CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16232 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OZ LE nato a [...] il [...] DE DI IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Torino Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del ZZ;
lette le conclusioni della difensora del ZZ, avv. Benedetta Perego del foro di Torino, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e nell’annullamento della sentenza impugnata, in replica alle conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Ivrea in data 22 settembre 2023 nei confronti di GO De LA e di EL ZZ, oltre che di RC PA, ha ridotto la pena inflitta al De Gluadi, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermato la condanna del ZZ, in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti (capo A, tentata rapina aggravata;
B, lesioni personali;
C, porto ingiustificato di una mazza da baseball;
D, rapina aggravata;
E, lesioni personali;
F, rapina aggravata;
G, lesioni personali). Penale Sent. Sez. 2 Num. 16232 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO GI Data Udienza: 17/04/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di EL ZZ e di GO De LA con separati atti. 2.1. Nell’interesse del ZZ sono articolati tre motivi di ricorso. Con il primo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 110 cod. pen. e alla affermata responsabilità concorsuale nelle condotte delittuose del De LA ai danni delle persone offese EO NA e RC LO (capi A, B, C, D delle imputazioni), per avere la corte territoriale escluso al riguardo la cd. connivenza non punibile. IA i principi di diritto in materia, il ricorrente ritiene che i giudici di merito non abbiano considerato la neutralità della sua presenza, avendo egli assistito all’azione violenta del De LA, senza contribuire in alcun modo alla commissione dei reati (era a bordo, come passeggero, dell’auto che aveva impedito la fuga del NA;
la mancata sollecitazione di un intervento delle Forze dell’ordine non poteva costituire condotta omissiva rilevante ai fini della responsabilità concorsuale;
ugualmente, l’omesso invito al De LA di desistere dall’azione e il fatto di essersi allontanato con lui dopo il delitto non costituivano indici di partecipazione all’altrui aggressione, non essendovi stata alcuna interazione tra i due imputati durante la violenza sulla vittima;
lo stesso dicasi per la rapina in danno del LO, il quale aveva percepito appena la presenza del ZZ, estraneo all’azione violenta del De LA). Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alle telefonate intercorse con TT De LA, alle celle agganciate e alla trascrizione della telefonata di EO NA ai Carabinieri (richiesta di intervento del 2 novembre 2021); elementi di prova indicati nel terzo motivo di appello e non esaminati dalla corte territoriale, nonostante l’indubbia utilità ai fini della decisione per escludere il ruolo attivo attribuito al ZZ. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento all’asserito ruolo di rafforzamento rispetto alla condotta del coimputato GO De LA, sulla base della mera presenza sul luogo delle aggressioni, senza alcun significativo effetto intimidatorio per le persone offese. Con memoria difensiva pervenuta con pec del 9 aprile 2026, il ricorrente, in replica alle conclusioni del PG, ha puntualizzato i motivi di impugnazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 2.2. Con il ricorso proposto nell’interesse di GO De LA con un unico motivo si eccepisce la violazione di legge (artt. 28, 29 cod. pen., 125 cod. proc. pen.) per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici con omissione del criterio valutativo per la quantificazione della durata, determinata in termine apodittici nel massimo edittale di cinque anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso di EL ZZ è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito. 2. Occorre al riguardo richiamare i principi di diritto che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità nel caso in cui si contestino le conclusioni del giudice di merito sulla base di una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In primo luogo, deve ribadirsi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando – come nel caso di specie – la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01); pertanto – con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso – il giudice di appello non è tenuto, nell’iter motivazionale della pronuncia, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Peraltro, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, eccepito nel secondo motivo di ricorso, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutm in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01). In secondo luogo, va rammentato che, essendo la cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della sentenza con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando 4 tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01), alla stessa è normativamente precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01). Ancora in tema di limiti del sindacato di legittimità, si ribadisce che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), con conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Alla stregua dei principi che precedono, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, incentrandosi tutti su un’unica questione, relativa al significato, giuridicamente rilevante, da attribuire alla presenza del ZZ sul luogo delle rapine e della violenza esercitata sulle vittime nonché al ruolo svolto rispetto all’azione delittuosa del coimputato De LA: sostiene infatti il ricorrente di non essere stato concorrente nei reati (primo motivo), che a tal fine i giudici di merito non avrebbero valutato dati istruttori prospettati dalla difesa (secondo motivo), che nessun rafforzamento dell’altrui condotta criminosa vi era stato (terzo motivo), vertendosi in ipotesi di connivenza non punibile. 