Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ISTRATIVA-05456 /02 Oggetto POSIZINE A INGIUNZIONE SEZIONE PRIMA CIMILE PER SANZIONE Composta dagli Ill.mi S R.G.N. 1712/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 16494 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Rel. Consigliere - Dott. Aniello NAPPI Ud. 06/02/2002 SPAGNA MUSSO Consigliere - Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CO DE, RI NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato CAMILLO GRILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CODEN, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
PROVINCIA DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante tempore,pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato ANDREA rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORINA 2002 MANZI, 269 COLO', giusta mandato a margine del controricorso;
1 - controricorrente avversO la sentenza n. 290/99 del Tribunale di PORDENONE, depositata 1'11/11/99; udita la relazione della cau sa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Grillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Manzi con procura, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha respinto l'opposizione proposta da VI ON e AZ RI avversO l'ordinanza ingiunzione loro notificata dalla Provincia di Pordenone per il pagamen- to della sanzione di sei milioni di lire ciascuno loro irrogata per avere abusivamente abbattuto uno stambecco in una riserva di caccia in periodo di divieto, in zona di rifugio e con mezzo non consentito. Ricorrono per cassazione ON e RI, che pro- pongono un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'amministrazione provinciale di Pordeno- 2 ne, che ha depositato altresì memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo deducono violazione dell'art. 2 c.p. e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 689 del 1981. Sostengono che, pur risalendo i fatti al 1990, la sanzione loro applicabile non era quella più grave pre- vista dall'art. 311 lettera d), in relazione all'art. 2, della legge n. 968 del 1977, ma quella più favorevo- le prevista dall'art. 30, lettera c), della legge n. 157 del 1992. Ne consegue che la sanzione prevista dal- la legge del 1977 non poteva essere assunta a base del calcolo della sanzione irrogabile. Il ricorso è manifestamente infondato. A parte ogni altra considerazione, invero, va rile- vato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in materia di illeciti amministrativi, l'adozione, ri- sultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, del principio di legalità, di irretroattività e del divieto di applicazione dell'analogia, comporta l'assoggetta- mento del comportamento, rilevante ai fini dell'inte- grazione della violazione, alla legge del tempo del suo con conseguente inapplicabilità della verificarsi, di- sciplina posteriore più favorevole e preclusione in ragione della differenza qualitativa delle situazioni 3 considerate - anche della possibilità dell'applicazione analogica dell'opposta regolamentazione di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del codice penale" (Cass., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6232, m. 527733, Cass., sez. III, 6 aprile 2001, n. 5141, m. 545675). Ne consegue che, quand' anche fosse effettivamente meno favorevole, la legge del 1977 fu correttamente ap- plicata agli illeciti commessi nel 1990, prima della legge n. 157 del 1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore della resistente, li- quonte quidandole, quanto agli onorari, in Euro 1.500. agli estors, in Eino 58,36 Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002 nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Aniello Nappi Antonio Saggio brim bいけ сок LCA IE (JUZZO arie UZ DEPOSITATA IN CANCELLERA 16 102 Oggi, IL CANCIE ZO пи го D 4 --