunque la pubblicizzazione di ciò deve essere effettuata già all'atto dell'esposizione dell'oggetto, ove questa preceda la vendita.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 178, comma primo lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004 (contraffazione o riproduzione di un'opera d'arte), analogamente a quanto previsto nell'art. 127 del D.Lgs. n. 490 del 1999, è sufficiente che l'attività sia stata posta in essere al fine di trarne profitto, non essendo richiesto, diversamente dal precedente art. 3, comma primo, L. n. 1062 del 1971, che il profitto sia illecito.

Il reato di cui all'art. 178, comma primo lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004, detenzione per farne commercio di opere d'arte contraffatte, è reato a consumazione anticipata rispetto alla analoga ipotesi della frode in commercio, attesa la natura plurioffensiva del reato stesso, che oltre a tutelare l'acquirente da possibili frodi tutela in primis il mercato delle opere d'arte ed il patrimonio artistico e culturale dalla presenza e circolazione di falsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2006, n. 19249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19249
    Data del deposito : 4 maggio 2006

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