5 Non è in discussione il principio di diritto secondo cui in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953 – 01). Ciò che viene in rilievo è, invece, la valutazione della condotta del ricorrente, per profili attinenti esclusivamente al merito, definiti dalla Corte di appello in termini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, insuscettibili di censure di legittimità in base ai criteri richiamati in precedenza. 4. La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti accaduti la notte del 2 novembre 2021 in Volpiano alla stregua degli atti acquisiti in ragione del rito, in relazione a tre rapine, di cui una tentata, realizzate secondo uno stesso modus operandi (le persone offese, viaggianti sulla loro vettura, erano affiancate da una o due automobili, in modo da arrestarne la marcia;
le vittime erano poi accusate di essere autrici di un furto e sottoposte ad una forzata perquisizione personale e dell'autoveicolo, con successiva sottrazione di beni e aggressione con armi improprie, causa di lesioni personali). La partecipazione del ZZ alle rapine in danno di EO NA (capo A) e di RC LO (capo D) nonché la responsabilità per i connessi reati di lesioni personali cagionate alle vittime (capi B ed E) e al porto della mazza da baseball (capo C) muovono dal presupposto – non oggetto di contestazione – che l’imputato fosse presente alle azioni aggressive e predatorie nei confronti del NA e del LO (in tal senso le dichiarazioni riportate alle pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado). In particolare, è stato evidenziato che, sulla base di quanto dichiarato da EO NAm l’auto Panda blu sulla quale viaggiava il ricorrente – auto che aveva bloccato la manovra di fuga – era arrivata sin dall’inizio dell’aggressione, con evidente supporto all’azione predatoria posta in essere dal De LA. Quest’ultimo, inoltre, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto ha confermato che la sera dei fatti – poco tempo prima, quindi, delle rapine – si era incontrato con il ZZ per intraprendere le ricerche degli autori di un furto nel proprio capannone;
identica dichiarazione ha reso l’altro complice, RC PA. 6 In seguito i tre fermarono per strada persone “a caso”, rapinandole ed aggradendole fisicamente, con il pretesto di reperire la refurtiva, conclusione, quanto al ZZ, che si basa sui seguenti elementi di prova, ritenuti decisivi: egli era nell’auto che bloccò da tergo la vittima, impedendole di fuggire;
non avvisò le forze dell’ordine, come disse al NA, all’evidente scopo di tranquillizzarlo e di favorire in tal modo l’azione delittuosa del complice;
dopo l’aggressione materialmente posta in essere dal De LA, si allontanò con lui e con l’altro occupante della Fiat Panda, ingenerando nella vittima la riferita convinzione che si trattasse di complici del suo aggressore. Ulteriore argomento di carattere logico riportato dalla corte di merito riguarda la rapina ai danni del LO, anch’essa avvenuta con il diretto coinvolgimento del ZZ, di qualche ora precedente ai fatti di cui ai capi A, B e C, a conferma che non si trattò di una presenza casuale, priva di programmazione e di finalità di supporto all’azione dell’amico De LA. Il ricorrente, infatti, era a bordo della stessa auto che intercettò quella del NE e la inseguì, costringendo il conducente a fermarsi, per poi consentire al De LA di sorprendere la vittima in prossimità di casa. L’esclusione della connivenza non punibile ha trovato, quindi, sufficienti argomenti di ordine logico, basati sugli atti di indagine, attestanti il ruolo del ZZ che rimase sul posto per dare manforte al complice e rafforzare il suo proposito criminoso, in tal modo accrescendo la valenza intimidatoria delle azioni predatorie, realizzate non da un solo soggetto, ma da più persone riunite. 5. Anche il ricorso di GO De LA è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sostiene il ricorrente che “anche nel caso di sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il giudice non è esonerato dall’obbligo motivazionale in merito alla commisurazione della durata della pena accessoria quando la legge stabilisce un limite di durata minimo ed uno massimo” (pag. 3). Non considera, tuttavia: a) che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 – 01); b) che nel caso di specie, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta al De LA ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la 7 durata di anni cinque, correttamente applicando l’art. 29 cod. pen. che impone – senza margini di discrezionalità – in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Luciano Imperiali
