Sentenza 8 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/01/2002, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
6 8 ee 638 N 9 O 1 I / E Z 4 . / A A 6 I N R 2 - T R . S R I A . P G T . 0 0 1 5 3 /02 E D REPUBBLICA ITALIANA U K R B A L I E A D B R I D IN NOME DEL A T S T A E N I 1 E T A R S 3 I N 1 CORTE SU I D E E A T S N E A SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.8233.99 M Cron. 163 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. PASQUALE REALE Rep. CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO Ud.
3.7.01 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO: Iva88 CONSIGLIERE Dott. ANTONIO MERONE . accertamento Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE. .proroga 1991 . applicabilitàha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63833 Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
SUD FACTORING SPA IN LIQUIDAZIONE CORR. IN BARI in persona del liquidatore dott. Pasquale Tarquinii, rappresentata e difesa dagli avv. Augusto Fantozzi, Roberto Tieghi e Francesco Giuliani per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma 1661 presso i difensori via Sicilia 66 controricorrente ad integrazione del contraddittorio e
contro
FALLIMENTO ITALCIRCE SRL. AZIENDA AGRICOLA in persona del curatore pro tempore> con domicilio in Cisterna di Latina via Ganelli 2 intimato non costituito avverso la sentenza n.144.33.98 in data 10.12.98 della Commissione depositata in data 21.1.99; Tributaria Regionale del Lazio, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.7.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente costituito l'avv. Giuliani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il curatore del fallimento Italcirce srl. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina contro un avviso di rettifica notificato dall'Ufficio Iva, relativo all'anno 1988, la SSAZION E CA cui dichiarazione comportava un credito di imposta. Tale avviso contestava due violazioni: presunta cessione delle rimanenze non sottoposte a verifica;
diversa base imponibile per la cessione di trattori ed automezzi, secondo un valore normale>, in luogo del corrispettivo dichiarato dal cedente. L'ufficio non riteneva valida la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ex art. 49 della Legge n. 413.91, perchè non comprendeva l'anno 1986 ancora suscettibile di accertamento.
2. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente: è valida la dichiarazione integrativa 1991, perchè il termine per l'accertamento dell'anno 1986 scade il 31.12.91. La Legge di proroga del relativo termine entra in vigore il 1.1.92, a termine scaduto. Quindi non opera la proroga del termine di accertamento ivi disposta, il 1986 è insuscettibile di accertamento, la richiesta di condono non deve necessariamente coprirlo. La dichiarazione integrativa è valida e prelude qualsiasi accertamento.
3. Proponeva appello l'ufficio, sostenendo che l'anno 1986 era ancora suscettibile di accertamento al 31.12.91 e quindi doveva essere coperto dalla dichiarazione integrativa. Non essendolo stato, la dichiarazione integrativa è inefficace e non preclude l'accertamento in questione. In appello, spiegava intervento la spa Sud Factoring, quale cessionaria del credito Iva.
4. La Commissione Tributaria Regionale respingeva 1'impugnazione, osservando che il termine concesso all'ufficio per rettificare la denuncia 1986, presentata nel 1987, era di quattro anni e scadeva il 31.12.91. La Legge n. 413.91 entrava in vigore il 1.1.92, quindi nessun effetto poteva produrre sul termine in questione, che era scaduto il giorno prima. hem 5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo un motivo. Resiste con controricorso, ad integrazione del contraddittorio, la spa Sud Factoring. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 49 e 57 della Legge n. 413.91. L'art. 57 di detta legge prevede la dei termini di accertamento non scaduti al proroga di due anni 31.12.91. Ciò implica che l'accertamento per il periodo di imposta 1986 è prorogato di un biennio. Per conseguenza, la dichiarazione integrativa doveva comprendere anche il 1986, a pena di nullità. Non rileva il giorno di entrata in vigore della legge di proroga;
rileva invece la volontà del legislatore di prorogare i termini non scaduti ad una certa data.
7. Nel controricorso ad integrazione del contraddittorio, la Sud Factoring ribadisce anzitutto la propria legittimazione < ad processum> e la validità dell'intervento adesivo ( litisconsorzio facoltativo successivo) spiegato fino dal grado di appello. Nel merito, sostiene 1'infondatezza del ricorso erariale perchè il contribuente, all'atto di presentare la dichiarazione di condono, doveva regolarizzare tutti i periodi di imposta ancora soggetti ad accertamento in rettifica. Ma l'anno 1986 non era soggetto a rettifica, perchè il relativo termine era scaduto il 31.12.91 e la Legge n. 413.91 entrava in vigore il giorno successivo.
8. Si premette come l'intervento in appello della spa Sud Factoring non abbia dato adito a problemi o contestazioni e nessun dubbio sussiste circa la sua ammissibilità, posto che detta società ha proseguito la lite fiscale intrapresa con ricorso dal fallimento Italcirce. Mediante l'intervento in Cassazione con controricorso, la citata società ha sanato ogni eventuale ed ipotizzabile violazione dell'integrità del contraddittorio, il che dovrà essere tenuto presente in prosieguo ai fini della statuizione circa le spese del processo.
9. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è fondato. L'art. 49 della Legge n. 413.91 prevede comma 5) che la dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. Del caso, che qui non interessa, di omessa presentazione della dichiarazione annuale si occupa l'art. 50. 10. Il comma 1 dell'art. 49 consente ai contribuenti di presentare dichiarazione integrativa per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5.3.91 e, alla data di entrata in vigore della stessa legge - 1.1.92 - non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento. 11. L'art. 57 della detta Legge n. 413.91 stabilisce comma 2 1 che i termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa, che non S siano scaduti alla data del 31.12.91, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. 12. La dichiarazione Iva relativa al 1986 è stata presentata nel 1987 ed il termine ordinario per l'accertamento in rettifica scadeva il 31.12.91, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Quindi il termine per l'accertamento non si può ritenere scaduto> al 31.12.91, perchè in realtà a quella data il termine è ancora aperto. Esso scade alla mezzanotte del 31.12.91. Non essendo scaduto alla data predetta, il termine deve ritenersi prorogato ex lege> di due anni, perchè dalle ore 0 del 1.1.92 entra in vigore la legge di proroga. 13. Ne consegue che anche per il 1986 poteva procedersi ad accertamento e pertanto la dichiarazione integrativa doveva comprendere tale annualità. La proroga biennale del termine opera nei confronti della Italcirce e della cessionaria Sud Factoring, perchè la dichiarazione integrativa non copre tutti gli anni suscettibili di accertamento e quindi è nulla, onde il contribuente si considera non avere presentato dichiarazione integrativa. 14. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE نا du accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania LA710 - Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 3 luglio 2001 IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE ли IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Minichile DEPOSITATCHN CANCELLERIA 8 GEN. 200Z IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio O N I T : N O I T A / S R 1 . 2 T 0 1 W S I R . G A E B . R Y . L D U L A L B A I E D . D R B E I T A T S A T N I N E 1 E R S 3 S E I 1 E T A . A N M