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del ZZ;
lette le conclusioni della difensora del ZZ, avv. Benedetta Perego del foro di Torino, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e nell’annullamento della sentenza impugnata, in replica alle conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Ivrea in data 22 settembre 2023 nei confronti di GO De LA e di EL ZZ, oltre che di RC PA, ha ridotto la pena inflitta al De Gluadi, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermato la condanna del ZZ, in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti (capo A, tentata rapina aggravata;
B, lesioni personali;
C, porto ingiustificato di una mazza da baseball;
D, rapina aggravata;
E, lesioni personali;
F, rapina aggravata;
G, lesioni personali). Penale Sent. Sez. 2 Num. 16232 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AGOSTINACCHIO GI Data Udienza: 17/04/2026 2 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di EL ZZ e di GO De LA con separati atti. 2.1. Nell’interesse del ZZ sono articolati tre motivi di ricorso. Con il primo si eccepisce l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 110 cod. pen. e alla affermata responsabilità concorsuale nelle condotte delittuose del De LA ai danni delle persone offese EO NA e RC LO (capi A, B, C, D delle imputazioni), per avere la corte territoriale escluso al riguardo la cd. connivenza non punibile. IA i principi di diritto in materia, il ricorrente ritiene che i giudici di merito non abbiano considerato la neutralità della sua presenza, avendo egli assistito all’azione violenta del De LA, senza contribuire in alcun modo alla commissione dei reati (era a bordo, come passeggero, dell’auto che aveva impedito la fuga del NA;
la mancata sollecitazione di un intervento delle Forze dell’ordine non poteva costituire condotta omissiva rilevante ai fini della responsabilità concorsuale;
ugualmente, l’omesso invito al De LA di desistere dall’azione e il fatto di essersi allontanato con lui dopo il delitto non costituivano indici di partecipazione all’altrui aggressione, non essendovi stata alcuna interazione tra i due imputati durante la violenza sulla vittima;
lo stesso dicasi per la rapina in danno del LO, il quale aveva percepito appena la presenza del ZZ, estraneo all’azione violenta del De LA). Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alle telefonate intercorse con TT De LA, alle celle agganciate e alla trascrizione della telefonata di EO NA ai Carabinieri (richiesta di intervento del 2 novembre 2021); elementi di prova indicati nel terzo motivo di appello e non esaminati dalla corte territoriale, nonostante l’indubbia utilità ai fini della decisione per escludere il ruolo attivo attribuito al ZZ. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento all’asserito ruolo di rafforzamento rispetto alla condotta del coimputato GO De LA, sulla base della mera presenza sul luogo delle aggressioni, senza alcun significativo effetto intimidatorio per le persone offese. Con memoria difensiva pervenuta con pec del 9 aprile 2026, il ricorrente, in replica alle conclusioni del PG, ha puntualizzato i motivi di impugnazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 2.2. Con il ricorso proposto nell’interesse di GO De LA con un unico motivo si eccepisce la violazione di legge (artt. 28, 29 cod. pen., 125 cod. proc. pen.) per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici con omissione del criterio valutativo per la quantificazione della durata, determinata in termine apodittici nel massimo edittale di cinque anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso di EL ZZ è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sede di appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito. 2. Occorre al riguardo richiamare i principi di diritto che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità nel caso in cui si contestino le conclusioni del giudice di merito sulla base di una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In primo luogo, deve ribadirsi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando – come nel caso di specie – la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01); pertanto – con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso – il giudice di appello non è tenuto, nell’iter motivazionale della pronuncia, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Peraltro, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, eccepito nel secondo motivo di ricorso, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutm in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01). In secondo luogo, va rammentato che, essendo la cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della sentenza con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando 4 tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01), alla stessa è normativamente precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01). Ancora in tema di limiti del sindacato di legittimità, si ribadisce che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), con conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Alla stregua dei principi che precedono, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, incentrandosi tutti su un’unica questione, relativa al significato, giuridicamente rilevante, da attribuire alla presenza del ZZ sul luogo delle rapine e della violenza esercitata sulle vittime nonché al ruolo svolto rispetto all’azione delittuosa del coimputato De LA: sostiene infatti il ricorrente di non essere stato concorrente nei reati (primo motivo), che a tal fine i giudici di merito non avrebbero valutato dati istruttori prospettati dalla difesa (secondo motivo), che nessun rafforzamento dell’altrui condotta criminosa vi era stato (terzo motivo), vertendosi in ipotesi di connivenza non punibile. 5 Non è in discussione il principio di diritto secondo cui in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953 – 01). Ciò che viene in rilievo è, invece, la valutazione della condotta del ricorrente, per profili attinenti esclusivamente al merito, definiti dalla Corte di appello in termini logici e coerenti con le acquisizioni processuali, insuscettibili di censure di legittimità in base ai criteri richiamati in precedenza. 4. La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti accaduti la notte del 2 novembre 2021 in Volpiano alla stregua degli atti acquisiti in ragione del rito, in relazione a tre rapine, di cui una tentata, realizzate secondo uno stesso modus operandi (le persone offese, viaggianti sulla loro vettura, erano affiancate da una o due automobili, in modo da arrestarne la marcia;
le vittime erano poi accusate di essere autrici di un furto e sottoposte ad una forzata perquisizione personale e dell'autoveicolo, con successiva sottrazione di beni e aggressione con armi improprie, causa di lesioni personali). La partecipazione del ZZ alle rapine in danno di EO NA (capo A) e di RC LO (capo D) nonché la responsabilità per i connessi reati di lesioni personali cagionate alle vittime (capi B ed E) e al porto della mazza da baseball (capo C) muovono dal presupposto – non oggetto di contestazione – che l’imputato fosse presente alle azioni aggressive e predatorie nei confronti del NA e del LO (in tal senso le dichiarazioni riportate alle pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado). In particolare, è stato evidenziato che, sulla base di quanto dichiarato da EO NAm l’auto Panda blu sulla quale viaggiava il ricorrente – auto che aveva bloccato la manovra di fuga – era arrivata sin dall’inizio dell’aggressione, con evidente supporto all’azione predatoria posta in essere dal De LA. Quest’ultimo, inoltre, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto ha confermato che la sera dei fatti – poco tempo prima, quindi, delle rapine – si era incontrato con il ZZ per intraprendere le ricerche degli autori di un furto nel proprio capannone;
identica dichiarazione ha reso l’altro complice, RC PA. 6 In seguito i tre fermarono per strada persone “a caso”, rapinandole ed aggradendole fisicamente, con il pretesto di reperire la refurtiva, conclusione, quanto al ZZ, che si basa sui seguenti elementi di prova, ritenuti decisivi: egli era nell’auto che bloccò da tergo la vittima, impedendole di fuggire;
non avvisò le forze dell’ordine, come disse al NA, all’evidente scopo di tranquillizzarlo e di favorire in tal modo l’azione delittuosa del complice;
dopo l’aggressione materialmente posta in essere dal De LA, si allontanò con lui e con l’altro occupante della Fiat Panda, ingenerando nella vittima la riferita convinzione che si trattasse di complici del suo aggressore. Ulteriore argomento di carattere logico riportato dalla corte di merito riguarda la rapina ai danni del LO, anch’essa avvenuta con il diretto coinvolgimento del ZZ, di qualche ora precedente ai fatti di cui ai capi A, B e C, a conferma che non si trattò di una presenza casuale, priva di programmazione e di finalità di supporto all’azione dell’amico De LA. Il ricorrente, infatti, era a bordo della stessa auto che intercettò quella del NE e la inseguì, costringendo il conducente a fermarsi, per poi consentire al De LA di sorprendere la vittima in prossimità di casa. L’esclusione della connivenza non punibile ha trovato, quindi, sufficienti argomenti di ordine logico, basati sugli atti di indagine, attestanti il ruolo del ZZ che rimase sul posto per dare manforte al complice e rafforzare il suo proposito criminoso, in tal modo accrescendo la valenza intimidatoria delle azioni predatorie, realizzate non da un solo soggetto, ma da più persone riunite. 5. Anche il ricorso di GO De LA è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sostiene il ricorrente che “anche nel caso di sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il giudice non è esonerato dall’obbligo motivazionale in merito alla commisurazione della durata della pena accessoria quando la legge stabilisce un limite di durata minimo ed uno massimo” (pag. 3). Non considera, tuttavia: a) che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 – 01); b) che nel caso di specie, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta al De LA ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la 7 durata di anni cinque, correttamente applicando l’art. 29 cod. pen. che impone – senza margini di discrezionalità – in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Luciano Imperiali